Notizie

Notizie

Una norma del decreto legge Sblocca Italia prevede l'introduzione del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobile. Spariscono inoltre le imposte di registro e di bollo per la registrazione di un contratto in cui si prevede la riduzione del canone locatizio. 

Kamsin Completa esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. E' quanto prevede l'articolo 19 del Dl 133/2014 (il cd. decreto Sblocca Italia). Il legislatore con la norma in questione ha dunque inteso sollevare dal pagamento delle imposte di bollo per quelle modifiche contrattuali "minori" che prevedono la riduzione del canone locatizio. Com'è noto la normativa vigente prevede che, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, il relativo atto non debba necessariamente essere registrato.

Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di 67 euro e ad imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).

Il decreto legge di recente approvato prevede anche ulteriori facilitazioni in materia locatizia. Oltre all'introduzione dell'agevolazione fiscale per chi acquista un immobile nuovo e lo concede in locazione (misura per la quale tuttavia si attende la pubblicazione di un apposito decreto Infrastrutture-Economia), per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, il decreto legge "Sblocca Italia" prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (cioè con canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978 (cd. legge sull'equo canone). Con la novella viene dunque meno la normativa attuale che prevede la nullità di ogni pattuizione tra le parti diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge sull'equo canone.

La legge inoltre ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.

guidasbloccaitalia
Zedde

L'obiettivo del Governo è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le tante scadenze ora previste. L'Idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a metà Giugno e a Metà Dicembre.

Kamsin Una tassa unica sulla casa che concentri Imu e Tasi. E dal 2016, forse, anche la Tari. La nuova tassa sarà caratterizzata, per le abitazioni principali da detrazioni standard sulle quali i comuni non avranno possibilità di intervenire. A prometterlo è stato nei giorni scorso lo stesso premier Matteo Renzi, secondo cui dal prossimo anno ci sarà un’unica tassa comunale, una local tax, come accade in tutti i principali paesi europei con cui i cittadini contribuiranno al buon funzionamento dei servizi locali, "e che sarà l’unico balzello da pagare per casa, strade, asili, giardini e servizi". La situazione attuale, che vede presenti due imposte, Imu e Tasi, del resto non è piu' sostenibile in quanto troppo complessa.

La totale libertà lasciata ai sindaci nelle decisioni su detrazioni ed aliquote applicabili ha prodotto oltre 200mila combinazioni possibili.  Le abitazioni principali poi hanno detrazioni variabili, parziali e spesso complicate da calcolare. Con rischio errori dietro l'angolo. Senza considerare che le detrazioni non hanno cancellato il carattere regressivo della Tasi, che impone il pagamento a molti dei cinque milioni di immobili sempre esentati dall'Ici e dall'Imu e a molti altri appartamenti, sempre medio-piccoli, presenta un conto più pesante rispetto alla vecchia imposta, garantendo invece sconti importanti alle case più grandi.

Per risolvere queste criticità il Governo dovrebbe prevedere la reintroduzione di sconti obbligatori da misurare in proporzione all'aliquota standard, che per l'abitazione principale sarà ovviamente più bassa rispetto a quella destinata agli altri immobili ma dovrebbe comunque alzarsi rispetto a quella della Tasi. Una ipotesi che dovrebbe segnare un ritorno indietro delle lancette al 2012 quando il Governo Monti introdusse l'Imu. L'imposta infatti prevedeva la presenza di una detrazione standard di 200 euro per le abitazioni principali piu' una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio con meno di 26 anni residente nell'immobile adibito ad abitazione principale

Ad ogni modo per i contribuenti il conto non dovrebbe cambiare di molto. E questo perchè nelle strategie del Governo l'aliquota Tasi del 2,5 per mille sulla prima abitazione resterà invariata e lo stesso avverrà per quel 10,6 per mille di tetto massimo Imu piu' Tasi. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa da Palazzo Chigi per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso. Prelievo che tuttavia non è stato utilizzato da molti Comuni.

Mentre per i locali di  imprese, negozi, alberghi e per gli altri immobili strumentali, la partita è sulla deducibilità. Il Governo dovrà infatti verificare la possibilità di dedurre integralmente l'imposta dall'imponibile Ires o Irpef. Attualmente infatti,le imprese possono dedurre integralmente la Tasi dal proprio imponibile, mentre la deducibilità dell'Imu è ferma al 20%.

Zedde

Una parte dell'assegno, anche per chi era nel sistema totalmente retributivo, viene comunque ad essere calcolata sulla base del sistema contributivo. E' l'effetto della Riforma Fornero del 2011.

Kamsin Per determinare l'ammontare delle propria pensione bisogna tenere conto che il sistema di calcolo cambia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Per chi può contare su almeno 18 anni di assicurazione si applica il tradizionale, e più favorevole, criterio retributivo, legato agli stipendi dell'ultimo periodo lavorativo.

Con l'ultima riforma, il calcolo retributivo interessa solo l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011. Per chi ha meno di 18 anni di assicurazione, il criterio utilizzato è quello misto. Per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 si applica il metodo retributivo, e per i periodi successivi vale il criterio contributivo, strettamente legato al valore dei versamenti effettuati. A chi è stato assunto dopo il primo gennaio 1996, per finire, si applica invece soltanto il criterio contributivo.

Metodo retributivo - Il cosiddetto sistema di calcolo «retributivo», definitivamente soppresso dal primo gennaio del 2012, si basa su due elementi: il numero degli anni di contribuzione e la media delle retribuzioni, aggiornate, riferite all'ultimo periodo di attività lavorativa. L'ammontare della pensione è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

La misura della rendita è costituita dalla somma di due distinte quote (A e B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità acquisita dal primo gennaio z 993 al 31 dicembre 2011. La base pensionabile della quota A è data dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza. Mentre quella di riferimento della quota B (da utilizzare per l'anzianità acquisita dal primo gennaio 1993 in poi) si ricava dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni (sempre andando a ritroso dalla decorrenza).

Gli importi utilizzati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati con la busta paga, ma quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione, con esclusione dell'anno di decorrenza e di quello immediatamente precedente. Per una pensione con decorrenza 2014, la retribuzione di 30 mila euro percepita nel 2012 diventa pensionabile nella misura (rivalutata) di 30.600 euro.

Metodo contributivo - Il meccanismo è molto semplice. La legge stabilisce che il montante individuale dei contributi sia ricavato applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) una aliquota di computo, 33% per i lavoratori dipendenti, 22,20% per gli autonomi, e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale.

Al momento del pensionamento, al montante contributivo, ossia alla somma delle quote accantonate (e rivalutate), si applica un coefficiente di conversione correlato all'età: 4,661% per chi sceglie di chiederla a 60 anni, 5,435% a 65 anni, e così via sino al massimo di 6,541% per chi lavora sino a 70 anni. Come si può notare, il meccanismo su cui si basa il calcolo contributivo premia attraverso una rendita crescente negli anni chi rimane al lavoro il più a lungo possibile.

La quota C - Per le pensioni con decorrenza dal 2012 in poi , il calcolo della rendita deve tener conto anche di una quota (C), riferita all'anzianità acquisita dopo il 31 dicembre 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto, a partire dal primo gennaio 2012, il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali hanno finora beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo.

In sostanza, chi avrà una pensione con il calcolo «misto», incasserà un assegno dato dalla somma di due quote: quella «retributiva» determinata sulla base dell'anzianità maturata al 31 dicembre 2011; quella «contributiva» riferita all'anzianità acquisita rispettivamente dal primo gennaio 2012, ovvero dal primo gennaio 1996.

guidapensioni
Zedde

Possibile la soluzione della vicenda che vede protagonisti i 4 mila docenti e personale Ata della scuola. Si va verso lo sblocco degli scatti per il personale del comparto difesa e sicurezza. Retribuzioni ancora al palo per gli altri dipendenti pubblici.

Kamsin Nella manovra ci sarà anche un pacchetto di misure sul pubblico impiego e sulle pensioni. E' quanto si apprende da diverse agenzie di stampa che citano fonti vicine a Palazzo Chigi. Secondo quanto ha anticipato il Corriere della Sera la manovra potrebbe prevedere un taglio del 3% delle retribuzioni dei dirigenti pubblici. Praticamente sicuro invece lo stop al blocco degli scatti per il personale del comparto sicurezza, mentre - molto probabilmente - il blocco sarà prorogato per gli altri dipendenti pubblici, "anche se su questo punto è in corso un confronto tra i ministeri dell'Economia e della Pubblica amministrazione".

Secondo il Sole24Ore la manovra conterrà anche la soluzione alla questione delle uscite degli insegnanti con «quota 96» sulla quale si sta concludendo la valutazione tecnica da parte del Ministero dell'Economia. Mentre sullo stop alle penalizzazioni sino al 2017 per i lavoratori che hanno perfezionato i 42 anni e 6 mesi di contributi ma non hanno ancora raggiunto i 62 anni la partita è ancora aperta. Si tratta queste di due misure "critiche" sulle quali il Governo aveva fatto una brutta figura la scorsa estate quando fu costretto a stralciarle in fretta e furia dal decreto legge 90/2014 sotto i rilievi della Ragioneria Generale dello Stato.

I tecnici dell'Economia stanno lavorando anche all'altra misura annunciata da Renzi nelle scorse settimane. Si tratta dell'inserimento del Tfr in busta paga. Con il trascorrere delle ore aumentano le chances che questa misura possa trovare posto nella "stabilità". «Al 90 per cento riusciamo a realizzarla con la legge di Stabilità», dicono gli esperti del governo che hanno in mano il dossier. Che il nodo sia solo tecnico lo sottolinea anche il fatto che Renzi ha incassato anche il via libera delle piccole imprese industriali.  Sembra che ci sia anche la disponibilità delle banche a "sostituire" il Tfr con un credito a tassi agevolati.

Le banche, dunque, anticiperanno i soldi al lavoratore interessato e le aziende li restituiranno alle banche una volta che quel lavoratore cesserà il rapporto. L'ipotesi di un intervento della Cassa depositi e prestiti sembrerebbe meno probabile. Ci sono poi altre due questioni di non semplice soluzione. L'operazione Tfr non dovrà compromettere la stabilità del sistema dei fondi pensionistici integrativi. È possibile che i lavoratori che hanno optato per destinare il proprio Tfr nei fondi possano essere esclusi, ma questo genererebbe una differenza di opportunità. Ci sono poi quei circa 6 miliardi di euro che le aziende con più di 50 dipendenti versano a un fondo dell'Inps anziché tenerli come autofinanziamento.

Non ci dovrebbero essere invece problemi per la proroga dell'ecobonus del 65% e del bonus del 55% per le ristrutturazioni edilizie. Le due agevolazioni avranno una durata triennale ma dal 2016 dovrebbero gradualmente ridursi.

Zedde

L'Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992.

Kamsin L'Inps ha comunicato questa settimana di aver esaurito il plafond delle 2500 posizioni disponibili per la salvaguardia dei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito dei congedi e/o permessi per l'assistenza di un familiare con disabilità. L'ultimo lavoratore incluso nella graduatoria, formulata sulla base della data di maturazione di un diritto a pensione secondo la vecchia disciplina pensionistica, ha perfezionato il diritto entro il 31 Ottobre 2012

L'Inps sta pertanto ultimando l'invio delle lettere di certificazione del diritto alla fruizione della salvaguardia in parola. 

Per i dipendenti pubblici le regole per il pagamento dell'indennità di buonuscita risultano essere quelle indicate nella Circolare Inps 73/2014. E cioè nei casi di dimissioni volontarie (ipotesi prevalente perchè il lavoratore che ha ricevuto la lettera di salvaguardia in genere presenta le dimissioni dall'ente in cui lavora) il pagamento avverrà non prima di 24 mesi mentre nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione per raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi (quindi il termine di pagamento è pari a 27 o 15 mesi) pena il pagamento degli interessi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro. Una precisazione sul punto da parte dell'Istituto nazionale di Previdenza sarebbe tuttavia utile a chiarire la vicenda.

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati