Indennità di Accompagnamento, stop al beneficio se il ricovero è gratuito

Giorgio Gori Lunedì, 20 Luglio 2015
La prestazione assistenziale non può essere erogata nei casi di ricovero gratuito in strutture di lungo degenza.
L'obiettivo della normativa che regola l'indennità di accompagnamento è l'offrire un'alternativa al ricovero degli invalidi gravi attribuendo un contributo economico alle famiglie che decidono di tenere in caso il loro familiare colpito dalla menomazione invalidante. Per questa ragione l'articolo 1, della legge 18/1980 prevede che sono esclusi dall'indennità di accompagnamento "gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto".

Una locuzione che in passato ha sempre dato luogo a diversi problemi interpretativi. Tutti i ricoveri in ospedale determinano l'impossibilità di erogare la prestazione? Naturalmente no, anche se le modalità di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero sono complesse.

Innanzitutto bisogna effettuare una prima delimitazione. Il Concetto di ricovero in istituto, rilevante ai fini dell'esclusione dall'indennità di accompagnamento, deve intendersi limitato ai soli casi di lunga degenza e di effettuazione delle terapie riabilitative per lunghi periodi. Restano quindi esclusi tutti quei ricoveri brevi dovuti a situazioni contingenti temporalmente limitate nel tempo come possono essere i ricoveri per accertamenti sanitari, interventi chirurgici, day-hospital, analisi eccetera. 

Il concetto di ricovero gratuito. Nei casi in cui il beneficiario sia ricoverato in strutture a lunga degenza la perdita dell'indennità si verifica solo all'allorquando tale ricovero sia gratuito. L'Inps ha chiarito con il messaggio 18291/2011 che per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico. Tale, ad esempio, è la degenza in Hospice, (cioè quelle strutture che erogano cure rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare) che per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura. Il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base passato dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Il ricovero a pagamento. Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico. In tali casi quidni l'indennità continua ad essere erogata anche se l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

Le Residenze sanitarie assistenziali. In linea generale, poi, anche il ricovero nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) non determina il venir meno dell'indennità. Il ricovero previsto in tali strutture assicura infatti prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile. Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.Gamsin Ma anche nei casi in cui vi siano soggetti ricoverati per periodi di lunga degenza in modo gratuito l'indennità può essere erogata laddove il soggetto si allontani dall'istituto per lunghi periodi (quantomeno uguali o superiori ai 30 giorni) consentendo all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette e di riottenere, per gli stessi periodi, la disponibilità del posto letto occupato dall'invalido. In tali ipotesi l'invalido ha diritto al pagamento del beneficio assistenziale per i corrispondenti periodi di sospensione del ricovero. 

Quanto agli adempimenti si ricorda che i periodi di ricovero gratuito in istituto devono essere certificati annualmente dall’interessato, che deve certificare con la dichiarazione di responsabilità l’esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata tramite appositi modelli da potersi compilare al Caf (modulo ICRIC). 

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