Pensioni, Domande Afam entro il 19 Febbraio 2018

Vittorio Spinelli Giovedì, 15 Febbraio 2018
Il 19 febbraio è il termine per la presentazione della domanda per andare in quiescenza dal 1 novembre 2018 per il comparto Afam.
Il Personale delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale che intende pensionarsi quest'anno dovrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 19 febbraio 2018.  E' quanto ha comunicato il Miur con la nota prot 876 del 19 Gennaio 2018.

Interessato alla presentazione delle istanze di cessazione e di mantenimento in servizio è il personale docente, amministrativo e tecnico delle Accademie e dei Conservatori di musica che matura un diritto a pensione nel corso del 2018.  La pensione avrà decorrenza dal 1° novembre 2018 in ossequio alle norme speciali che regolano la cessazione dal servizio per il personale in questione (che, come quello della scuola, ha una sola finestra annua di uscita per garantire la continuità della didattica). 

I requisiti entro il 2018

Si tratta in particolare del personale che raggiunge l'età pensionabile fissata dalla Riforma Fornero entro il 31 dicembre 2018. E cioè: 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi (se questi requisiti sono raggiunti entro il 31 Ottobre 2018 il personale dovrà essere collocato in pensione d'ufficio), oppure 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi se uomini) con esclusione di qualsiasi arrotondamento. A tale riguardo la nota ministeriale rammenta che dovrà essere collocato a riposo d’ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2018 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) o raggiunto un diritto a pensione entro il 2011 (circostanza ormai molto improbabile dato che queste coorti di lavoratori sono già stati collocati in pensione).  Possono chiedere la cessazione volontaria anche le lavoratrici che hanno maturato 57 anni di età e 35 di contributi (rectius: 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) entro il 31 dicembre 2015 accettando il calcolo contributivo (cd. opzione donna). Il documento non fornisce invece particolari indicazioni per quanto riguarda i soggetti che siano risultati destinatari dell'Ape sociale, del beneficio dei lavoratori precoci e dell'ape volontaria. 

Trattenimento in servizio

La Nota ricorda, infine, che le istanze di trattenimento in servizio oltre l'età di 66 anni e 7 mesi potranno essere inoltrate, entro il 19 febbraio 2018, e concesse ai soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2018, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. Per tale personale, in caso di accoglimento dell'istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno, ai sensi dell'art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 29. La mancata accettazione del trattenimento in servizio dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 19 marzo 2018. 

Domande entro il 19 Febbraio

La domanda di cessazione dal servizio dovrà essere prodotta entro il 19 Febbraio 2018 e potrà essere revocata entro il 22 Febbraio 2018. Entro il 19 marzo 2018 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattenimento in servizio  ed al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati. L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 23 marzo 2018 senza emissione di un atto formale. A partire da questa data, pertanto, gli interessati potranno produrre la domande di accesso al trattamento pensionistico all'INPS gestione ex INPDAP.  La notifica dei provvedimenti di risoluzione d'ufficio dovrà avvenire entro il 30 Aprile 2018. 

Risoluzione unilaterale

Il documento ricorda anche che in virtù delle disposizioni di cui all’'art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014, le Istituzioni possono risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi  e  con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito: 1) entro il 31 ottobre 2018 gli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, per i dipendenti cui si applica la normativa di cui al DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011; 2) entro il 31 dicembre 2011, l'anzianità contributiva massima di 40 anni, per i dipendenti cui si applica la "vecchia normativa".

Le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno comunicare, entro il 19 febbraio 2018, al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'elenco del personale interessato. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale tecnico-amministrativo, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 19 marzo 2018.  Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° novembre 2018 e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2018, in considerazione del prescritto preavviso semestrale.

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Documenti: nota prot 876/2018

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