I lavori di pubblica utilità sono lavori socialmente utili

Vittorio Spinelli Giovedì, 13 Giugno 2019
L'Inps ed il ministero del Lavoro aderiscono all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione. Chi svolge i lavori di pubblica utilità ha diritto alla rivalutazione annuale dell'ASU e al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di godimento del relativo assegno.

Lavoratori impiegati in servizi di pubblica utilità più tutelati dal punto di vista previdenziale. Chi è impiegato nei LPU ha diritto alla sia all’incremento dell’assegno (ASU) - nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - sia alla rivalutazione dello stesso, prevista dall’articolo 8, comma 8, del D.lgs n. 468/1997 nonchè al riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto almeno per i primi 12 mesi di godimento della prestazione.  Lo ha precisato l'Inps nel messaggio numero 2212/2019 pubblicato ieri dall'ente previdenziale.

L'Inps ed il Ministero recepiscono così il consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale, a differenza di quanto stabilito dai precedenti indirizzi ministeriali, ha ricompreso nell'alveo dei lavori socialmente utili anche i lavoratori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 in considerazione del fatto che queste attività hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva. I lavori di pubblica utilità sono, dunque, riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica.

L'orientamento della Cassazione è stato quindi recepito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019. Applicando il consolidato orientamento dalla Suprema Corte, il Ministero ha convenuto circa l’opportunità che anche ai lavoratori impiegati in progetti di pubblica utilità sia corrisposto l'assegno previsto per i lavori socialmente utili dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, il cui importo è stato elevato a lire 850.000 al mese dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e che dalla stessa data è rivalutabile nella misura dell 80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati", ai sensi del comma 8 dello stesso art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997. 

Contributi figurativi

In base al medesimo principio, la contribuzione figurativa di cui all’articolo 8, comma 19, del D.lgs n. 468/1997 deve essere riconosciuta anche per i lavori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997. Al tal fine l'Inps comunica pertanto che riconoscerà la contribuzione limitatamente ai mesi (massimo 12) per i quali l’Istituto ha corrisposto il relativo assegno; con riguardo alla possibilità di riconoscere la contribuzione figurativa anche per i periodi di prolungamento delle attività oltre i 12 mesi, svolti con oneri a carico degli Enti utilizzatori, l'ente previdenziale si riserva di ulteriori comunicazioni. In considerazione del nuovo orientamento l'Inps provvederà sia all’adeguamento dell’importo dell’assegno LPU sia al riconoscimento della contribuzione figurativa per i mesi (massimo 12) di svolgimento delle attività in parola.

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