La sospensione della Naspi blocca l'Assegno ordinario di invalidità

Vittorio Spinelli Lunedì, 02 Dicembre 2019
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Il ripristino del pagamento dell'AOI durante il periodo di sospensione della disoccupazione indennizzata comporta la rinuncia definitiva al periodo residuo.
Il lavoratore a cui venga sospesa l'erogazione della naspi per una rioccupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi non può chiedere il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità a meno che rinunci definitivamente alla naspi residua. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio numero 4477/2019 con il quale l'Istituto chiarisce alcuni dubbi formulati dalle sedi territoriali.

I chiarimenti riguardano una fattispecie particolare che si è realizzata dopo l'intervento censore della Consulta (Sentenza 234/2011) che, come noto, ha riconosciuto ai lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità di optare, in presenza dei requisiti previsti, per l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. A seguito della pronuncia costituzionale l'Inps ha, quindi, affermato che nel caso di opzione per l'indennità gli interessati possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità (Circ. 138/2011). La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

Assegno ordinario di invalidità e Naspi sospesa

L'Istituto fornisce ora ulteriori chiarimenti circa l'ipotesi in cui al lavoratore venga sospesa l'erogazione della naspi per rioccupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a sei mesi. In particolare dato che nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI (che viene solo sospesa per l'appunto) questi non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo rinunci alla disoccupazione indennizzata (ottenendo il ripristino dell’AOI), senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua. In altri termini, spiega l'Inps, non è possibile ripristinare l'AOI solo per il periodo di sospensione della Naspi e poi, alla fine del rapporto di lavoro, ottenere nuovamente il pagamento della Naspi sospesa. Cercando così di conseguire il massimo beneficio da entrambi gli strumenti (l'AOI ha, infatti, regole più morbide sul cumulo dei redditi da lavoro rispetto alla naspi). Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, può peraltro operare sempreché esso non sia stato revocato o non confermato (dopo la scadenza).

Erogazione in forma anticipata

Altro chiarimento riguarda l'ipotesi di erogazione della NASpI in forma anticipata. In questo caso, spiega l'Inps, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI (quindi sino ad un massimo di due anni), durante il quale non si può più tornare indietro (chiedendo il ripristino dell'AOI). L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato solo al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso. Ciò in quanto nei confronti del titolare di assegno d'invalidità, ancorché sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore dell’indennità, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della suddetta prestazione, l’interessato riassume la posizione di assicurato.

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Documenti: Messaggio inps 4477/2019

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