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Anche i sacerdoti iscritti al Fondo Clero subiranno dal prossimo 1° gennaio 2016 l'adeguamento alla speranza di vita di 4 mesi. E' l'effetto della legge 122/2010.

Kamsin Dal primo gennaio 2016 anche l'età di accesso alla pensione degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica subiranno un aumento secco di altri quattro mesi. Così ha disposto la Circolare Inps 63/2015 e il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.

Com'è noto i trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero destinata all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della stessa ma al Fondo è applicabile comunque la disciplina dedicata alla speranza di vita. Secondo l'Inps la speranza di vita è un provvedimento a carattere generale, valido per tutte le forme di previdenza (quindi non solo quelle sostitutive ed esclusive dell'AGO) ma dalla manovra anticrisi del 2009, il decreto 78, in seguito ritoccato dalla legge 122/2010.

Per ottenere la pensione di vecchiaia sarà dunque necessario raggiungere i 68 anni e 7 mesi unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi oppure 65 anni e 7 mesi unitamente a 40 anni di contributi. Il Fondo, infatti, non eroga un trattamento pensionistico indipendente dall’età anagrafica come invece accade nelle forme previdenziali dell'AGO (ai sensi di quanto previsto dall'art 42 della legge 488/1999). Una volta raggiunti questi requisiti la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo.

Il Fondo Clero. Gli iscritti al Fondo sono i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica. Il Fondo, che ha una peculiarità importante, poiché non è incompatibile con l’assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di questa, ha come finalità quella di gestire gli obblighi contributivi degli iscritti e di provvedere alla liquidazione delle prestazioni degli stessi, assicurando loro, al contempo, la tutela previdenziale. 

Per poter far parte del Fondo in questione, è richiesta la cittadinanza italiana e la residenza nel nostro Paese, tranne nel caso in cui i soggetti interessati siano sacerdoti italiani impegnati in missioni all’estero oppure sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia. Oltre alla prestazione di vecchiaia il Fondo eroga la pensione di invalidità che viene concessa nel caso in cui l’assicurato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione, oltre ovviamente ai requisiti sanitari; la pensione ai superstiti invece spetta ai familiari aventi diritto di colui che possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versati al Fondo, al momento del decesso. La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo; tale somma, trattenuta sulla pensione, viene devoluta a favore del Fondo stesso.

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Gianfranco Curro' - Patronato Acli

Chiarimenti per i figli iscritti agli istituti tecnici superiori equiparati ai corsi di laurea. Il diritto all'assegno spetta non oltre il 26° anno di età.

Kamsin La legge riconosce il diritto alla pensione ai superstiti ai figli che si trovino in determinate condizioni (età, convivenza, mantenimento, inabilità, attività lavorativa). Nel caso del figlio minore, il diritto sussiste a prescindere da ogni altra eventuale ulteriore condizione e cessa al compimento del diciottesimo anno di età, a meno che non prosegua negli studi.

In altri termini, il figlio orfano diventato nel frattempo maggiorenne  non inabile  potrà continuare a percepire l'assegno solo se iscritto a una scuola media o professionale entro il limite di età dei 21 anni, oppure se iscritto all'università per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni di età.

Nell'ambito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, il D.1. n. 7 del 2007 ha previsto la creazione degli Istituti tecnici superiori. Questi offrono una specifica offerta formativa non universitaria finalizzata a rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

I percorsi Its normalmente durano quattro semestri e richiedono, quale titolo di accesso, il diploma di istruzione secondaria superiore. Per particolari figure, essi possono avere anche durata superiore, nel limite massimo di sei semestri. Al termine del percorso scolastico vengono riconosciuti crediti formativi universitari e viene rilasciato il diploma di tecnico superiore, valido ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e all'esame di Stato per le varie professioni.

Vista la natura non universitaria di questi corsi, si è posta in più sedi la questione interpretativa se i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori possano essere equiparati ai titoli universitari ai fini del diritto alla pensione ai superstiti. Recependo un parere del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, l'Inps ha chiarito che l'iscrizione agli Its debba essere equiparata all'iscrizione a corsi universitari e come tale è da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.

In ogni caso, precisa l'istituto, la qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma Its nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione a un successivo corso di laurea o perfezionamento.

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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

L'impianto complessivo del decreto non è stato alterato: resta lo stop alle collaborazioni a progetto fittizie a partire dal 1° gennaio 2016.  

Kamsin E' stato sbloccato il decreto sul riordino dei contratti attuativo della legge delega di Riforma del Mercato del Lavoro. Dopo i rilievi sollevati dalla Ragioneria dello Stato, il Governo ha raggiunto un accordo sullo schema di decreto che sarà ora trasmesso alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l'acquisizione dei rispettivi pareri (non vincolanti).

La Ragioneria, come si ricorderà, aveva sollevato riserve considerando che un collaboratore iscritto alla gestione separata ha un'aliquota contributiva del 30,72% o del 27,72%, ma se viene assunto con contratto a tempo indeterminato nel 2015 l'Erario avrebbe dovuto pagare una decontribuzione (fino a 8.060 euro l'anno per tre anni); costi che non erano stati correttamente preventivati dall'esecutivo ed erano finiti sotto la lente della Rgs. Il Governo è riuscito però a mantenere inalterato l'impianto del provvedimento aumentando di 100 milioni la dote per l'incentivo ai contratti a tempo indeterminato, oltre alle risorse fissate dalla legge di Stabilità. Le nuove risorse copriranno circa 18mila conversioni di collaborazioni, in aggiunta alle 36mila già previste quest'anno.

Come cambia il lavoro a progetto. La principale novità del decreto sul riordino dei contratti è proprio lo stop alle collaborazioni a progetto. Il decreto definisce il concetto di lavoro subordinato (prestazioni reiterate secondo un orario definito dal committente, eseguite in base a ordini gerarchici) e stabilisce un periodo transitorio. Alla fine di questo periodo (1° gennaio 2016) verranno cancellate le collaborazioni a progetto, e ciò che rientra nell'area del lavoro subordinato sarà assorbito dal nuovo contratto a tutele crescenti. Faranno eccezione le collaborazioni previste da accordi siglati dalle confederazioni più rappresentative; le prestazioni che richiedono l'iscrizione all'albo; in organi di amministrazione e controllo delle società; per attività sportive; per il pubblico impiego (fino al 1° gennaio 2017).

C'è inoltre una sanatoria che spinge alla regolarizzazione delle collaborazioni fittizie. Sino al 31 dicembre 2015 per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori con, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e titolari di partita Iva non scatteranno delle violazioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all'erronea qualificazione dei rapporto di lavoro pregresso (ad eccezione delle violazioni già accertate).

Sul fronte apprendistato, si unificano il 1° e 3° livello (per la qualifica, il diploma professionale e di scuola superiore), sulla base del modello duale tedesco. Vengono cancellati associazione in partecipazione e jobs sharing, mentre per lo staff leasing si profila la cancellazione delle causali. Nessuna novità per i contratti a termine, resta confermato il tetto massimo di durata di 36 mesi, comprensivo di 5 proroghe.

Nel decreto c'è spazio anche per il demansionamento. Il datore di lavoro potrà modificare unilateralmente le mansioni nei casi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, quando cioè sussistono ragioni tecnico-produttive oggettive. Alla novità si arriva tramite la riscrittura dell'articolo 2103 del codice civile: il lavoratore può essere assegnato a mansioni di un livello di inquadramento inferiore, una scelta che può essere fatta anche tramite la contrattazione collettiva.Il lavoratore 'demansionato" ha diritto però alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento.

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La Sottocommissione Esodati di Palazzo Madama procederà all'acquisizione dei dati del censimento al fine di studiare e proporre ulteriori interventi in materia di salvaguardia.

Kamsin "Il censimento dei lavoratori esodati esclusi dalle attuali sei tutele varate dal Parlamento sarà a disposizione sul sito del senato entro pochi giorni". Lo ricorda in una nota la titolare della Sottocommissione Esodati di Palazzo Madama, Annamaria Parente (Pd).

Com'è noto si tratta di un'indagine online - concordata con i Comitati degli esodati - con lo scopo di accertare quanti siano numericamente i lavoratori rimasti attualmente esclusi dai sei provvedimenti di salvaguardia e sarà la base per procedere ad un ulteriore intervento in materia.

La bozza del censimento è stata già diffusa in anteprima dai lavoratori che hanno preso parte all'incontro con la Sottocommissione Esodati presso la Commissione Lavoro di Palazzo Madama nei giorni scorsi. Il documento chiede ai lavoratori la compilazione di un questionario volto a comprendere le cause che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro; l'esatta data di cessazione del rapporto di lavoro; l'eventuale prosecuzione di attività lavorativa (autonoma o subordinata) successivamente alla cessazione dal lavoro con le retribuzioni maturate. 

Una ulteriore sezione della scheda è destinata a comprendere la situazione contributiva del lavoratore alla data attuale con l'indicazione della (eventuale) contribuzione volontaria e di quella figurativa maturata.

Dovrebbe restare facoltativa, invece, la compilazione del campo dedicato alla situazione reddituale del nucleo familiare del lavoratore, un punto sul quale si era battuta la Rete dei Comitati. Dal canto loro i Comitati, nonostante le aperture del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e del Presidente dell'Inps, Tito Boeri, ad una revisione della Legge Fornero entro fine anno, continuano a restare scettici. Secondo i Comitati è necessario piuttosto garantire un'estensione dei termini per la fruizione delle salvaguardie utilizzando, eventualmente, i denari del Fondo Esodati rimasti inutilizzati.

La bozza del questionario

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Pensionati e lavoratori dipendenti potranno accedere al nuovo modello a partire dal 15 aprile e, per restituirlo, avranno tempo fino al 7 luglio.

Kamsin Conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi precompilata. 20 milioni di contribuenti in tutta Italia, soprattutto pensionati e lavoratori dipendenti, si troveranno davanti, a partire dal prossimo 15 aprile e sino al 7 Luglio, il modello precompilato spedito dalle Entrate. Il modello 730 sarà disponibile per lavoratori per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato, per l'anno d'imposta 2013, il modello 730, il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini.

Il 730 non arriverà a casa, come si era pensato all'inizio, ma viaggerà su canali esclusivamente digitali. Bisognerà andare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dove già adesso sono disponibili video di spiegazione, risposte ai dubbi frequenti, materiale di supporto.  Per accedere al modello servirà un codice pin per i servizi telematici. Lo si potrà chiedere on line, per telefono o presso gli uffici dell'amministrazione fiscale. In alternativa, ci si potrà servire del pin Inps o della Carta nazionale dei servizi, la smart card per comunicare in digitale con la Pa. La procedura non andrà necessariamente gestita in prima persona: si potrà anche delegare un Caf o un professionista, come il proprio commercialista.

Una volta scaricato il modello il contribuente dovrà decidere se accettare la dichiarazione così come arriverà dall'Agenzia delle Entrate e chiudere la partita con il fisco oppure chiedere modifiche e integrazioni con il rischio di attivare controlli successivi.  Infatti se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale, che, qualora ci si rivolga a loro, sarà in capo a Caf e professionisti che appongono il visto di conformità. A loro carico anche eventuali differenze di imposte, interessi e sanzioni in caso di visto di conformità infedele, a meno che non ci sia condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Per l'elaborazione del modello le Entrate utilizzeranno i numeri contenuti nelle certificazioni dei sostituti di imposta (ad esempio, i datori di lavoro sui loro dipendenti), i dati dell'anagrafe tributaria e quelli messi a disposizione da altri soggetti, come banche, assicurazioni ed enti previdenziali. In sostanza, l'amministrazione fiscale partirà dalla dichiarazione dell'anno precedente, raccoglierà informazioni sui redditi da lavoro dipendente, sulle pensioni e sulle prestazioni occasionali, sugli F24 pagati, sugli acquisti di immobili e le locazioni, sulle possibili detrazioni (ad esempio sulla casa e il risparmio energetico) e metterà tutto dentro la dichiarazione precompilata.

Dal 2016, poi, saranno presenti anche le spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta e altre spese comuni, come ad esempio le tasse per l'iscrizione all'università. Quindi, in caso di importi molto rilevanti pagati su questo fronte, bisognerà prendere in considerazione la richiesta di modifiche, almeno per quest'anno.

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