L’Inps illustra le caratteristiche nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in caso di caldo eccessivo.
Dal luglio 2024 operativo l’adeguamento del Fondo bilaterale per le attività professionali alla riforma degli ammortizzatori sociali. A decorrere dagli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie intervenute dal 9 luglio 2024 spetta la fruizione dell’assegno di integrazione anche per le aziende che occupano da uno a tre dipendenti.
I chiarimenti riguardano le imprese editoriali che abbiano fruito della cassa integrazione straordinaria per la causale contratti di solidarietà e che non abbiano effettuato il recupero presso l’Inpgi entro il 30 giugno 2022.
I chiarimenti Inps riguardano l’integrazione di CIGO/CIGS e AIS per i datori di lavoro che contribuiscono al Fondo di Solidarietà Settoriale. Domande entro 60 giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale.
L’intervento previsto dal decreto legge n. 160/2024 potrà essere concesso sino al 31 gennaio 2025 per un totale di 12 settimane in luogo delle nove precedenti. I chiarimenti in un documento dell’Inps.
Aggiornati dall'Inps gli importi delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria (Naspi, Dis-Coll, Alas, ISCRO) e la cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CISOA) e l'assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS.