Pensioni, Riparte l'erogazione dell'indennizzo ai commercianti

Martedì, 26 Settembre 2023
I chiarimenti in una nota dell'INPS a seguito del positivo andamento delle domande e della contribuzione riscossa per il finanziamento della prestazione. Via libera alle domande presentate sino al 31 agosto 2023.

Riprende l'erogazione dell'indennizzo per la rottamazione delle licenze ai commercianti. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3238/2023, in cui spiega che saranno evase tutte le domande presentate dal 1° maggio al 31 agosto 2023 grazie all’esito positivo del monitoraggio delle risorse disponibili.

La misura

Consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente pari al trattamento pensionistico minimo (563,74 euro al mese nel 2023), in occasione della cessazione definitiva delle attività commerciali sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni). Previsto originariamente per il triennio 1996 - 1998 dal D .Lgs. 207/1996 è stato più volte esteso e prorogato sino a comprendere, tra l'altro, i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche nonché gli agenti e rappresentanti di commercio. La misura è stata stabilizzata dal 1° gennaio 2019 dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed estesa, per effetto dall’articolo 11-ter del decreto legge n.101 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1.1.2017. 

Lo sblocco delle domande

La proroga ha tuttavia comportato un aumento delle istanze e uno squilibrio tra il prelievo contributivo destinato al finanziamento (0,09%) e le prestazioni a carico del Fondo. Con messaggio n. 2347/2020 l'Inps, pertanto, ha comunicato che, per mancanza di risorse, il pagamento dell'indennità doveva essere limitato alle domande presentate entro il 30 novembre 2019. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha sanato lo squilibrio aumentando il carico contributivo per gli iscritti alla gestione dal 1° gennaio 2022 (passato dallo 0,09% allo 0,48%) e trasferendo a carico del bilancio dello Stato di 167,1 milioni di euro per far fronte alle istanze del 2021.

Con messaggio n. 202/2021, pertanto, l'Inps ha dato possibilità di procedere alla liquidazione delle domande d'indennizzo presentate fino al 31 dicembre 2020; quindi alle domande presentate dal 1° gennaio al 31 maggio 2021 (messaggio 2054/2021); a quelle dal 1° giugno al 31 luglio 2021 (messaggio 2836/2021); dal 1° agosto al 30 novembre 2021 (messaggio 4345/2021); dal 1° dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 (messaggio 1440/2022); dal 1° marzo al 31 agosto 2022 (messaggio 3520/2022); dal 1° settembre al 30 novembre 2022 (messaggio 4491/2022); dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023 (messaggio n. 1782/2023).

Con il messaggio n. 3238/2023, valutato il positivo andamento delle domande, in seguito al previsto monitoraggio, l'Inps spiega che è possibile liquidare anche le domande pervenute dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Con successivo messaggio, inoltre, l'Inps fornirà le istruzioni per domande presentate a partire dal 1° settembre 2023 che, per il momento, non possono essere gestite prestazione in attesa della verifica degli stanziamenti di risorse.

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