Pensioni, l'Inps recupera i benefici non dovuti agli ex combattenti

Bernardo Diaz Venerdì, 05 Agosto 2016
Coinvolte nel procedimento di restituzione le quote di pensione liquidate o riliquidate a decorrere al 1° gennaio 2009. 
L'Inps avvia dal prossimo 5 settembre il recupero delle quote, anticipate e non ancora richieste per benefici concessi in sede di pensione ai sensi della L. 336/70 e per miglioramenti contrattuali, quantificate a seguito delle elaborazioni di pratiche pensionistiche lavorate sul sistema informativo sin. Lo comunica il messaggio 3287 pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza.

Il recupero interesserà le quote anticipate e non ancora richieste riferite ai benefici calcolati sulle pensioni per gli ex combattenti dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 336/1970 calcolati su pensioni liquidate e/o riliquidate a decorrere dal 2009. Il pagamento è in unica soluzione, ma è possibile optare per la rateazione su richiesta da effettuarsi nel termine di 90 giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione. 

Le note di debito, nella fase di avvio finalizzata al recupero dell’arretrato, contengono un valore capitale che costituisce il saldo tra la liquidazione e la riliquidazione L’INPS fa presente che per l’estinzione del debito è richiesto il pagamento in unica soluzione, ma è possibile optare per il pagamento in forma rateale su richiesta nel termine di 90 giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione. La mancata richiesta equivale a rinuncia alla facoltà di estinguere ratealmente il debito e comportando automaticamente il recupero in un'unica soluzione dell'importo dovuto.Per le somme complessive addebitate inferiori a € 250,00, è previsto il solo pagamento in un'unica soluzione. 

I benefici pensionistici per gli ex combattenti. L'articolo 2 della legge 336/1970 attribuisce ai dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici del 2,5% di stipendio, paga o retribuzione calcolati sullo stipendio tabellare e sulle fasce retributive in godimento al momento della cessazione dal servizio; incrementi che possono essere fatti valere sia sulle quote retributive della pensione (cfr nota operativa Inpdap 13/2008 e nota operativa Inpdap 9/2006) sia su quelle liquidate con il sistema contributivo (per il cui calcolo bisogna fare riferimento a quanto stabilito dalla Circolare Inps 113/2005 in materia di benefici previdenziali corrisposti alle vittime del terrorismo). Tali miglioramenti sul reddito pensionistico si riferiscono ai soli lavoratori del pubblico impiego iscritti alla Cassa Stato o alle ex Casse di Previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cpug, Cpi e Cps).  

Oltre all'incremento della base pensionabile occorre ricordare che l'articolo 3 della predetta legge concedeva una maggiorazione contributiva pari di regola a sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni ai lavoratori che avevano lasciato il servizio tra il 26 giugno 1974 ed il 31 dicembre 1979. Tale maggiorazione era utile sia ai fini del diritto sia agli effetti della determinazione della misura della pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed alla pensione indiretta. Inoltre la legge prevedeva una riduzione del limite dell' età pensionabile pari a tre anni e sei mesi (cinque anni per i mutilati, gli invalidi di guerra, le vittime civili di guerra), nei casi in cui tale limite era previsto per il diritto a pensione (pensione di vecchiaia). 

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