Pensioni, Il riscatto agevolato è utile anche ai fini del diritto alla pensione anticipata

Lunedì, 06 Dicembre 2021
Il dubbio di alcuni lettori. L'Inps ha equiparato dal punto di vista dell'efficacia i periodi riscattati con il criterio agevolato a quelli ordinari e per gli inoccupati.

Come noto dallo scorso anno il riscatto agevolato della laurea può essere utilizzato anche dai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, previa opzione per il sistema di calcolo interamente contributivo (Circ. Inps 6/2020). Si tratta di una facoltà che in questi mesi ha riscontrato un certo successo in quanto consente di acquisire anzianità utile per accedere alla pensione anticipata o alla "quota 100" senza pagare oneri stratosferici accettando una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo, quindi di importo di regola inferiore ai criteri ordinari.

La lettura dei testi normativi che regolamentano questa facoltà, fatta di richiami e di rinvii ad altre disposizioni di legge, ha fatto sorgere in alcuni lettori dubbi circa la reale efficacia dell'operazione. In particolare: il riscatto light della laurea è utile solo ai fini della misura o anche ai fini del diritto a pensione? Si può utilizzare questa facoltà anche per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi?

La questione

Invero l'articolo 1, co. 7 della legge 335/1995 prevede che "per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi (...)". Originariamente, pertanto, il riscatto dei periodi ricadenti nel sistema contributivo era utile solo a fini della misura della pensione e non anche ai fini del diritto.

Il legislatore si è accorto della svista ed ha recato un correttivo con il comma 5-ter dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. Tale disposizione recita che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis [cioè i periodi di riscatto che ricadono nel sistema contributivo nonché quello successivamente introdotto dal 1° gennaio 2008 per i cd. inoccupati, ndr] sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”. Per cui il riscatto dei citati periodi (riscatto ordinario con il sistema contributivo e riscatto della laurea per gli inoccupati) è divenuto utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Quindi può essere utilizzato per andare in pensione, tra l'altro, con la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne).

Il riscatto light

Le cose si sono complicate con l'introduzione del riscatto agevolato rubricato dall'articolo 20, co. 6 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 nel comma 5-quater dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997, fuori dal perimetro di applicazione della deroga di cui al comma 5-ter. Di conseguenza è sorto il dubbio se anche il riscatto agevolato potesse o meno beneficiare dello stesso trattamento riservato ai riscatti di cui ai commi 5 e 5-bis.

Fortunatamente l'INPS ha dato interpretazione positiva. Con la Circolare n. 106/2019 l'Istituto ha chiarito che il riscatto agevolato reca unicamente dei diversi parametri di calcolo dell’onere rispetto ordinariamente previsti, parametri che peraltro sono gli stessi di quelli utilizzati per i cd. inoccupati, ricompreso nella deroga. Considerato che la ratio dell’intervento disposto dal D.L. n. 4/2019 è quella di rendere più sostenibile, e quindi più accessibile, il riscatto e non di modificare la funzione e gli effetti tipici dell’istituto, l'Inps ha pertanto confermato "che anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater hanno la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis del medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997".

Per cui, ad esempio, anche gli assicurati che presentano domanda di riscatto di laurea agevolato optando per il calcolo contributivo e riscattano ad esempio 5 anni, possono accedere alla pensione anticipata con 37 anni e 10 mesi di contributi più 5 di riscatto.

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