L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

L'Istituto recepisce l'aumento dello 0,8%% dell'inflazione adeguando la contribuzione minima da versare per la copertura di un anno intero ai fini pensionistici. Aumenti di circa 37€ per il coprire il minimale.
Con il decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione si allentano i vincoli del blocco del turn-over nelle amministrazioni centrali, negli enti di ricerca e nelle amministrazioni territoriali.

Kamsin La riforma della pubblica amministrazione (all'articolo 3 del Dl 90/2014) rivede le norme che disciplinano il turnover confermando il progressivo allentamento del blocco che era stato imposto in questi ultimi anni per far fronte ad esigenze di cassa. In sostanza, la disposizione riunifica il regime del turn over delle amministrazioni pubbliche prevedendo che le amministrazioni statali nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l'anno precedente nel limite del 20%, tetto che passa al 40% nel 2015, poi al 60% nel 2016, all'80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018.

La vera novità è però l'eliminazione a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali, del vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello  legato alla percentuale di risparmi da cessazione. In altri termini cambiano le modalità di calcolo del limite, che dall'entrata in vigore del decreto legge fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste  pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Ne rimangono fuori tuttavia  i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e le università (ha chiarito modificazione approvata dalla Camera dei deputati), cui si applica la normativa di settore.

Per gli enti di ricerca il decreto legge elimina la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato. Anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ed una nuova condizione: potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l'80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Altrimenti scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali vengono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

Modifiche significative riguardano invece, come ambito soggettivo, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn-over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.  In loro favore è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014 (articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014). L'incremento è confermato nel 2015, arriva all'80% nel biennio 2016-2017 e arriva al 100% nel 2018. Non solo.

Per gli enti territoriali 'virtuosi' (cioè gli enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 25 per cento del totale della spesa corrente) le facoltà assunzionali sono ulteriormente ampliate: tali enti quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale).

Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate.

La legge inoltre ha specificato la non applicazione dei limiti di assunzioni suddetti, alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

Zedde

I chiarimenti in un documento dell’Inps in attesa del decollo della versione 2.0 prevista dalla legge di bilancio 2025. Scade la decontribuzione per le lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Dall'adempimento di ottobre restano esclusi i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote lo scorso maggio e coloro i cui comuni non hanno deliberato ancora le aliquote. Per loro i calcoli si complicano.

Kamsin Salta al 16 Dicembre la tappa per il pagamento della Tasi nei Comuni che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 10 settembre per inviare le delibere al dipartimento delle Finanze. In questa condizione si trovano circa 300 Comuni; chi possiede un immobile in questi Municipi dovrà effettuare l'unico versamento entro il 16 dicembre applicando agli immobili adibiti ad abitazione principale la aliquota base dell'1 per mille. Per gli altri fabbricati scatta ugualmente 1 per mille solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille, quindi la Tasi non andrà pagata se la corrispondente aliquota lmu è già al massimo (10,6 per mille).

Sotto tale soglia si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile: ad esempio, se l'aliquota Imu è al 10,4 per mille, si pagherà la Tasi per gli altri fabbricati sul residuo 0,2 per mille. I contribuenti dovranno pertanto fare i dovuti conteggi, che si complicano ulteriormente nel caso di ripartizione della quota tra possessore e occupante, quest'ultima pari al 10% dell'importo complessivo, misura convenzionale applicabile in mancanza della delibera comunale.

Saltano la data del 16 Ottobre anche anche i contribuenti che hanno pagato l'acconto a giugno in quei comuni che avevano deliberato le aliquote entro la fine di Maggio. Per loro l'appuntamento del saldo Tasi sarà da completare entro il 16 dicembre 2014.

Zedde

I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale (sentenza n. 90/2024). Se l’attività avviata non è proseguita per cause di forza maggiore, l’obbligo di restituzione va limitato all’importo corrispondente alla durata della rioccupazione da dipendente.
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