Quali sono le prestazioni inesportabili all'estero

Davide Grasso Lunedì, 11 Giugno 2018
Dal 1992 in sede Ue è stato introdotto il principio dell'inesportabilità delle prestazioni non contributive riconosciute dal nostro paese. 
Non sempre le prestazioni erogate dall'Inps possono seguire il pensionato italiano qualora questi si trasferisca all'estero. Le prestazioni a carattere assistenziale, cioè quelle slegate dal versamento dei contributi, sono infatti dichiarate dalla legge "inesportabili", in quanto legate alla residenza del beneficiario nel territorio dello Stato, e pertanto, salvo eccezioni particolari, non possono essere portate al di fuori dell'Italia in caso di cambio di residenza del pensionato. A differenza di quanto avviene per le prestazioni previdenziali, infatti, le prestazioni assistenziali di regola non possono essere corrisposte al di fuori del territorio nazionale. 

E ciò anche se il pensionato intende trasferirsi stabilmente in uno stato membro dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso il principio di derivazione comunitaria secondo cui le prestazioni monetarie periodiche erogate da uno Stato membro in base alla propria legislazione non possono essere escluse o revocate per il fatto che il titolare trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro subisce una compressione. Si tratta di un'eccezione prevista dalla stessa normativa comunitaria che al regolamento Ue 1247/1992 ha dichiarato per l'Italia inesportabili dal 1° giugno 1992 (prima di tale data l'esportabilità era sempre ammessa in sede Ue) tutte le prestazioni la cui erogazione non è basata sui contributi versati.

Sono in particolare inesportabili in ambito comunitario le seguenti prestazioni: a) pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969); b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988); c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988); d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988); e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990); f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984); g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995); h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e ss.mm.ii.) dal 1° giugno 2005 (cfr: Circolare Inps 10/2006). Inesportabile è pure l'ape sociale per il quale è necessaria la residenza in Italia così come il ReI, il nuovo reddito di inclusione. E' stata, invece, sancita l'esportabilità in sede comunitaria dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità di cui all’articolo 5 delle legge 12 giugno 1984 n. 222 a decorrere dal 1° giugno 2005.  

Le eccezioni

Una particolare disciplina caratterizza il trattamento minimo e le maggiorazioni sociali, trattamenti che sono a metà strada tra previdenza e assistenza dato che presuppongono un rapporto assicurativo. L'inesportabilità in sede comunitaria, infatti, non opera in caso di pensioni i cui requisiti risultino perfezionati entro il 31 maggio 1992 ed aventi decorrenza massima 1° giugno 1992 purché richieste entro il 1° giugno 1997. L'inesportabilità opera cioè nei soli riguardi delle pensioni i cui requisiti risultano perfezionati successivamente al 31/05/92. Le pensioni in pagamento al 31/05/1992 sono rimaste comunque integrate al trattamento minimo anche nel caso in cui il titolare trasferisca la propria residenza in altro stato membro della CEE diverso dall'Italia.

Per i Paesi extra-Ue la legge è più generosa in quanto, a differenza dell'ambito comunitario, garantisce sia l'esportabilità del trattamento minimo sia delle maggiorazioni sociali all'estero per le quali è stabilita di tabella di conversione degli importi sulla base del potere d'acquisto della valuta locale. 

Prestazioni previdenziali

Non ci sono invece particolari limiti per quanto riguarda le prestazioni previdenziali (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensioni ai superstiti). Per queste prestazioni, legate ai contributi versati dal lavoratore, l'esportabilità all'estero è, di regola, sempre ammessa in quanto tali prestazioni sono maturate sulla base della carriera lavorativa del soggetto che si è trasferito all'estero. L'ordinamento garantisce l'esportabilità, a determinate condizioni, anche della disoccupazione indennizzata (es. naspi). E' esportabile all'estero anche la quattordicesima mensilità di pensione corrisposta ai pensionati titolari di una prestazione (anche in regime di totalizzazione ue) previdenziale a carico dell'Inps.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati