Indennità di Accompagnamento, più veloce il riconoscimento per gli ultra65enni

Bernardo Diaz Giovedì, 29 Novembre 2018
I chiarimenti in un documento Inps. I cittadini potranno anticipare l'invio delle informazioni necessarie per il pagamento della prestazione già al momento della domanda di invalidità civile.
Dal prossimo 1° gennaio 2019 entreranno a regime le modalità semplificate per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Lo comunica l'Inps nel messaggio numero 4463/2018  pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza ad integrazione delle istruzioni fornite con il messaggio numero 1930 dell'8 maggio scorso. L'Istituto informa che dal prossimo anno entrerà a regime il procedimento di semplificazione delle modalità di accesso alla prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa, avviato in via sperimentale dall'8 maggio e che ha riguardato per ora solo le istanze presentate tramite i patronati. Terminata con esito positivo la fase sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 tale modalità di presentazione della domanda di invalidità civile diventerà obbligatoria per tutti i soggetti non più in età lavorativa.

L‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non più in età lavorativa, cioè che hanno raggiunto l'età di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019), che presentano una domanda di invalidità civile. Nei loro confronti sarà semplificato il procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma venivano trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.

La semplificazione

La semplificazione consiste nella possibilità di anticipare la comunicazione dei dati relativi al pagamento dell'indennità di accompagnamento già al momento della presentazione online della domanda di invalidità civile. In questo modo la prestazione potrà essere posta in pagamento automaticamente in occasione dell'accertamento del requisito sanitario. In particolare il richiedente potrà comunicare le informazioni contenute nel modello AP70 relative ai dati relativi all’eventuale ricovero in struttura sanitaria pubblica; all’eventuale delega alla riscossione di un terzo (quadro G) e in favore delle associazioni (quadro H); nonchè la modalità di pagamento dell'indennità di accompagnamento (quadri F1 o F2 del modello AP70). I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. Riducendo pertanto i tempi di concessione dell'indennità di accompagnamento. Nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

Agevolazione solo per chi ha 66 anni e 7 mesi

La semplificazione riguarderà solo coloro che hanno perfezionato il requisito previsto per il conseguimento dell'assegno sociale (66 anni e 7 mesi, 67 anni dal 2019) e cioè non risultino più in età lavorativa. L’accesso alla procedura semplificata, infatti, è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda (il requisito sarà verificato tramite l'inserimento del codice fiscale). Per tale motivo, la procedura di acquisizione online delle domande, a disposizione dei Patronati, verificherà automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, se è già stata raggiunta l’età utile per l’accesso all’assegno sociale. Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda.

L'Inps informa, inoltre, che tale semplificazione riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017). Come si ricorderà a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi, per effetto dell’incremento di un anno, rispetto ai 65 originariamente previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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Documenti: Messaggio inps 4463/2018Messaggio inps 1930/2018;

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