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Settima salvaguardia [Discussione Unificata]

12/02/2016 11:52#25574 da Alfonso2003
Risposta da Alfonso2003 al topic Settima salvaguardia
Buongiorno Gian54,
ti confermo che la stessa cosa la riscontro io quando vado sul sito Inps seguendo le tue stesse procedure.
La mia domanda è stata trasmessa all'Inps intorno al 20 di gennaio.
La sola cosa che è cambiata e che ora se vado sulla voce la mia pensione trovo il prospetto riguardante il calcolo dell'importo previsto e la data di decorrenza,che riporta il 2019 e non la data prevista dalla settima salvaguardia il 2016.
Sei in possesso delle ricevute di presentazione di domanda on line?
Credo che dobbiamo attendere i primi di marzo,quando tutte le domande saranno presentate.
Buona giornata.

AL

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12/02/2016 10:50#25573 da gian54
Risposta da gian54 al topic Settima salvaguardia
Più di 2 settimane fa, tramite un patronato, ho inviato all'INPS la domanda di verifica del diritto a pensione da settima salvaguardia.
Ancora oggi, collegandomi al sito INPS con il PIN, e seguendo la procedura suggerita:

- Servizi per il cittadino
- Fascicolo previdenziale del cittadino
- Domande presentate

non trovo la voce SALVAGUARDIA, ma solo la voce PENSIONE.

Della domanda fatta non trovo nulla anche seguendo la procedura:

- Servizi per il cittadino
- Fascicolo previdenziale del cittadino
- Prestazioni
- Richieste presentate

E' normale questo ritardo?
Come faccio ad essere sicuro che la domanda è arrivata all'INPS?
Grazie per l'interessamento.

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11/02/2016 20:08 - 11/02/2016 20:20#25570 da cochise
Risposta da cochise al topic Settima salvaguardia
Mike, infatti avevo scritto quanto riporto di seguito.
Ripeto mi auguro che stavolta sia diverso, ma nelle prevedenti salvaguardie, slittamenti mobilità per assunzioni a tempo determinato, avevano valenza solo se l'evento si collocava ante legge.

Per quanto riguarda l'aspetto riportato dalla circolare 1 che hai richiamato e che riporto, in genere consente di considerare solo i periodi lavorativi iniziati ante legge, ma nella circolare non ne fa cenno.
Speriamo che non sia motivo di esclusione, mi auguro di no ma purtroppo devo trasmetterti un po di ansia per evitare delusioni successive.
Un forte in bocca al lupo:



Non per allarmarti, e non per fare l'uccello del malaugurio, ma per opportuna conoscenza, ti riporto quanto indicato al punto 3.5 del msg 4373/2014 applicativo della quinta salvaguardia, ed al punto2.2.1 del msg 8881/2014 esplicativo della sesta salvaguardia quindi è meglio chiarire questo aspetto anche se , non essendo riportato nella circolare 1/2016 può darsi che stavolta non abbia valore.
da msg 4373/2014
Si precisa inoltre che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223 del 1991, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.


Medesima cosa si è verificata per la sesta salvaguardia (vedi msg 8881/2014)
Si evidenzia che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale riscontrare la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 6 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, successivi al 6 novembre 2014, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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11/02/2016 17:15#25567 da mike59
Risposta da mike59 al topic Settima salvaguardia
Caro Pablito, grazie per la risposta, all'Inps chiariremo meglio, comunque nel mio caso (mobilità iniziata a fine 2014) non si tratta di maturare contributi entro 12 mesi da fine mob.,come consentito per quelli usciti entro 2012, ma di sospenderla per lavoro e cosi' protrarla fino a maturazione contributi in modo che l'ultimo giorno di mobilità un lavoratore abbia maturato minimo le 2080 settimane.
D'altronde se non fosse cosi' la circ Inps non sarebbe cosi' chiara nei criteri e non si spiegherebbe il comma 270 che va a ripartire un certo importo stanziato in merito a questa legge fino al 2023 compreso
.

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10/02/2016 19:17#25544 da cochise
Risposta da cochise al topic settima salvaguardia
x Walsgari, la graduatoria farà riferimento alla data di perfezionamento requisiti.
Per le probabilità non mi esprimo perchè non ho elementi, prova a porre il quesito nella discussione dedicata alla L.104, dove troverai sicuramente risposta.
Per il calcolo previsionale inviami l'estratto conto inps a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Però essendo abbastanza impegnato non potrò risponderti prima di una decina di giorni

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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10/02/2016 19:13#25543 da cochise
Risposta da cochise al topic Settima salvaguardia
Per Mike 59, però l'opportunità di raggiungere il requisito anche nei 12 mesi successivi è limitato ai licenziati entro il 31/12/2012 come riportato nella pagina dedicata di pensioni oggi

Diritto a pensione raggiunto entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità (o dello speciale trattamento edile) se cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 oppure, se cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2012, entro i successivi 12 mesi (senza considerare la finestra mobile).

www.pensionioggi.it/dizionario/settima-salvaguardia

Per quanto riguarda l'aspetto riportato dalla circolare 1 che hai richiamato e che riporto, in genere consente di considerare solo i periodi lavorativi iniziati ante legge, ma nella circolare non ne fa cenno.
Speriamo che non sia motivo di esclusione, mi auguro di no ma purtroppo devo trasmetterti un po di ansia per evitare delusioni successive.
Un forte in bocca al lupo:

Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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