Pensioni, ecco come cambia l'opzione donna con la legge di stabilità

Eleonora Accorsi Domenica, 25 Ottobre 2015
Nel testo proposto dal Governo resta l'adeguamento alla speranza di vita e le finestre mobili di 12 e 18 mesi. Le nate nell'ultimo trimestre del 1957 o del 1958 rischiano di essere tagliate fuori.
Le ultime limature al testo della legge di stabilità confermano l'estensione dell'opzione donna a tutto il 2015 con l'esclusione delle lavoratrici nate nel 4° trimestre del 1958 per via della speranza di vita. Lo prevede il testo ufficiale della legge di stabilità trasmesso ieri dal Governo al Presidente della Repubblica e che entro lunedì sarà a Palazzo Madama.  

L'opzione donna, com'è noto, è un regime sperimentale introdotto dalla legge Maroni nel 2004 che consente, sino alla fine di quest'anno, alle lavoratrici di andare in pensione, accettando un assegno determinato con il sistema contributivo (e quindi più leggero) se in possesso di almeno 57 anni di età e 3 mesi (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi. L'Inps, con due Circolari nel 2012, ha però interpretato il termine del 31 dicembre 2015 come data di decorrenza della pensione e non come data di maturazione dei requisiti come prevede la legge istitutiva (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) accorciando di fatto di almeno un anno la durata della sperimentazione. Per questo regime, infatti, sono rimaste in vigore, in via eccezionale, le finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome), e ciò determina che la data di maturazione dei requisiti non coincide con quella di liquidazione del primo rateo. 

Con la modifica contenuta nella legge di stabilità ora le lavoratrici potranno fruire dell'opzione sino alla fine di quest'anno a prescindere dalla decorrenza della pensione anche se continuerà a rilevare la speranza di vita. In sostanza potranno optare della pensione contributiva tutte le nate entro il 30 settembre 1958, mentre le autonome dovranno essere nate entro il 30 settembre 1957, dato che il requisito anagrafico per loro è più alto di un anno (si veda la tavola per un riepilogo della modifiche). I tre mesi della speranza di vita determineranno, pertanto, a meno di cambi di rotta nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, l'esclusione dalla possibilità del pensionamento anticipato per le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 (o del 1957 se autonome). Costoro infatti non riuscirebbero a centrare il requisito anagrafico comprensivo dei tre mesi di aspettativa di vita entro la tagliola del 31 dicembre 2015.

Resta immutato comunque il sistema delle finestre mobili. Ad esempio una lavoratrice nata il 30 settembre 1958, che raggiunge quindi i requisiti di 57 anni e 3 mesi il 30 dicembre 2015 potrà ottenere il primo rateo a partire dal 1° gennaio 2017, cioè dopo 12 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti. Per le autonome l'attesa sarà più lunga di sei mesi in quanto la finestra, per loro, è pari a 18 mesi. 

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