ESCLUSI IV SALVAGUARDIA 2500
- grindelia
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Scusami, Federico, hai ricevuto ulteriori notizie in merito al pensionamento del tuo collega di cui al messaggio 9689 ?
Perchè non segui la sua situazione, potrebbe aprire nuove strade per noi o fornirci dettagli interessanti... Grazie e buona serata!
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- grindelia
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Eccoci alle prese con il messaggio Inps di oggi e proprio in merito vorrei chiedervi il significato di quanto riportato all’art. 2.2.4 nella parte che di seguito evidenzio in rosso.
Mi chiedo : se un qualcosa ci viene “rammentato” … deve pure avere una sua logica ed una sua ragione d’essere, ma credetemi, se un motivo c’è, io non l’ho capito…
Mi aiutate a decifrare l’opportunità di questa precisazione?
Dal messaggio INPS n° 8881 del 19/11/2014
“2.2.4 Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter…...
Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.
Al riguardo si rammenta che la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.”
Spero tanto possiate illuminarmi in merito…
Buona serata a tutti!
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- salvo48
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Desidererei avere un chiarimento in ordine al criterio ordinatorio nella formazione dell’elenco/graduatoria per le nuove n. 1.800 unità (ex art. 2,co.1, lett.d, legge 147/2014), alla luce del completamento delle modalità operative avvenuto con il mmessaggio odierno INPS n. 8881/2014.
Nel messaggio 8881 si legge che “(i soggetti) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016” .
Emerge dal messaggio n. 13343 / 2012 (poi ripetuto nel msg 522/2013 e nel msg 8881/2014 ) che il criterio ordinatorio adottato è quello che ha priorità ad essere inserito in elenco, “il soggetto che è più prossimo al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico”.
Pertanto è giusto interpretare che, il criterio della priorità è quello del soggetto che matura per primo rispetto ad altri il requisito anagrafico e contributivo del trattamento, indipendentemente dalla decorrenza del trattamento stesso, per il quale sappiamo devono essere considerate anche le cc.dd. finestre d’uscita ??
Per fare un esempio concreto, chi ha priorità tra due soggetti che hanno le seguenti caratteristiche :
soggetto A : perfezionamento requisito anagrafico e contributivo 30 Aprile 2013; decorrenza trattamento pensionistico 1 Giugno 2014
soggetto B : perfezionamento requisito anagrafico e contributivo 31 Marzo 2013; decorrenza trattamento pensionistico 1 Agosto 2014
Grazie per l’attenzione
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- ercolani.enrico
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mauri1952 ha scritto: X Enrico/Giorgione
In base al messaggio Inps di stamane, era prevedibile,...........................
Possiamo essere ottimisti quanto vogliamo, ma di fatto Inps, Governo e Parlamento se ne stanno infischiando dei ns. problemi!! Questa è la triste realtà!!![]()
![]()
hai fatto un bel riassunto, OK, molti di noi si troveranno in pieno sulle tue "considerazioni", ma, quest'ultima frase....... è proprio disfattista! E con ciò ? Cosa vogliamo fare? Ci suicidiamo? Daiiiii finiamola X favore! Niente di personale eh? Voglio solo precisare l'iter del momento attuale: Non si può fare di ogni "erba, un fascio".... Per ordine:
di fatto l'INPS ha inviato una circ. applicativa che già sapevamo com'era..... dalle anticipazioni dell'On.Gnecchi, questa è burocrazia, e questi funzionari + di questo non sono.... e non fanno, anzi "di grazia" che NON fanno ri-presentare l'istanza a n° 2350 persone!
Il Governo? Ora come Ora, ha problemi da risolvere Ben più grandi di queste "miserie" che saremmo NOI !
Il Parlamento! Ecco il nodo risolutivo: gli atti parlamentari, le commissioni, le sottocommissioni....... NOI siamo "appesi" ed in attesa di questi LAVORI; dalla Ns/ Amica abbiamo saputo che il "Ns/ "percorso è sicuro" e ben definito,
Un caro abbraccio.
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- giorgione
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Piercarta ha scritto: X ENRICO, GIORGIONE e chi mi sa rispondere!!!!!
Io vorrei tanto sapere se sono tra tra gli esclusi perché,come altri nella mia stessa situazione(io donna impiegata amministrativa nella scuola , 38 anni di contributi + 5 mesi figurativi al 31 agosto 2014,nata il 29-6-1953,permessi 104 nel 2011) ho avuto provvedimento di accoglimento dell'istanza dalla DTL e poi nulla dall'INPS,faccio parte degli esclusi della 4 e quindi non devo rifare la domanda per la SESTA ? Attendo con ansia una risposta al mio dubbio esistenziale e ti abbraccio affettuosamente.
p.s.
complimenti ad Enrico per la promozione sul campo!
Questo è quanto è scritto nel messaggio inps 8881/2014 pubblicato oggi.
"Al riguardo si precisa che, coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio
previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta
salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e
rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per
accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare
d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto
dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 sulla base del criterio ordinatorio illustrato
al punto 2.4 del presente messaggio.
Si precisa altresì che, i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il
termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della salvaguardia di cui al citato
art. 11 bis, hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza
per accedere alla salvaguardia in esame."
Quindi Pizza deve ripresentare l'istanza (in quanto la sua è stata rigettata dalla DTL). Tutti gli altri che hanno già fatto istanza con la precedente salvaguardia mi pare proprio che non debbano ripresentarla.
Ciò vale sicuramente per chi aveva la decorrenza della prestazione entro il 6 gennaio 2015 (cioè maturazione del diritto sino a dicembre 2013), termine per la fruizione della quarta salvaguardia, ma a me pare, da quanto si legge nel messaggio che si includano anche coloro che avrebbero avuto decorrenza oltre il 6 gennaio 2015 a condizione che fosse già stata fatta istanza per la quarta salvaguardia.
Per intenderci Enrico, che ha maturato il diritto a Dicembre 2013 (decorrenza 1° Settembre 2014) non deve fare istanza di nuovo. Parimenti credo che anche Piercarta, che ha maturato il diritto a Settembre 2014, decorrenza 1° Settembre 2015), dato che ha già fatto istanza non dovrà ripresentarla nuovamente. Per questi ultimi soggetti è tuttavia utile una conferma da parte dell'Inps che vedrò di ottenere nei prossimi giorni. Del resto, come osserva Cesy, sarebbe di fatto impossibile pretendere che queste persone sappiano a priori se sono o meno tra gli esclusi con decorrenza entro 6.1.2015 o dopo.
Chi non hai mai fatto istanza deve, ovviamente, rifarla entro il 5 gennaio 2015.
Un abbraccione
Collaboro con il patronato INAS di Padova
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- Cesy
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complimenti per la tua promozione!
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