Pensioni, Contributi sospesi a dicembre se il fatturato è calato del 33%

Valerio Damiani Martedì, 15 Dicembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps che recepisce la novella contenuta nel dl ristori quater. Versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in quattro rate mensili di pari importo.
Contributi previdenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 sospesi per imprese e lavoratori autonomi che abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente su tutto il territorio nazionale. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare n. 145/2020 in cui illustra la novella apportata dall'articolo 2 del dl n. 157/2020 (c.d. decreto ristori quater) in vigore dallo scorso 30 novembre 2020.

Nuova sospensione contributiva

La disposizione da ultimo richiamata ha introdotto due sospensioni dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (sono esclusi i contributi INAIL) in scadenza nel mese di dicembre 2020 rimodulando i criteri applicativi previsti a novembre (Circ. Inps 129/2020). La prima sospensione riguarda i soggetti esercenti attività di impresa, arte e professionale su tutto il territorio nazionale con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% sul mese di novembre 2020 rispetto al novembre 2019. Si prescinde dalla dimensione e dal calo del fatturato se l'attività di impresa, arte o professione sia stata avviata dopo il 30 novembre 2019.

La seconda sospensione è, invece, rivolta a ristorare i settori economici colpiti dalle chiusure degli ultimi DPCM (c.d. seconda fase dell'emergenza da covid-19) e prescinde dalla riduzione del volume d'affari. Si tratta sostanzialmente delle medesime attività destinatarie della sospensione prevista per il mese di novembre 2020 con l'articolo 13 del dl n. 137/2020 e l'articolo 11 del dl n. 149/2020, in particolare:

a) dei soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (attività ricreative e sportive come palestre, piscine, sale da giochi, sale da ballo, musei, spettacoli, sagre, fiere, eventi etc) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

b) dei soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, servizi di catering, gelaterie) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone rosse ed arancioni alla data del 26 novembre 2020 (cioè Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano).

c) dei soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al dl n. 149/2020 (prevalentemente si tratta di attività di commercio al dettaglio o all'ingrosso e degli istituti di bellezza) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone c.d. rosse individuate alla data del 26 novembre 2020 (cioè Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano).

d) dei soggetti esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone c.d. rosse individuate alla data del 26 novembre 2020 (cioè Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano).

I diversi criteri applicativi comportano che le attività di cui ai punti b) e d) che a novembre avevano beneficiato della misura anche se non inserite in zona rossa godranno della sospensione anche per il mese di dicembre solo se rispettano i criteri previsti per la sospensione cd. nazionale, cioè se hanno registrato una contrazione del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo mese di novembre 2019 (a meno che, ovviamente, non si trovino in zone rosse o arancioni, a seconda dei casi).

Variazioni

L'Inps spiega che le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, sono irrilevanti ai fini in questione e che la sospensione non si estende agli adempimenti informativi a carico dei datori di lavoro e dei committenti, ma riguarda soltanto i versamenti con scadenza a dicembre 2020 ivi comprese anche le rate in scadenza a dicembre relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps. L'agevolazione però non opera, al pari di quanto previsto a novembre, rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita al versamento dei contributi sospesi nella c.d. prima fase dell'emergenza sanitaria (50% dell'importo da saldare entro dicembre 2020).

Versamento dei contributi sospesi

La contribuzione sospesa dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi (al pari di quanto previsto per coloro che hanno beneficiato della sospensione nel mese di novembre 2020). La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 145/2020

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati