Indennizzo Ai commercianti, Ok anche a chi ha cessato l'attività prima del 31 dicembre 2018

Davide Grasso Mercoledì, 15 Gennaio 2020
L'Inps recepisce la modifica apportata dal decreto legge n. 101/2019 (decreto sulle crisi aziendali). Dentro anche chi ha cessato l'attività tra il 2017 ed il 2018. Le domande respinte saranno riesaminate d'ufficio.
Via libera all'estensione dell'indennizzo economico per chi ha cessato definitivamente l'attività commerciale anche a chi ha chiuso l'attività tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. Lo rende noto l'Inps con la Circolare numero 4/2020 con la quale l'ente previdenziale recepisce la novella apportata dall'articolo 11-ter della legge 128/2019 di conversione al decreto sulle cd. crisi aziendali 101/2019 (G.U. numero 257 del 2.11.2019), in vigore dal 5 Novembre scorso. Le domande respinte saranno riesaminate d'ufficio dall'ente previdenziale e in tal caso l'indennizzo sarà corrisposto retroattivamente a partire dal 1° dicembre 2019.

Esteso l'ambito temporale

Viene quindi definitivamente corretta la svista della legge n. 145/2018 che, in occasione della stabilizzazione della misura dal 1° gennaio 2019, aveva negato l'indennizzo nei confronti dei soggetti che avevano chiuso l'attività nel periodo compreso tra l'ultima proroga (31 dicembre 2016) e quello della suddetta stabilizzazione. L’articolo 11-ter del D.L. n. 101/2019 ha stabilito che “al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”.

L'Inps comunica pertanto che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 207/1996 (più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni di età se donne;iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS). Stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.

Riesame d'ufficio delle domande
L'ente previdenziale comunica, infine, che le domande respinte con la motivazione secondo la quale il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, saranno riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

L'identikit

La misura consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente pari al trattamento pensionistico minimo (di poco superiore ai 500 euro mensili), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali. Previsto originariamente per il triennio 1996 - 1998 dal D .Lgs. 207/1996 è stato più volte esteso e prorogato sino a comprendere, tra l'altro, i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche nonché gli agenti e rappresentanti di commercio.

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Documenti: Circolare Inps 4/2020

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