Pensioni

Pensioni

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la computabilità sia ai fini della pensione che della buonuscita dell’indennità di perequazione ex art. 31 del Dpr 761/1979.    
I dettagli degli aumenti transitori contenuti nel cd. decreto «aiuti bis». Concretamente i benefici andranno solo alle pensioni di importo non superiore a 2.692€ lordi al mese. Peraltro, siccome gli aumenti saranno riassorbiti dal 1° gennaio 2023, sarà escluso qualsiasi effetto duraturo sulla misura degli assegni. 
Ai pensionati sarà riconosciuto un acconto straordinario del 2% nella rivalutazione ma solo se il trattamento non sia superiore a 2.692€ lordi al mese. Quelli superiori avranno solo l’anticipo del conguaglio dello 0,2% con gli arretrati maturati nei primi 10 mesi dell’anno.
In Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro che recepisce la novella contenuta nel dl milleproroghe (dl n. 228/2021). Rinnovata per le cessazioni intercorse nel 2022 la maxi durata nell’accompagnamento alla pensione.  
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Salve anche le tutele previdenziali di malattia, maternità, congedo parentale e assistenza ai disabili.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. I più favorevoli criteri medico-legali di valutazione delle percentuali di invalidità su cui sono commisurati i benefici alle vittime vanno applicati anche alle prime liquidazioni.
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