Pensioni Enav: Uscita a 60 anni in caso di perdita del titolo abilitante

Bernardo Diaz Venerdì, 09 Ottobre 2020
I chiarimenti in un documento Inps dopo il correttivo contenuto nel dl n. 4/2019. Stop alla discriminazione sull'età di pensionamento in caso di perdita del titolo abilitante a seconda della gestione assicurativa.
Tutti i dipendenti dell'Enav appartenenti ai profili speciali potranno pensionarsi, in caso di perdita del titolo abilitante, al raggiungimento dell'età anagrafica di 60 anni, in deroga alla normativa previdenziale c.d. Fornero. Ciò a prescindere dalla gestione assicurativa in cui sono iscritti. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 117/2020 pubblicata ieri con la quale l'ente di previdenza recepisce la novella contenuta nell'articolo 26-quinquies del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019.

La novità riguarda i lavoratori dell'Enav, iscritti nei profili di cui all'articolo 5 della legge 248/1990 (controllori del traffico aereo, piloti ed operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo) che hanno perduto il titolo abilitante ed è volta ad allineare i requisiti di pensionamento tra coloro che hanno mantenuto l'iscrizione presso la Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS) in quanto già assicurati al 31.12.1995 e coloro che, avendo assunto servizio dopo la predetta data, sono stati iscritti presso il FPLD.

La questione

Originariamente l'articolo 10, co. 3 del DPR 157/2013 (regolamento di armonizzazione dei requisiti di pensionamento alla disciplina fornero) ha stabilito che dal 1° gennaio 2014 i lavoratori iscritti alla CTPS che perdono il titolo abilitante, possono continuare a pensionarsi al raggiungimento di un'età anagrafica pari a 60 anni con le decorrenze di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247 del 2007 (quattro finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti); mentre i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 o che hanno esercitato l'opzione per l'iscrizione presso l'Inps in base all'articolo 8, comma 7, della legge n. 665 del 1996, devono attendere il raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, 66 anni e 3 mesi all'epoca.

Questa normativa è cambiata una prima volta con dl n. 148/2017 convertito con legge n. 172/2017 dal 6 dicembre 2017: per tutti i lavoratori (sia gli iscritti alla CTPS che al FPLD)  è fissata la regola secondo la quale la pensione di vecchiaia, in caso di perdita del titolo abilitante, è raggiunta sulla base dei requisiti pensionistici vigenti sino al 31.12.2011 (ante fornero). La modifica, tuttavia, non ha significato granché atteso che per gli iscritti alla CTPS ha continuato a trovare applicazione il limite ordinamentale di 60 anni ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. n. 279 del 1983 con le finestre di accesso e per i lavoratori iscritti al FPLD l'età è rimasta a 66 anni e 3 mesi, dato che la disciplina previdenziale applicabile sino al 31.12.2011 prevedeva un'età di pensionamento di 65 anni con l'abbinamento di una finestra mobile di 12 mesi e gli adeguamenti alla speranza di vita.

L'articolo 26-quinquies del dl n. 4/2019 ha dunque fissato la regola secondo la quale a partire dal 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019) per tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali sopra citati, a prescindere dalla gestione previdenziale di iscrizione, la pensione di vecchiaia si consegue all'età di 60 anni unitamente alle finestre di decorrenza di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247 del 2007 (quattro finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti) in caso di perdita del titolo abilitante.

In definitiva l'Inps conferma l'impianto sopra descritto precisando che per il conseguimento della prestazione è necessario il possesso di almeno 20 anni di contribuzione per la quale può essere fatta valere la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, da riscatto, volontaria o figurativa). In ogni caso, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Finestre

La presenza del citato meccanismo di differimento nella percezione del primo rateo pensionistico comporta che chi compie i 60 anni e 20 anni di contribuzione: a) entro il primo trimestre dell’anno, può accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo; b) entro il secondo trimestre dell’anno, può accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo; c) entro il terzo trimestre dell’anno, può accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo; d) entro il quarto trimestre dell’anno, può accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.

Maggiorazioni

Restano fermi i benefici contributivi per i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali sopra citati. In particolare chi presta attività di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure beneficia di un aumento di un terzo del periodo di lavoro ai fini previdenziali; chi presta attività nel settore di esperto di assistenza di volo e meteo beneficia di un aumento di un quinto del periodo di lavoro ai fini previdenziali. Resta inteso che, con effetto dal 1° gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere complessivamente i 5 anni; mentre gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i 5 anni, maturati entro il 31 dicembre 1997, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Tali aumenti, peraltro, spiegano effetti sulla misura della pensione diversi a seconda della loro collocazione temporale: a) se ricadono su anzianità soggette al calcolo retributivo (ante 1996 o ante 2011 se ci sono almeno 18 anni di cbt al 31.12.1995) danno luogo ad un incremento delle quote retributive della pensione; b) se ricadono su anzianità soggette al calcolo contributivo (periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011) comportano un incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione, riferito all’età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, per un massimo di 5 anni, pari a 1 anno ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure e 1 anno ogni 7 anni interi per i profili professionali di esperto di assistenza di volo e meteo (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 1997); c) se si collocano a cavallo di anzianità soggette sia al calcolo retributivo che contributivo l'aumento si può riverberare su tutte e due le quote di pensione. In particolare l'aumento sulle quote calcolate con il sistema contributivo è pari al totale della maggiorazione (entro il massimo riconoscibile, es. cinque anni), meno quella utilizzata per il calcolo delle quote retributive.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 117/2020

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati