Pensioni, Sino al 2023 il maxi scivolo di 7 anni con l'isopensione

Valerio Damiani Giovedì, 31 Dicembre 2020
Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2021. Prorogata sino al 2023 la facoltà di accedere al pensionamento anticipato (cd. isopensione) se sono raggiunti i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Prosegue anche nel triennio 2021-2023 il maxi scivolo di 7 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato. Lo prevede un emendamento contenuto nella legge di bilancio per il 2021 con il quale il legislatore proroga la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020 dall'articolo 1, co. 160 della legge 205/2017, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata ai sensi della legge Fornreo nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (anziché nel termine ordinario di 4 anni previsto dalla legge 92/2012).

La questione

Come noto, l'assegno di esodo, meglio conosciuto come isopensione, è stato introdotto nel 2012 e può essere uti­lizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti coinvolte in un piano di ristrutturazione aziendale in esito ad un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati dei lavoratori. Il meccanismo consente, ai lavoratori individuati nel suddetto accordo, di scegliere per un anticipo dell'età pensionabile sino ad un massimo di 4 anni rispetto alla normativa Fornero a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno di importo equivalente alla pensione (l'assegno prende il nome di isopensione) per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. E provveda anche al versamento della contribuzione figurativa correlata all'assegno di esodo.

Si tratta di una misura che coinvolge esclusivamente le aziende del settore privato di una certa dimensione economica ed aziendale in grado cioè di farsi carico dei pesanti oneri della procedura ed è, pertanto, completamente neutra per le casse statali. L'assegno di esodo viene, infatti, solo materialmente pagato dall'Inps al lavoratore dietro versamento della provvista all'Inps da parte dall'azienda che deve, peraltro, anche garantirla con una fideiussione bancaria.

I destinatari della misura

Lo scivolo originariamente era pari a quattro anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni sia per gli uomini che per le donne) o per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi per le donne). L'articolo 1, co. 160 della legge 205/2017 ha temporaneamente ampliato la durata dell'assegno di esodo da 4 anni a 7 anni nel triennio 2018-2020; con la legge di bilancio 2021 la predetta estensione riguarderà anche il triennio 2021-2023.

In definitiva saranno coinvolti dalla misura i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono nel triennio 2021-2023 un'età compresa tra i 60 e i 61 anni (se l'esodo è finalizzato all'accesso alla pensione di vecchiaia) oppure un maturato contributivo tra 35 e i 36 anni di contributi a seconda dei casi (se l'esodo è finalizzato all'accesso alla pensione anticipata). L'esatta individuazione delle platee dipende anche dalla speranza di vita che dal 2023 riprenderà a crescere di 3 mesi per ogni biennio (2 mesi dal 2027) come certificato nello scenario demografico istat 2018. Dal 2027, inoltre, verrebbe meno anche il blocco degli adeguamenti dei requisiti per la pensione anticipata previsti dal dl n. 4/2019 convertito con legge 26/2019.

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