Il Procacciatore d'Affari non deve iscriversi alla Fondazione Enasarco

Bernardo Diaz Giovedì, 22 Marzo 2018
L'episodicità della collaborazione non fa sorgere l'obbligo contributivo. La Corte di Cassazione boccia così un ricorso della Fondazione Enasarco per assoggettare a contribuzione l'attività
L'attività di procacciamento di affari non è da sola sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo verso la Fondazione Enasarco. In quanto essa non è svolta con i caratteri di continuità e stabilità propri dell'attività di agenzia che, per l'appunto, presuppongono la stabilità dell'incarico dell'agente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione numero 6321 del 14 Marzo 2018 in cui i giudici hanno respinto il ricorso della Fondazione che gestisce la previdenza obbligatoria degli agenti e rappresentanti di commercio. I giudici hanno ribadito che per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo è necessario, cioè, un quid pluris in relazione alla continuità e la stabilità dell'attività dell'agente, che non si deve limitare a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti, cioè a collaborare episodicamente con la ditta preponente, ma deve promuovere, per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, stabilmente la conclusione di contratti.

La Fondazione nelle sue doglianze lamentava, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 1748 c.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto che il rapporto di agenzia dovesse considerarsi connotato da requisiti di professionalità, abitualità e stabilità, così discostandosi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr: Cass. Civ. 12776/2012), secondo cui basterebbe all'uopo una non episodica collaborazione per far sorgere l'obbligo assicurativo. Secondo i Giudici di Piazza Cavour la tesi della Fondazione va respinta perchè in quest'ottica, il concetto di "non episodicità della collaborazione" deve considerarsi come sinonimo del concetto di "stabilità dell'incarico". Pertanto se la collaborazione è episodica essa non integra l'attività di agenzia bensì quella più generica del procacciamento di affari e, quindi, non determina l'obbligo assicurativo presso la Fondazione.

Il confine tra le due attività

Già in passato i giudici avevano ribadito il confine tra le due attività. I caratteri distintivi del contratto di agenzia consistono, infatti, nella continuità e nella stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.

Pertanto mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d' affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti.

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