Pensioni, Il lavoro straordinario non entra nella base di calcolo dell'assegno straordinario di solidarietà

Vittorio Spinelli Martedì, 03 Aprile 2018
La Corte di Cassazione ha accolto le richieste di un istituto bancario. Nella determinazione degli oneri dovuti non possono influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il lavoro straordinario non entra nella base di calcolo della contribuzione figurativa che l'azienda deve versare al dipendente che percepisce l'assegno straordinario di solidarietà. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7695 del 28 Marzo 2018 in cui i giudici hanno respinto il ricorso di alcuni lavoratori del settore del credito che contestavano l'ammontare dei versamenti figurativi corrisposti dall'azienda esodante durante la percezione dell'assegno straordinario di solidarietà.

La questione

Secondo i ricorrenti, un gruppo di lavoratori dipendenti della Cassa di Risparmio di Lucca, la base di calcolo dell'assegno straordinario doveva tener conto della retribuzione annuale comprensiva del compenso per lavoro straordinario, che nel caso di specie era stata invece esclusa. Determinando un effetto negativo sia sulla misura della pensione a regime sia dell'assegno straordinario di accompagnamento alla pensione. Sia Tribunale di Lucca che la Corte d'Appello di Firenze avevano dato ragione agli istanti osservando che l'art. 7 del DM 158/2000 disponeva che la base di calcolo della contribuzione figurativa versata dall'azienda dovesse essere commisurata alla retribuzione media giornaliera ottenuta dividendo per 360 quanto percepito dagli interessati nel corso dell'ultimo anno. Integrando, pertanto, nella base di calcolo anche il lavoro straordinario percepito dal dipendente prima della solidarietà settoriale. Contro la decisione la Cassa Risparmio ha proposto ricorso per Cassazione.

La parte datoriale contestava, in particolare, che la retribuzione da assumere come base di calcolo dovesse essere quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ratione temporis stante il rinvio operato dall'art. 10, comma 7, del DM n. 158/2000, il quale non menzionava il compenso per lavoro straordinario tra quelli costituenti il trattamento economico dei dipendenti. Secondo l'azienda, inoltre, l'esclusione dello straordinario dalla contribuzione figurativa in questione era tutt'altro che irragionevole, dal momento che quest'ultima viene pagata per il periodo in cui il dipendente non lavora, ricevendo il cosiddetto assegno straordinario in attesa della maturazione del trattamento pensionistico. Ed era incomprensibile la ragione per la quale si dovrebbe tener conto, ai fini della contribuzione figurativa, di una retribuzione comprendente prestazioni di lavoro straordinario in relazione ad un periodo in cui per definizione non si presta attività lavorativa, essendo il relativo rapporto cessato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca. I Giudici di Piazza Cavour osservano, preliminarmente, che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7 dell'art. 10 del DM 158/2000 che al riguardo stabilisce che la retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

La Corte spiega quindi che il riferimento alla retribuzione dell'ultima mensilità non significa che nel computo dell'importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all'importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all'ultimo mese del rapporto per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonché al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull'importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione.

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