L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Chiarimento Inps dopo l’attribuzione di ulteriori cinque milioni di euro sui fondi 2023 destinati alle domande presentate nel 2024. I nuovi beneficiari avranno tempo sino al 10 gennaio per spendere il contributo.
L’anzianità di partecipazione alla previdenza integrativa tiene conto di tutti i periodi d’iscrizione alla previdenza integrativa, anche di quelli pregressi e/o presso forme pensionistiche diverse da quella che eroga la prestazione da tassare.
I chiarimenti riguardano gli autonomi che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali di artigiani o commercianti nell’anno 2025. La riduzione vale il 50% della contribuzione IVS per i primi 36 mesi.  
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Anche se hanno chiesto la prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS continuano ad applicarsi i termini decadenziali previsti della normativa originaria. 

Tasi 2014, è rebus sulle scadenze

Mercoledì, 24 Settembre 2014

Il mio comune ha deliberato a maggio un'aliquota Tasi del 2,0 per mille senza detrazioni. Al 16 giugno ho regolarmente pagato l'acconto nella misura del 50%. La scorsa settimana, però, ho letto che l'amministrazione comunale ha deciso un ulteriore aumento dello 0,5%, arrivando così al 2,5 per mille, sempre senza detrazioni. Come mi dovrò comportare? Gennaro

Kamsin Per il 2014, la Tasi si paga in tempi diversi, in base alla tempistica delle decisioni assunte dai comuni. In quelli che hanno deciso la misura delle aliquote e delle detrazioni con deliberazioni pubblicate sul portale del Mef entro il 31 maggio scorso, come nel caso indicato dal lettore, le scadenze sono 16 giugno e 16 dicembre. Quindi, chi rientra in questa casistica non è tenuto a rispettare il termine del 16 ottobre. Solo negli enti che hanno deciso le aliquote e le detrazioni entro il 10 settembre con le delibere pubblicate sul sito del Mef entro il 18 settembre, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 ottobre, mentre per il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Se, invece, i comuni non hanno deciso neppure entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati entro il 18 settembre, la Tasi sarà da versare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Pertanto il lettore, nel caso specifico, non dovrà versare nulla entro il 16 ottobre. Dovrà, invece, versare il saldo a conguaglio entro il 16 dicembre. Se la seconda deliberazione è stata assunta dal comune entro il 10 settembre e pubblicata sul sito del Mef entro il 18 settembre, dovrà essere applicata l'aliquota del 2,5 per mille. In pratica, in questo caso, il conteggio della seconda rata dovrà essere effettuato nel seguente modo: 1) calcolare la Tasi dovuta per l'intero anno applicando il 2,5 per mille; 2) sottrarre dall'importo così ottenuto quello versato in acconto a giugno. La differenza rappresenta il saldo da versare entro il 16 dicembre.

Zedde

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