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Eventuali periodi riscattati nella gestione Inps dopo la conclusione del trasferimento dei contributi nella gestione ex-inpdap potranno essere trasferiti solo presentando una seconda domanda di ricongiunzione.

Kamsin Regolarizzazioni contributive e riscatti piu' difficili una volta che la pratica di ricongiunzione presentata dal lavoratore ed effettuata ex articolo 2 della legge 29/79 (che consente il trasferimento dei contributi dalla gestione Inps alla Gestione Dipendenti Pubblici) si è conclusa con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate. I lavoratori per farlo dovrano presentare una seconda domanda di ricongiunzione e pagare il relativo onere che, verosimilmente, sarà piu' elevato a causa dell'età piu' elevata dell'istante. Lo precisa l'Inps nel messaggio hermes 2721 pubblicato ieri sulle reti interne dell'istituto.

La Questione. L'Inps interviene sul riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive ex art. 13 della legge n. 1338/1962 o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.

Fino ad oggi la Gestione Dipendenti Pubblici ha adottato l'orientamento secondo il quale è ammesso il riesame dell'originaria domanda di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, ancorché il provvedimento fosse stato emesso, notificato e già accettato dall'interessato con il pagamento dell'onere dovuto e delle prime tre rate.

Per converso, nell'ambito della Gestione Dipendenti Privati il riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 per effetto dell'accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi è ammessa fintanto che l'operazione di ricongiunzione non risulti conclusa, per accettazione, a seguito dell'avvenuto pagamento totale o parziale (prime tre rate) dell'onere stesso.

Al fine di uniformare l'azione amministrativa l'Inps ha pertanto deciso di applicare le regole previste nella gestione Inps alla gestione ex-inpdap.

Pertanto, qualora l'interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 presso la Gestione Pubblica sia stata definita per accettazione, con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della citata domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti solo attraverso la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.

Ciò comporterà, inevitabilmente, un onere maggiore per la revisione dei coefficienti che regolano i criteri di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni intervenuti con l'articolo 12, comma 12-decies del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 e da una età anagrafica superiore rispetto alla prima domanda. Al contrario, qualora l'operazione di ricongiunzione non dovesse risultare ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi acquisiti per effetto del riscatto potranno formare oggetto di ricongiunzione sulla base della prima domanda.

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Gli ex lavoratori ammalati di asbesto occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica possono accedere alla pensione con regole ante-Fornero.

Kamsin L'inps detta le istruzioni per la fruzione della speciale deroga in materia previdenziale introdotta con l’articolo 1, comma 117, della legge 190/2014 in favore dei cd. lavoratori dell'impianto dell'ex Isochimica di Avellino. Lo fa con la Circolare 80/2015 con la quale illustra le novità contenute nella legge di Stabilità 2015 al riguardo del pensionamento-anticipato in favore dei lavoratori riconosciuti ammalati ai sensi dell'art. 13, comma 7 legge 257/92 dalle competenti sedi INAIL.

La Circolare precisa che i lavoratori in possesso di almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva possono ottenere una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario a raggiungere i requisiti richiesti al 2011, e quindi prima della riforma Fornero, cioè “quota 96” cioè trentacinque anni di contributi e sessantuno anni di età oppure trentasei anni di contributi e sessanta anni di età oppure quarant'anni di contributi a prescindere dall'età. La maggiorazione però non può essere superiore al periodo compreso tra la risoluzione del periodo di lavoro e quella del compimento dei sessantasei anni per gli uomini e sessantadue per le donne.

La maggiorazione si applica unicamente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, è preclusa la corresponsione di ratei arretrati.

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E' stata discussa ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati la Risoluzione Dall'Osso (M5S) che intende chiedere al Governo la correzione del regime contributivo per i farmacisti dipendenti e i titolari di farmacia. Kamsin I promotori della risoluzione hanno fatto presente come sul piano previdenziale sussista un regime differenziato non piu' sostenibile tra i farmacisti dipendenti, che sono tenuti all'iscrizione all'INPS, e i titolari di farmacia, che invece hanno rapporti con il solo ENPAF (l'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti).Nella risoluzione, peraltro, evidenziano che, per effetto di una legge assai risalente nel tempo, anche i farmacisti dipendenti sono tenuti a versare un «obolo» al medesimo ente previdenziale, che risulta particolarmente oneroso nei casi di disoccupazione involontaria.

Il M5S chiede pertanto al Governo di ridurre la somma dovuta dai farmacisti occupati, assumendo altresì iniziative per sollevare dal versamento della stessa tutti gli inoccupati restituendo anche le quote sinora percepite dall'anno 2008, anno di stima di inizio della crisi economica, all'anno 2014 e, su un piano più generale, rendere facoltativa l'iscrizione all'ENPAF.

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La Circolare che darà completa attuazione ai nuovi ammortizzatori sociali sarà pubblicata dall'Inps questa settimana. La Dis-Coll sarà retroattiva da gennaio in modo da non trascurare chi ha perso il lavoro nella prima parte del 2015.

Kamsin "Entro la settimana l'Inps emanerà la circolare attuativa sulla Dis-Coll. Da quel momento i lavoratori con i requisiti avranno 68 giorni per richiederlo e sarà retroattivo, a partire da gennaio". Lo ricorda Stefano Sacchi, consulente del lavoro di Palazzo Chigi. 

La Dis-Coll sarà erogata mensilmente ai collaboratori, continuativi o a progetto (esclusi pensionati e partite Iva) iscritti alla Gestione Separata per un numero di mesi pari alla metà di quelli di quelli coperti da contributi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro (per il 2015 la durata non potrà quindi superare i 6 mesi). Il sostegno economico è garantito a condizione di poter far valere almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente, o 1 mese di contribuzione nell'anno in corso. L'importo del sussidio sarà rapportato al reddito e graduato con gli stessi meccanismi della Naspi, cioè fino a un massimo di 1.300 euro, con una riduzione del 3% mensile dal quarto mese. Inoltre l'erogazione è subordinata dalla frequenza di percorsi di riqualificazione.

Restano invece i problemi per gli stagionali. Nei loro confronti il Governo conferma la stretta sulla durata del nuovo ammortizzatore sociale Naspi che resterà dimezzata rispetto al passato. "La questione si pone per coloro che alternano, strutturalmente, sei mesi di lavoro a sei mesi di sussidio, anno dopo anno" ricorda Sacchi. "Molti mi scrivono: prof, si è dimenticato di noi. Non è così. Ma qui c'è un problema. Se Paola fa la receptionist per sei mesi a mille euro al mese e poi ottiene altri sei mesi di sussidio, lei versa 162 euro di contributi totali e in cambio riceve dallo Stato, dunque dalla collettività attraverso le tasse di tutti, 6.500 euro tra Aspi e contributi figurativi. In pratica copre appena un 2,5% dei benefici. Una situazione insostenibile e iniqua verso gli altri lavoratori. Se strutturale, il sussidio alla fine diventa un reddito garantito, non più un'assicurazione contro il rischio di perdere il lavoro".

"La Naspi è il sussidio più inclusivo d'Europa - continua Sacchi - e noi l'abbiamo non solo esteso, ma incrementato di due miliardi e mezzo di euro all'anno. Come si fa a dire che abbiamo diminuito i diritti?". "Per il 2015 comunque il problema non si pone. Alla fine di questa stagione turistica saranno nelle condizioni precedenti. Dal prossimo anno però sarà conveniente avere contratti più lunghi da otto mesi, così da coprire la parte restante con il sussidio. Vogliamo che tutti si attivino"

Sacchi ricorda anche che "chi è in condizioni di bisogno e non riesce a ricollocarsi dal primo maggio c'è l'Asdi. Occorre rafforzarlo. Eventualmente si potrebbe pensare a un'applicazione particolare per il turismo, un settore cruciale per l'economia italiana".

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“Si rischia di negare un diritto pensionistico trasformando quest’ultimo in assistenza”. Serve un anticipo strutturale dell'età pensionabile con il ritorno al sistema delle quote.

Kamsin Il Presidente della Commissione Cesare Damiano boccia l'ipotesi di introdurre un reddito minimo garantito per le persone tra i 55 e 65 anni che il presidente dell’Inps ha annunciato in arrivo pe il mese di giugno. “Non credo che dare loro un trasferimento, che sara’ basso – dice Boeri – li esponga al rischio di non mettersi in cerca di un lavoro”. Si tratta di persone che “difficilmente trovano un nuovo impiego (solo il 10%)”. Ma Damiano sostiene che “corriamo il rischio di intervenire con una misura assistenziale laddove alcuni potrebbero andare in pensione” ovvero si rischia di “negare un diritto pensionistico trasformando quest’ultimo in assistenza”.

quota 100

L'ex ministro del Lavoro ricorda le due proposte di legge che concedono la possibilita’ di uscire dal mercato del lavoro gia’ da 62 anni con 35 anni di contributi e una leggera penalizzazione sull’assegno pensionistico oppure al perfezionamento della quota 100 con 62 anni e 38 di contributi ma senza alcun taglio all'assegno pensionistico. "Nei prossimi giorni sentiremo il ministro del Lavoro Giuliano Poletti per conoscere le intenzioni ufficiali del governo su questi punti".

Per intervenire sulla fascia indicata da Boeri e che vive disagi di diverso tipo occorre, argomenta Damiano, “disaggregare la platea e differenziare gli interventi sulle diverse situazioni di disagio”. Se ad alcuni sarebbe giusto concedere il diritto ad andare in pensione, agli incapienti per esempio che percepiscono una pensione di 600 euro si potrebbe estendere la misura del bonus di 80 euro.

"Inoltre, nel caso delle pensioni contributive, quindi erogate a fronte di un capitale già accumulato, perché non riconsiderare la questione dell'età minima quale utile strumento di spinta all'uscita dal lavoro dipendente verso nuove attività e di sostituzione tra generazioni? Di fatto, la lotta alla pensione di anzianità non si giustifica più in un pieno e coerente sistema contributivo. Quanto è stato accumulato dal singolo correttamente deve essere tradotto in quanto spettante, poco o tanto che sia, soltanto in relazione all'età raggiunta e a un minimo di anzianità accumulata" ha detto Damiano.

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