Come si calcolano i contributi per il commerciante che sia anche socio di una SRL o di una SAS

Bernardo Diaz Giovedì, 26 Settembre 2019
La Corte di Cassazione ripercorre la normativa applicabile. L'iscritto alla gestione commercianti non deve versare la contribuzione anche sulla quota di partecipazione agli utili di una società di capitali presso cui non ha svolto alcuna attività lavorativa né ricoperto cariche sociali.
La sentenza della Corte di Cassazione numero 23792/2019 offre un importante chiarimento circa la contribuzione cd. a percentuale dovuta dagli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che percepiscano, oltre al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma, redditi provenienti dalla partecipazione in qualità di socio di una società di capitali.

La sentenza, speculare rispetto alla decisione numero 29779 del 2017, è stata offerta al Supremo Collegio da una lavoratrice autonoma che si era vista recapitare dall'ente previdenziale un avviso di pagamento pari ad oltre 21 mila euro a titolo di contributi previdenziali commisurati alla quota di partecipazione agli utili di una SRL di cui la lavoratrice era socia, senza tuttavia aver svolto in questa alcuna attività lavorativa.

La questione

La questione è incentrata sugli effetti della Riforma operata dall'articolo 3-bis del DL 384/1992 convertito con legge 438/1992 che ha mutato, come noto, il criterio di calcolo dei contributi dovuti alla gestioni speciali dei lavoratori autonomi dei commercianti e degli artigiani. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, innovando quanto precedentemente statuito dall'articolo 1 della legge 233/1990, ha disposto il principio secondo il quale a decorrere dal 1993 il contributo annuo deve essere rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Precedentemente la contribuzione era commisurata al solo reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dava titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente. La novella ha inteso operare, pertanto, l'ampliamento della base imponibile contributiva comprendendo al suo interno anche i redditi (d'impresa) derivanti da altre attività rispetto a quella che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale e assicurando la piena coincidenza dell'imponibile previdenziale con quello dichiarato ai fini Irpef.

La posizione del socio di società di capitali

La Corte spiega che la conseguenza della congiunzione tra normativa previdenziale e fiscale è l'espunzione dal prelievo contributivo degli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali (es. Srl o Spa) per i quali, evidentemente, il socio non svolge alcuna attività lavorativa. Tali somme, essendo annoverate tra i redditi di capitale (soggetti ad IRPEG, ora ad IRES), non possono, pertanto, concorrere a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS. Si tratta, precisa la Corte, di una soluzione perfettamente coerente con l'impianto generale che prevede "che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile".

La posizione del socio di società di persone

A tale regola sfuggono solo i soci di società di persone (es. Snc e Sas) per i quali vige il principio della trasparenza fiscale secondo cui vanno considerati come redditi d'impresa anche i redditi conseguiti dai soci non lavoratori (tra questi, ad esempio, i soci accomandanti nelle Sas) quale che sia l'oggetto sociale dell'attività. Questa divergenza, spiega la Corte, è stata già scrutinata positivamente dalla Consulta con la sentenza 354/2001 nella quale è stato stabilito che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante.

La Corte spiega, in definitiva, che la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali resta ontologicamente diversa da quelli delle società di persone. Per questi ultimi, infatti, nella determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. Per i primi, invece, la commisurazione del contributo non può tenere conto dei redditi provenienti dalla partecipazione del socio alla società di capitali in quanto tali redditi, nella disciplina fiscale, sono considerati redditi da capitale e non d'impresa.

 

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