Le modalità semplificate di accesso all’Assegno di integrazione salariale varranno sia per le aziende aderenti al FIS sia per quelle coperte dai Fondi di Solidarietà Bilaterale. I chiarimenti in un documento dell'INPS con l'obiettivo di assicurare le medesime tutele a tutti i soggetti interessati dall’estensione operata dalla Riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021). 
I chiarimenti in un documento INPS sulle nuove tutele offerte dal Fondo di Solidarietà per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa. Integrazione salariale sino ad un massimo di 1.222€ al mese sia per le causali ordinarie che straordinarie. Il perimetro delle nuove tutele. 
Prime istruzioni INPS in merito alla proroga della Cassa COVID-19 per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale fissata dal dl n. 4/2022 (cd. «decreto sostegni ter»).
In via eccezionale, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS seguendo modalità semplificate, anche per permettere alle aziende appena incluse nella tutela di adeguarsi. In particolare, nel periodo transitorio non sarà necessaria documentazione sulla situazione di difficoltà economico-finanziaria a base dell’istanza potrà essere rimandata, ma non elusa, la comunicazione sindacale a tutela dei lavoratori.
Dal 1° gennaio 2022 la tutela del Fondo di interazione salariale (Fis) viene estesa a tutte le aziende non coperte dalla CIGO o non aderenti ai Fondi di solidarietà. Il FIS, tra l’altro, garantisce ora solo l’assegno ordinario, ora “Assegno di integrazione salariale”, per le causali ordinarie per una durata diversa a seconda delle dimensioni dell’azienda.
Aggiornati dall'Inps gli importi delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria (Naspi, Dis-Coll, Alas, ISCRO) e la cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CISOA) e l'assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS.
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