In sostanza per determinare la pensione lorda - sulla quale poi si misurerà il massimo anticipo conseguibile (dal 75 al 90% a seconda dei casi) - di un lavoratore che fa istanza per l'ape volontario ad un'età di 64 anni di età ed in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 si utilizzerà il coefficiente di trasformazione del montante contributivo previsto per l'età per il pensionamento di vecchiaia, cioè quello corrispondente ad un'età di 67 anni; mentre se il predetto soggetto non ha contribuzione al 1995 - o abbia esercitato la domanda di opzione al contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 - si dovrà utilizzare il coefficiente più basso corrispondente all'età in possesso alla data della domanda (cioè 64 anni).
La precisazione consentirà, dunque, ad i lavoratori che si trovano nel sistema misto di agguantare una quota di anticipo pensionistico leggermente superiore rispetto a quanto ipotizzato in un primo tempo perchè il coefficiente di trasformazione del montante contributivo risulterà più elevato (esso, come noto, è legato all'età ed è tanto più elevato quanto maggiore è l'età anagrafica). Questo effetto positivo, naturalmente, sarà più intenso per i lavoratori che non avevano 18 anni di contributi al 1995 posto che la parte contributiva dell'assegno risulterà più ampia rispetto a coloro che avevano 18 anni di contributi al 1995.
Il sistema di calcolo
Non ci sono particolari novità, invece, per quanto riguarda il sistema di calcolo della pensione ai fini dell'accesso all'Ape. Per determinare il valore lordo della pensione sul quale poi si dovrà tarare la massima quota di ape richiedibile occorrerà prendere in considerazione la retribuzione e la contribuzione e le relative regole di calcolo vigenti presso la gestione pensionistica al momento della domanda di accesso all'Ape. Si potrà, a tal fine, utilizzare la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata nella gestione (anche quindi quella da disoccupazione). Naturalmente non saranno prese in considerazione le eventuali vicende successive alla domanda (es. il versamento di ulteriore contribuzione) nè si potrà valutare l'eventuale incremento del montante corrisposto dal datore di lavoro per finanziare l'esodo (ape aziendale). Escusa anche, è importante ribadirlo, la possibilità di tener conto del cumulo dei contributi previsto dalla legge 228/2012: se il lavoratore ha contribuzione mista dovrà scegliere la gestione previdenziale presso cui valutare i requisiti per l'Ape (20 anni di contributi) e verificare l'importo del trattamento pensionistico esclusivamente con la contribuzione presente in tale gestione alla data della domanda di Ape. Se non si soddisfano, quindi, i requisiti nella gestione prescelta l'assicurato dovrà rinunciare all'ape o dovrà verificare la possibilità di una ricongiunzione onerosa.
Una volta determinato il trattamento lordo esso va trasformato in netto mensile sottraendo l'Irpef e l'addizionale regionale (non si conteggiano invece le addizionali comunali) e applicando le detrazioni di imposta previste per i redditi da pensione (restano escluse le detrazioni per familiari a carico) vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
Alla pensione netta mensile così ottenuta occorre poi applicare le seguenti percentuali per determinare la quota mensile di Ape richiesta a seconda della durata richiesta: a) il 75 per cento se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi; b) l'80 per cento se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi; c) l'85 per cento se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi; d) il 90 per cento se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi. Così, ad esempio, ad una pensione lorda di 2.800 euro, pari a 2mila euro nette potrà essere associata un'ape mensile massima che oscilla dai 1.800 ai 1.500 euro (2.000x0,75=1500 oppure 2.000x0,90=1800).