Pensioni, Al via le operazioni di monitoraggio sull'Ottava Salvaguardia

Davide Grasso Lunedì, 06 Marzo 2017
Si sono chiusi lo scorso 2 marzo i termini per la presentazione delle istanze di accesso all'Ottava Salvaguardia pensionistica. Sono 30.700 le domande di prepensionamento accoglibili.  
Si sono chiusi i termini per presentare le istanze di accesso ai benefici della ottava salvaguardia contenuta nella recente legge di stabilità. I lavoratori per accedere ai relativi benefici, consistenti nella possibilità di mantenere in vigore, in via eccezionale, le regole di pensionamento previgenti alla Legge Fornero dovevano presentare le istanze di accesso entro lo scorso 2 marzo a pena di decadenza presso le direzione territoriale del Lavoro o all'Inps a seconda del rispettivo profilo di tutela. Chi ha prodotto l'istanza e rispetta i requisiti previsti dalla normativa per conseguire la salvaguardia riceverà nelle prossime settimane la lettera dell'Inps contenente la certificazione del diritto alla fruizione dei suddetti benefici con l'invito a produrre la domanda di pensione uno o due mesi prima della prima decorrenza utile del trattamento. Pur non essendoci un termine finale di conclusione delle operazioni di monitoraggio vale la pena ricordare che lo scorso anno le operazioni si sono concluse entro la fine dell'estate. L'Inps pubblicherà, comunque, dei report aggregati sull'andamento delle domande accolte e di quelle respinte. 

La legge di bilancio prevede un numero massimo di domande accoglibili pari a 30.700 suddivisi nel seguente modo a secondo del profilo di tutela: 11mila lavoratori destinatari dell'indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile; 10.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro il 4 dicembre 2011; 7.800 lavoratori cessati dal servizio con o senza accordi con il datore di lavoro; 700 lavoratori che hanno fruito del congedo straordinario per l'assistenza ai disabili; 800 lavoratori il cui contratto a tempo determinato è cessato entro il 2011. L'articolo 1, co. 216, della legge n. 232 del 2016 dispone che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. La graduatoria dell'accoglimento delle istanze verrà, cioè, elaborata dando priorità a coloro il cui rapporto di lavoro si è risolto prima. Per la sola categoria di cui all’art. 1, comma 214, lettera  e), della citata legge (genitori in congedo) continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa previsti per le suddette operazioni, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento. Nonostante la presenza di un vincolo di bilancio e di un vincolo numerico va detto che in passato solo una volta, in occasione della quarta e quinta salvaguardia, il numero delle domande degli aventi diritto ha splafonato la capienza numerica messa a disposizione dalla salvaguardia. Ed anche in tal caso, dopo una lunga diatriba, il ministero ha riconosciuto comunque il pensionamento anticipato ai lavoratori coinvolti. Almeno da questo punto di vista, pertanto, c'è da essere ottimisti circa la possibilità che tutti i lavoratori in possesso dei requisiti per conseguire la salvaguardia possano fruire del beneficio in questione. 

L'istanza di accoglimento della salvaguardia non va confusa con la domanda di pensionamento che il lavoratore può peraltro aver già prodotto (ad esempio ove la pensione, con le vecchie regole, avesse avuto decorrenza prima dell'invio della certificazione da parte dell'Inps). In tale ipotesi l'Inps ha comunicato che in relazione alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia. Resta fermo, tuttavia, che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017. 

La fruizione della salvaguardia, è utile ricordarlo, non produce alcun nocumento sull'importo del trattamento pensionistico fermo restando l'applicazione del sistema di calcolo contributivo con riferimento alle anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 2011. 

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Approfondimenti: Chi ha diritto all'ottava salvaguardia

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