Pensioni, per conseguire l'assegno bisogna chiudere il rapporto di lavoro

Valerio Damiani Giovedì, 01 Settembre 2016
Per i lavoratori dipendenti il trattamento pensionistico può decorrere dal mese successivo a quello della domanda solo se è cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Uno dei requisiti di legge per conseguire la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della prestazione pensionistica. Cioè al momento del pensionamento vero e proprio. Si tratta di un vincolo non sempre molto chiaro ma sovente viene evidenziato nelle comunicazioni che l'Ente di previdenza di volta in volta spedisce ai pensionandi in occasione delle varie informative che indicano le modalità di accesso alla rendita previdenziale. 

Da questa comunicazione molti lavoratori desumono, quindi, che una volta andati in pensione non sia più possibile lavorare pena la sospensione o la decurtazione della rendita previdenziale. Questo ragionamento è, naturalmente, privo di fondamento in quanto è la stessa legge a garantire, ormai senza particolari limiti, la possibilità cumulo della rendita vitalizia con ulteriori redditi da lavoro.

Il vincolo in questione è stato introdotto dall'articolo 1, comma 7 del dlgs 503/1992 ed è stato confermato per le pensioni liquidate con il sistema contributivo dall'articolo 1, comma 20 della legge 335/1995 (Riforma Dini). A ben vedere, quindi, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente deve sussistere solo al momento di accesso alla pensione (e non dunque al momento in cui si perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi). L'interessato dopo aver conseguito la pensione può tranquillamente proseguire altra attività lavorativa maturando, peraltro, ulteriori quote di pensione (cd. supplemento di pensione) che andranno ad irrobustire l'assegno già in godimento. La cessazione deve però riguardare tutte le attività lavorative di natura subordinata e non può limitarsi a quella relativa al solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione. 

Detto questo il problema quindi semmai è precisare quanto deve essere lunga la "pausa" lavorativa. Occorre distinguere. Se il lavoratore continua a lavorare presso la stessa azienda, nel senso che viene licenziato o si dimette e subito dopo viene riassunto, è necessario almeno un giorno di interruzione del rapporto di lavoro. Ad esempio termina il lavoro il 31 dicembre; l’inizio del nuovo rapporto può avvenire dal 2 Gennaio. Se invece inizia un nuovo rapporto con un'azienda diversa non serve alcun momento di interruzione. In questo il lavoro può terminare il 31 dicembre e il lavoro può ricominciare già dal 1° Gennaio (Circolare Inps 89/2009).

Come si può immaginare, la prima casistica è quella piu’ a rischio, perché il lavoratore può mettere in atto finte dimissioni e finte riassunzioni al solo scopo di conseguire la pensione. Per tentare di evitare questo raggiro l'Inps controlla che esistano alcuni documenti che comprovino la regolarità delle operazioni volte ad accertare che il rapporto di lavoro sia realmente cessato. In particolare l’istituto verifica che ci siano le dimissioni scritte del lavoratore; che il datore di lavoro abbia inviato all’Inps e al Ministero lavoro le comunicazioni di fine e inizio lavoro; che siano state realmente liquidate tutte le paghe finali del rapporto di lavoro quali stipendio, ratei tredicesima e ferie non fatte, trattamento di fine rapporto. Qualora queste condizioni non siano rispettate l'Inps può revocare la pensione. 

Bisogna poi ricordare che il vincolo dell'assenza di rapporti lavorativi interessa solo i lavoratori dipendenti. La preclusione non opera se si tratta di lavoro autonomo o parasubordinato: in tal caso l'interessato può ricevere la pensione pur continuando a lavorare.

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