Pensioni, La malattia non fa perdere la pensione di invalidità

Nicola Colapinto Mercoledì, 24 Ottobre 2018
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un invalido che si era visto respingere la domanda per il conseguimento della pensione di invalidità. Ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità vanno utilizzati criteri diversi se la malattia ha reso impossibile lavorare prima della domanda amministrativa.
Se il lavoratore non ha potuto maturare tre anni di contributi nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa a causa dello stato di invalidità ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità a condizione di possedere solo cinque anni di contributi. Il principio è stato ribadito nella sentenza numero 26667 del 22 Ottobre 2018 nella quale la Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sull'applicazione del principio di neutralizzazione dei periodi di malattia ai fini dell'accesso all'assegno ordinario di invalidità. Il caso è rilevante in quanto fa luce sulla possibilità di accoglimento o meno della domanda per l'assegno ordinario di invalidità ove manchi il requisito contributivo nel periodo cd. mobile (il quinquennio antecedente la domanda) a causa del medesimo stato di malattia; ed interessa di riflesso anche l'accesso alla pensione di inabilità che ha, come noto, i medesimi requisiti contributivi.

La questione

La questione riguardava un dipendente del settore privato, che nel 2009 aveva fatto domanda, respinta dall'Inps, volta alla corresponsione dell'AOI; l'invalido vantava un totale di 400 contributi settimanali sul conto assicurativo relativi agli anni 76-89 e dal 2003 gli era stato accertato uno stato invalidante che gli aveva reso impossibile lavorare e, quindi, maturare ulteriore contribuzione.

L'Inps e le due Corti di Merito avevano negato il diritto alla prestazione sulla base del fatto che l'assicurato non avesse maturato 156 contributi settimanali nè nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa, vale a dire nel periodo tra il 2004 ed il 2009, nè nel periodo 1998-2002 a cui si sarebbe dovuto far fede, secondo le regole stabilite dall'articolo 37 del DPR 818/1957 che consentono di neutralizzare il periodo di malattia, stante l'impossibilità per l'assicurato di svolgere attività lavorativa successiva al 2003 a causa dello stato invalidante. L'assicurato chiedeva, invece, che si prescindesse, nel caso di specie, dall'accertamento di tale ulteriore requisito stante la riconosciuta e non contestata impossibilità a svolgere proficuo lavoro nel quinquennio precedente la domanda amministrativa in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 166/2009.

La decisione

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso dell'assicurato è meritevole di accoglimento. I giudici rilevano che,nel quinquennio precedente la domanda amministrativa, il ricorrente si trovasse pacificamente in uno stato di assoluta impossibilità a svolgere proficuo lavoro; posto che la domanda è stata presentata nel 2009 mentre lo stato invalidante accertato in giudizio ha avuto inizio nel 2003. Ciò giustifica l'erogazione della prestazione sulla base della neutralizzazione prevista dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 e del riconoscimento del requisito contributivo generico (vale a dire della sola sussistenza di cinque anni di contributi), giusto quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sia con sentenza n. 6585/2016 ed in precedenza con la sentenza n. 166/2009. 

In tale sede è stato, infatti, chiarito che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - "è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso; e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico".

La Cassazione ribadisce anche altri due importanti spunti per l'interprete. In primo luogo respinge la tesi (proposta dall'Inps) secondo la quale il principio della cosiddetta neutralizzazione dei periodi di malattia, non sarebbe applicabile nel caso di specie posto che la malattia, accertata a decorrere dal 2003, non sarebbe intervenuta in costanza di rapporto sì da interromperlo. Nè i giudici condividono la tesi (sempre dell'Inps) che i contributi maturati dal 1976 al 1989 siano "del tutto irrilevanti" in quanto non versati nell'ultimo quinquennio precedente la domanda presentata nel 2009.

La Cassazione ha piuttosto ribadito che, ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico (il periodo contributivo minimo richiesto nell'ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso del rapporto di lavoro. E che, nell'ipotesi  in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato, la prestazione d'invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati).

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