Pensioni, Lo stop anticipato al contributo di solidarietà costa 320 milioni di euro

Valerio Damiani Mercoledì, 02 Dicembre 2020
Prevista nel disegno di legge di bilancio per il 2021 un'autorizzazione di spesa pari a 157,7 milioni di euro nel 2022 e 163,4 milioni di euro per il 2023 per coprire gli effetti finanziari della sentenza n. 234/2020 con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo l'applicazione della decurtazione oltre il 31 dicembre 2021.
Ammontano a circa 320 milioni di euro i mancati risparmi derivanti dalla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha sancito lo stop anticipato al contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro. Lo mette nero su bianco il disegno di legge di bilancio per il 2021 nel quale il Governo è stato tenuto a coprire gli effetti finanziari derivanti dalla sentenza n. 234 del 22 ottobre-9 novembre 2020.

Con la predetta decisione la Consulta ha ridotto da 5 anni a 3 anni la durata del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 1, co. 261 della legge n. 145/2018 sui trattamenti pensionistici diretti erogati dall'INPS eccedenti i 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote, crescenti per specifiche fasce di importo. La misura, introdotta dal 1° gennaio 2019, cesserà pertanto il 31 dicembre 2021 (anziché il 31 dicembre 2023). La decurtazione interessa i trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, delle gestioni speciali INPS relative ai lavoratori autonomi e alla Gestione separata INPS. Le misure di riduzione non si applicano ai trattamenti liquidati esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo nonché ai trattamenti ai superstiti e di invalidità. Per coprire gli effetti finanziari della decisione la legge di bilancio reca, quindi, un’autorizzazione di spesa pari a 157,7 milioni di euro per il 2022 e a 163,4 milioni per il 2023, risparmi che sarebbero dovuti confluire in appositi fondi presso l'INPS per ulteriori interventi di natura previdenziale.

Come si ricorderà la previsione di un periodo di applicazione quinquennale - anziché triennale - è stato dichiarato illegittimo dalla Corte delle Leggi, con riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, relativamente alle esigenze di ragionevolezza delle prestazioni patrimoniali imposte, in particolare nell’ambito della previdenza dei lavoratori.

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