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Con la conversione in legge del Decreto sulla Pubblica Amministrazione le amministrazioni pubbliche non potranno piu' conferire incarichi a soggetti che sono stati già collocati in pensione.

Kamsin Le pubbliche amministrazioni non potranno piu' conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.  E' quanto prevede l'articolo 6 del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione (Dl 90/2014). Il divieto trova applicazione per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sarà esteso anche agli incarichi o cariche presso organi costituzionali.

Nello specifico le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall'Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni in parola e degli enti e società da esse controllati. Sono salvi i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa.

Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014). Il divieto riguarda anche gli organi costituzionali, che si adeguano a quanto previsto nell'ambito della propria autonomia.

Riforma Pensioni, Baretta: apriremo a maggiore flessibilità

Riforma Pensioni, ecco cosa resta dopo le modifiche in SenatoZedde

Si concluderà a breve l'iter del ddl sulla sesta salvaguardia. Nella legge di stabilità il governo potrebbe togliere le penalizzazioni per i lavoratori precoci e concedere maggiore flessibilità.

Kamsin Dopo il brutto stop nel decreto legge sulla pubblica amministrazione, le speranze di una revisione della Riforma Fornero sono affidate alla prossima legge di stabilità. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha sostanzialmente confermato, prima della pausa estiva, la volontà del governo di introdurre dei correttivi al Dl 201/2011 per concedere maggiore flessibilità sull'età pensionabile. 

L’idea fatta dal Ministro è quella di fornire un ventaglio di possibilità al lavoratore che intende lasciare il lavoro per andare in pensione prima dei tempi canonici fissati dalla riforma Monti- Fornero. Poletti ha parlato di strumenti differenziati adatti e coerenti con le diverse situazioni anche se non ha specificato nei dettagli quali saranno le iniziative.

Tra le ipotesi in campo c'è la possibilità di riproporre i cd. "pensionamenti flessibili", un progetto elaborato lo scorso anno dagli onorevoli Baretta e Damiano che consentirebbe un anticipo della pensione fino a 62 anni di età e 35 di contributi con un sistema di penalità; la riapertura del sistema delle quote che regolava la vecchia pensione di anzianità; l'introduzione del ”prestito pensionistico“ per chi ha perso il lavoro a pochi anni dal raggiungimento dei requisiti richiesti per l’accesso all’assegno pensionistico.

Sempre nell'ottica di consentire un anticipo sull'età pensionabile, la legge di stabilità potrebbe essere il veicolo da utilizzare per la proroga dell'opzione donna, una misura su cui l'esecutivo ha fatto nelle scorse settimane un frettoloso dietrofront, ma che potrebbe estendere la possibilità per lavoratori e lavoratrici di accedere alla pensione con requisiti agevolati sino al 2018 al prezzo di avere un assegno calcolato con il sistema contributivo. Una modifica in tal senso, del resto, è chiesta da migliaia di lavoratrici sia del settore privato che pubblico.

Nel corso del question time alla Camera di questa settimana, Poletti ha dato poi la disponibilità del governo ad approfondire, con la legge di stabilità, un riesame dei disincentivi per coloro che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni. La richiesta delle forze politiche è di cancellare le penalizzazioni sino al 2017.

Le altre misure su cui si attende il via libera - Va verso la conversione definitiva il disegno di legge sulla sesta salvaguardia in Senato; il provvedimento, approvato agli inizi di luglio alla Camera dovrebbe ricevere il disco verde di Palazzo Madama entro la prima metà del mese di Ottobre, prima della presentazione della legge di stabilità. Silenzio assoluto invece per quanto riguarda la vicenda dei quota 96 della scuola.

Le proposte per introdurre maggiore flessibilità

La proposta Damiano - Il disegno di legge messo a punto già nella scorsa legislatura prevede, con 35 anni di contributi, la possibilità di anticipare l’età del pensionamento fino a 62 anni, con un sistema di penalizzazioni (dal 2 all’8% a seconda di quanti anni mancano ai 66). Verrebbe meno anche la penalizzazione per chi ha maturato 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Si tratta dei cd. pensionamenti flessibili.

La Quota 100 - Possibile l'introduzione di un sistema basato sulla precedente pensione di anzianità. Cioè ancorato ad un minimo di età anagrafica unitamente al perfezionamento di un requisito contributivo (es. 40 anni di contributi e 60 di età; oppure 39 di contributi e 61 di età).

Il Prestito Pensionitico - E' l'ipotesi elaborata dall'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini. L'idea consentirebbe a chi, a pochi anni dalla pensione, si ritrova disoccupato e senza ammortizzatori sociali di chiedere all'Inps un anticipo dell’assegno pensionistico fino a 2-3 anni, importo che poi sarà rimborsato piano piano con micro-prelievi sull'assegno una volta conseguita la pensione.

Riforma Pensioni, piu' facile il pensionamento d'ufficio a 65 anni nelle Pa

Riforma Pensioni, reversibilità e penalizzazioni nella legge di stabilitàZedde

Il Decreto legge 201/2011 ha disapplicato la finestra mobile per i lavoratori che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 ad eccezione di talune categorie di soggetti e per determinate tipologie di prestazioni.

Kamsin C'è sempre molta confusione riguardo alla finestre mobili, quel periodo di attesa imposto dalla vecchia disciplina pensionistica che il pensionando deve attendere prima di poter conseguire il rateo pensionistico. Si dice che questo periodo sia stato abolito con l'ultima Riforma del 2011 ma stante le varie eccezioni risulta non sempre agevole districarsi intorno a questa materia. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.

La Disciplina originaria - Innanzitutto va fatta una premessa. Sino al 2011 la disciplina era uniforme per tutti coloro che ottenevano una prestazione previdenziale messa in pagamento dall'Inps (es. pensione di anzianità e pensione di vecchiaia). I lavoratori dipendenti scontavano, dal 1° gennaio 2011, un differimento di 12 mesi e gli autonomi di 18 mesi a decorrere dalla data del perfezionamento del diritto a pensione. In pratica se si maturava la quota 96 nel gennaio 2011 si doveva attendere il 1° Febbraio 2012 se dipendenti (o agosto 2012 se lavoratori autonomi).

Per effetto dell'intervento di cui alla legge 111/2011 dal 1° gennaio 2012 era stato programmato anche un ulteriore slittamento per i lavoratori che ottenevano alla pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi) pari ad un mese se il requisito contributivo è stato maturato nel 2012; di due mesi nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. Cio' determinava un allungamento della finestra sino a 15 mesi per i lavoratori dipendenti (21 mesi per gli autonomi) che accedono alla prestazione di anzianità con i 40 anni di contributi.

L'avvento della Riforma Fornero - Le cose cambiano dal 1° gennaio 2012. A decorrere da questa data la finestra mobile viene disapplicata nei confronti dei lavoratori che maturano il diritto a pensione secondo le regole indicate del Dl 201/2011. In altri termini chi matura un diritto a pensione anticipata o di vecchiaia con la nuova disciplina potrà accedere alla pensione il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile. Ad esempio chi matura la pensione anticipata nel gennaio 2015 potrà accedere alla pensione già dal 1° febbraio 2015 senza dover attendere piu' i fatidici 12 mesi di finestra. Sicuramente questo è un pregio della Riforma Fornero perchè fa giustizia di una normativa che, in via occulta, innalzava di un anno l'età pensionabile.

Le eccezioni - Il regime delle decorrenze vigenti alla data del 31.12.2011 è tuttavia ancora molto attuale perchè il legislatore ha previsto che talune categorie di lavoratori continuino, in via eccezionale, ad esserne soggetti anche per il periodo successivo al 2011. Si tratta in particolare dei lavoratori salvaguardati (cd. esodati) e dei lavoratori del pubblico impiego posti in prepensionamento sulla base della spending review di cui all'articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012. Per tali soggetti si ha infatti l'ultrattività delle precedenti regole di pensionamento e, pertanto, viene fatta rivivere anche la normativa sulle decorrenze. 

La finestra mobile resta inoltre in vigore nelle prestazioni pensionistiche che non sono state interessate dalla Riforma Fornero. E' il caso, ad esempio, delle lavoratrici dipendenti o autonome che decidono di accedere alla pensione con il regime sperimentale previsto dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 (cd. opzione donna); della disciplina dei lavori cd. usuranti; delle prestazioni conseguite in regime di totalizzazione; del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Zedde

Arriva il via libera del Consiglio dei Ministri alla dichiarazione dei redditi precompilata. Dal prossimo anno oltre 30 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno il modello precompilato a Casa e dovranno solo confermarlo.

Kamsin Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha esaminato per la seconda volta il decreto legislativo contenente le disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della legge delega del marzo 2014. Il provvedimento, ora torna al vaglio delle commissioni parlamentari competenti che dovranno esprimersi di nuovo entro 10 giorni, sempre con parere non vincolante. Quindi entro metà Ottobre l’ultimo passaggio in consiglio dei Ministri.

La novità principale è l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata che sarà utilizzabile già dal prossimo anno e interesserà circa 30 milioni di contribuenti: lavoratori dipendenti e pensionati. Per la sua precompilazione l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (come intermediari finanziari, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (come i compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). Si dovrà invece attendere il 2016 per vedere inseriti nella dichiarazione anche le spese mediche risultanti dalla Tessera Sanitaria potranno che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata verrà resa disponibile in via telematica al contribuente, che potrà accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente potrà accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i Caf e i professionisti abilitati. Un’altra novità introdotta a seguito del parere del Parlamento è l’unificazione alla data del 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, del termine per la presentazione del modello 730, sia se ciò avviene direttamente dal contribuente, sia se la trasmissione avviene tramite sostituto d’imposta oppure mediante Caf o professionista (oggi le date sono diverse).

Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, cioè compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Tra le altre novità è previsto che se il contribuente presenta la dichiarazione a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, a questi l’amministrazione fiscale si rivolgerà per i controlli documentali evitando di coinvolgere il contribuente.

Zedde

Nei poco più di 600 municipi che non hanno voluto o non sono stati in grado di decidere, la Tasi sulla prima casa si pagherà il 16 dicembre in una sola rata.

Kamsin La grande corsa dei Comuni alla pubblicazione delle delibere delle aliquote della Tasi e' giunta a termine. Sono 7.744 i Comuni che hanno rispettato i termini (25 maggio e 18 settembre), tra cui tutti i capoluoghi di provincia, a eccezione di Crotone e di Enna. Lo riferisce il Servizio Politiche Territoriali della Uil che evidenzia come l'aliquota media sia salita al 2,63 per mille e per una famiglia su due il conto sara' piu' salato dell'Imu del 2012.

Nei poco più di 600 municipi che non hanno voluto o non sono stati in grado di decidere, la Tasi sulla prima casa si pagherà il 16 dicembre in una sola rata, con l’aliquota di base dell’1 per mille (applicata allo stesso imponibile della vecchia Imu: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160).

Negli altri Comuni la tassa sulla casa di abitazione, dovuta in due rate il 16 ottobre e il 16 dicembre, sarà ben più cara. Secondo i calcoli del Caf e della Uil si pagherà l’1,95 per mille, ma è una media di tutti i Comuni, piccoli e grandi: nelle città maggiori il conto sarà di sicuro più salato. Tra i capoluoghi di provincia, vale la pena di sottolineare, la Tasi non si paga solo a Olbia e a Ragusa.

È tuttavia e soprattutto il meccanismo caotico delle detrazioni, più delle aliquote, a generare gli effetti meno gradevoli. Con l’Imu c’era una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ogni figlio a carico, mentre stavolta i sindaci sono stati lasciati liberi di scegliere, potendo applicare una maggiorazione dello 0,8 per mille proprio per finanziare le detrazioni. A conti fatti, però, le agevolazioni sono state drasticamente tagliate. 

La metà dei Comuni, piuttosto, ha imposto la Tasi anche sulle case affittate, colpendo anche gli inquilini. Pagheranno, in media, poco meno del 20%. Molti, tra l’altro, ne sono ignari. Ed è un’altra complicazione, perchè inquilini e proprietari dovranno provvedere ciascuno per proprio conto ai calcoli e al pagamento della Tasi. Se l’inquilino non paga la sua quota, riceverà prima o poi una cartella esattoriale, ma dopo esser stata esclusa, ora è prevista la responsabilità solidale dei proprietari, che alla fine potranno esser chiamati a pagare.

La media dell'aliquota applicata dai 105 capoluoghi di provincia si consolida al 2,63 per mille (superiore all'aliquota massima "ordinaria"), seppur edulcorata dalle singole detrazioni introdotte dai singoli Comuni (la Uil calcola almeno 100 mila combinazioni diverse), tanto da poter parafrasare il detto "paese che vai detrazioni che trovi". Su un campione di 420 famiglie residenti nei capoluoghi di provincia, per il 54,5% di esse (227 famiglie), il conto della Tasi sara' piu' pesante dell'Imu del 2012, percentuale che sale al 63,3% per le case accatastate in A/3 (133 famiglie su 210); mentre per le case accatastate in A/2 tale percentuale e' al 44,8% (94 famiglie su 210).

Zedde

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