L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la novella contenuta nella legge n. 207/2024. La maggiorazione dell’indennità vale per i congedi fruiti entro 6 anni di vita del figlio e solo per i lavoratori dipendenti.
L’Inps riepiloga il quadro normativo vigente per i datori di lavoro del settore privato che debbano anticipare la retribuzione per le giornate o ore di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue o che siano stati dichiarati inidonei.
Dal 2025 contro i fenomeni elusivi per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione è necessario un requisito in più: aver lavorato almeno tredici settimane (3 mesi) prima del licenziamento. I chiarimenti in un documento dell’Inps.
I chiarimenti in un documento dell’Inps riguardano le domande di assegno unico in cui non siano state rese note le generalità dell’altro genitore. In caso di decesso del richiedente il genitore superstite potrà subentrare presentando domanda di Auu entro un anno.

Sono un inquilino di un immobile preso in locazione. Il locatore mi ha inviato un avviso in cui mi avverte circa la necessità di provvedere, per la mia quota, al pagamento dell'imposta comunale per i servizi indivisibili, la Tasi. A me sembra che, in qualità di conduttore, non sia tenuto al pagamento di tali imposte che, come tali, gravano sulla proprietà ma al Caf a cui mi sono rivolto la pensa diversamente e mi hanno detto che io dovrò pagare il 20%. Ma in tal caso il 20% si cosa? Dell'aliquota l'aliquota stabilita per la prima casa (in quanto ho la residenza nella casa affittata) oppure l'aliquota calcolata dal locatore? Il Comune non può azzerare l'importo dell'imposta sugli inquilini? Giovanni

Kamsin La risposta è negativa. La normativa prevede che il Comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare "complessivo" della Tasi dovuta per l'immobile; la restante parte rimane a carico dei proprietario. Il lettore dovrà quindi prendere visione delle delibere del proprio comune per comprendere la percentuale di imposta a suo carico. Non è quindi possibile per il Comune azzerare la quota a carico dell'inquilino, mantenendo l'obbligo di versamento solo a carico del proprietario.

Nel caso in cui l'inquilino utilizzi l'immobile come propria abitazione principale non è possibile utilizzare l'aliquota Tasi prevista per le abitazioni principali in proprietà, perché il tributo sull'immobile è unico e l'aliquota da utilizzare è quella del proprietario (comma 688 della legge 47/2013) laddove si fa riferimento alla percentuale dell'ammontare complessivo del tributo «determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale». Si ricorda, peraltro, che il comma 673 della legge 47/2013 prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal proprietario.

I termini di pagamento - Per il 2014, la Tasi si paga in tempi diversi, in base alla tempistica delle decisioni assunte dai comuni. In quelli che hanno deciso la misura delle aliquote e delle detrazioni con deliberazioni pubblicate sul portale del Mef entro il 31 maggio scorso, le scadenze sono 16 giugno e 16 dicembre. Quindi, chi rientra in questa casistica non è tenuto a rispettare il termine del 16 ottobre. Solo negli enti che hanno deciso le aliquote e le detrazioni entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati sul sito del Mef entro il 18 settembre, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 ottobre, mentre per il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Se, invece, i comuni non hanno deciso neppure entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati entro il 18 settembre, la Tasi sarà da versare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Zedde

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