Pensioni, Domande entro il 2 Marzo per l'Ottava Salvaguardia

Franco Rossini Lunedì, 27 Febbraio 2017
Ultimi giorni per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori che intendono fruire dei benefici dell'ottava salvaguardia pensionistica.
Ultimi giorni per la presentazione delle istanze di accesso all'ottava salvaguardia. I lavoratori che intendono usufruirne devono presentare istanza di accesso alle Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro o all'Inps per verificare il rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 1, co. 212 e ss della legge 232/2016 entro il prossimo 2 marzo. Il decreto legge milleproroghe non ha, infatti, esteso il termine per la presentazione delle istanze di accesso come aveva chiesto la parte sindacale. L'appuntamento è importante e deve essere rispettato anche da coloro che, per qualche ragione, hanno il dubbio sulla possibilità o meno di fruire della salvaguardia perchè la data del 2 marzo è stabilita a pena di decadenza. Una volta spirato il termine non sarà, infatti, più possibile presentare istanza di accesso anche se il lavoratore si accorgesse di avere i requisiti per esserne incluso.  

L'ottava salvaguardia imbarca le stesse categorie di lavoratori oggetto della settima (per il dettaglio si veda la scheda pubblicata sotto), ma a differenza della precedente salvaguardia vengono allungati i tempi utili per maturare la decorrenza o il diritto alla pensione con le regole in vigore fino al 2011, prima della riforma previdenziale Monti-Fornero. Il termine entro cui si dovrà maturare la decorrenza della pensione viene posticipato di 12-24 mesi rispetto alla legge di stabilità 2016, cioè fino al 6 gennaio 2018-2019, mentre per chi è in mobilità o riceve il trattamento speciale edile i requisiti vanno raggiunti entro tre anni dal termine dei predetti strumenti di sostegno al reddito (qui ulteriori dettagli sui requisiti da rispettare). Potenzialmente un lavoratore che gode di una mobilità quadriennale dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2018 avrà tempo, pertanto, sino al 31 dicembre 2021 per centrare i requisiti di pensionamento ante fornero ed accedere alla salvaguardia. I termini possono in teoria potenzialmente estendersi ancora sino ad un massimo di due anni ove il lavoratore abbia sospeso con un contratto a tempo di determinato il periodo di mobilità dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 allungando così il termine della stessa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020.

Da segnalare che l'ottava salvaguardia sarà l'ultimo provvedimento di questa natura dato che il legislatore ha provveduto contestualmente all'abolizione del fondo destinato a queste esigenze riassorbendo le risorse non utilizzate. Pertanto è importante verificare il rispetto delle condizioni richieste e non perdere l'opportunità che può rivelarsi più conveniente rispetto all'APE sociale, il sussidio di accompagnamento alla pensione introdotto a partire dal 1° maggio 2017 in favore dei lavoratori ultra 63enni  in condizione di difficoltà. La salvaguardia, infatti, consente di rimettere in carreggiata le regole di pensionamento ante fornero senza alcuna penalità o decurtazione sull'assegno pensionistico mentre l'APE sociale sarà commisurato alla pensione ma non potrà eccedere un tetto lordo pari a 1.500 euro al mese.  

Gli adempimenti
Da un punto di vista amministrativo la presentazione delle istanze è stata regolata dalla Circolare del
Ministero del Lavoro numero 41 dello scorso 29 Dicembre 2016 che ha esposto gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere d), e) ed f) dell'articolo 1, co. 214 della legge 232/2016. Si tratta dei lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali con il datore di lavoro; collettivi stipulati dalle rappresentanze sindacali con la presenza di un incentivo all'esodo; con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;  dei lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con gravi disabilità; dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. I lavoratori ricompresi nei profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro il 4 dicembre 2011) dovranno invece presentare domanda all'Inps sulla base delle indicazioni fornite nella Circolare Inps 11/2017.

L'Inps, una volta scaduti i termini per la presentazione delle istanze di accesso, inizierà ad inviare, a seguito dell'avanzamento delle operazioni di monitoraggio, ai lavoratori risultati beneficiari la lettera di certificazione attestante il diritto a fruire della salvaguardia con l'invito a presentare la domanda di pensione uno o due mesi prima della data teorica di decorrenza della pensione indicata nella medesima certificazione. La salvaguardia, ad ogni modo, non ha scadenza come già indicato dall'Inps nei messaggi 9305/2014 e 7327/2015: pertanto il beneficiario può presentare domanda di pensionamento anche successivamente alla data indicata dall'Inps nella comunicazione di salvaguardia fermo restando la copertura finanziaria per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati.

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