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Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- ferocesaladino
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18/08/2016 19:37#30648
da ferocesaladino
Risposta da ferocesaladino al topic settim salv no diritto
Francamente, tutto questo copia incolla sul concordato preventivo non ha alcun senso e contribuisce solo alla confusione che evidentemente affolla i pensieri di nedro.
Vocabolario treccani: vigente = che vige, che è in vigore; è la più comune tra le forme del verbo vigere.
Quindi, "interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali" significa che le procedure concorsuali devono essere quelle vigenti, cioè attualmente in vigore. Queste procedure devono essere solo "attivate" ovvero "interessate dall'attivazione". Senza individuare uno specifico atto (tappa, frazione, punto) della procedura, ma genericamente "interessate dall'attivazione".
La 208/2015 non si va ad impegolare in dettagli procedurali essendo sufficente, per le aziende, essere - interessate dall'attivazione - delle vigenti procedure concorsuali - specificando poi quali sono queste procedure.
Coraggio !!!
Vocabolario treccani: vigente = che vige, che è in vigore; è la più comune tra le forme del verbo vigere.
Quindi, "interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali" significa che le procedure concorsuali devono essere quelle vigenti, cioè attualmente in vigore. Queste procedure devono essere solo "attivate" ovvero "interessate dall'attivazione". Senza individuare uno specifico atto (tappa, frazione, punto) della procedura, ma genericamente "interessate dall'attivazione".
La 208/2015 non si va ad impegolare in dettagli procedurali essendo sufficente, per le aziende, essere - interessate dall'attivazione - delle vigenti procedure concorsuali - specificando poi quali sono queste procedure.
Coraggio !!!
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- nedro
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18/08/2016 18:36#30647
da nedro
Risposta da nedro al topic settim salv no diritto
Salve , nel merito di quanto postato in riferimento legge 208/2015 art 1 comma 265 lett a)
.... stralcio.......o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali....
fare anche un altra lettura della frase, riferimento non solo alla sostanza .....< o interessate dall'attivazione>.... ma ,ahimè purtroppo anche, alla
forma.....< delle VIGENTI PROCEDURE concorsuali> .
Ovvero in materia di legge fallimentare ci sono diversi passaggi da affrontare per determinare la conclusione giuridica di una procedura concorsuale, che nel caso del Concordato viene inizialmente acceso in forma Preventiva atta a tutelare l'Azienda e tutti i Creditori , seppur certamente non al 100% ... che nel corso del procedimento iniziale , coinvolge in forma attiva tre attori:
il Collegio Giudicante
Gli Amministratori dell'Azienda
Tutti i Creditori compresi i dipendenti espulsi
La procedura di concordato preventivo si articola nelle seguenti fasi:
1) deposito della domanda;
2) eventuale pronuncia del decreto di ammissione alla procedura;
3) adunanza dei creditori per l’approvazione della proposta di concordato;
4) omologa del concordato preventivo;
5) eventuale fase di opposizione all’omologa della proposta di concordato preventivo con rigetto o accoglimento.( proroga dei tempi)
Durante queste fasi, per legge tutte le operazioni straordinarie , soprattutto economiche a favore dei Fornitori sono sospese, tranne che per gli organi dedicati alla procedura e dipendenti non sospesi per cigs, cig, cigs deroga... cigo deroga.... ecc... ecc...finché anch'essi non licenziati e collocati in mobilità.
Esistono comunque deroghe approvate in favore del buon esito della procedura concordataria.
Solo dopo l'espletamento di questa penultima fase, e la sua non impugnazione, con il decreto di omologa ( approvazione del piano concordatario a tutti gli effetti) da parte del Collegio Giudicante, "la procedura di attivazione vigente" viene definita e ratificata giuridicamente.
Tutto questo comporta dei tempi che si aggirano attorno all'anno /15 mesi
Dalla data omologa inizia l'esecutività dell'assolvimento del piano concordatario di diluizione e soddisfazione dei debiti nel rispetto dei accordi approvati.
Questi tempi possono dilungarsi per anni ..... anche ..i già menzionati 7... ma anche oltre secondo quanto stabilito e accettato dalle parti debitore/creditori
Entro un mese , se non interviene l'opposizione di qualche creditore che non si ritiene soddisfatto economicamente , il dispositivo di sentenza (omologa) viene consegnato alla Cancelleria , la quale di conseguenza ne da avviso al Pubblico Registro delle Imprese per l'aggiornamento.
Questo per ora è interpretazione soggettiva...... ma in questa bailamme, visto l'esorbitante numero dei dinieghi , in perdurante attesa di pubblicazione nota esplicativa MDL sui mobilitati provenienti da aziende in procedura concorsuale 7° Salvaguardia) e il mio post. n. 30562 del 16/08/2016, propongo anche questa valutazione implementativa sia ai pazienti Moderatori che ai partecipanti il forum.
buona serata
.... stralcio.......o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali....
fare anche un altra lettura della frase, riferimento non solo alla sostanza .....< o interessate dall'attivazione>.... ma ,ahimè purtroppo anche, alla
forma.....< delle VIGENTI PROCEDURE concorsuali> .
Ovvero in materia di legge fallimentare ci sono diversi passaggi da affrontare per determinare la conclusione giuridica di una procedura concorsuale, che nel caso del Concordato viene inizialmente acceso in forma Preventiva atta a tutelare l'Azienda e tutti i Creditori , seppur certamente non al 100% ... che nel corso del procedimento iniziale , coinvolge in forma attiva tre attori:
il Collegio Giudicante
Gli Amministratori dell'Azienda
Tutti i Creditori compresi i dipendenti espulsi
La procedura di concordato preventivo si articola nelle seguenti fasi:
1) deposito della domanda;
2) eventuale pronuncia del decreto di ammissione alla procedura;
3) adunanza dei creditori per l’approvazione della proposta di concordato;
4) omologa del concordato preventivo;
5) eventuale fase di opposizione all’omologa della proposta di concordato preventivo con rigetto o accoglimento.( proroga dei tempi)
Durante queste fasi, per legge tutte le operazioni straordinarie , soprattutto economiche a favore dei Fornitori sono sospese, tranne che per gli organi dedicati alla procedura e dipendenti non sospesi per cigs, cig, cigs deroga... cigo deroga.... ecc... ecc...finché anch'essi non licenziati e collocati in mobilità.
Esistono comunque deroghe approvate in favore del buon esito della procedura concordataria.
Solo dopo l'espletamento di questa penultima fase, e la sua non impugnazione, con il decreto di omologa ( approvazione del piano concordatario a tutti gli effetti) da parte del Collegio Giudicante, "la procedura di attivazione vigente" viene definita e ratificata giuridicamente.
Tutto questo comporta dei tempi che si aggirano attorno all'anno /15 mesi
Dalla data omologa inizia l'esecutività dell'assolvimento del piano concordatario di diluizione e soddisfazione dei debiti nel rispetto dei accordi approvati.
Questi tempi possono dilungarsi per anni ..... anche ..i già menzionati 7... ma anche oltre secondo quanto stabilito e accettato dalle parti debitore/creditori
Entro un mese , se non interviene l'opposizione di qualche creditore che non si ritiene soddisfatto economicamente , il dispositivo di sentenza (omologa) viene consegnato alla Cancelleria , la quale di conseguenza ne da avviso al Pubblico Registro delle Imprese per l'aggiornamento.
Questo per ora è interpretazione soggettiva...... ma in questa bailamme, visto l'esorbitante numero dei dinieghi , in perdurante attesa di pubblicazione nota esplicativa MDL sui mobilitati provenienti da aziende in procedura concorsuale 7° Salvaguardia) e il mio post. n. 30562 del 16/08/2016, propongo anche questa valutazione implementativa sia ai pazienti Moderatori che ai partecipanti il forum.
buona serata
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- cochise
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18/08/2016 17:51#30643
da cochise
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Risposta da cochise al topic settim salv no diritto
Per tutti gli interessati:
Non è conveniente aprire in continuazione nuove discussioni con il medesimo oggetto perchè sarebbe dispersivo.
inoltre devo dedicare tempo a spostare i post
Grazie
Non è conveniente aprire in continuazione nuove discussioni con il medesimo oggetto perchè sarebbe dispersivo.
inoltre devo dedicare tempo a spostare i post
Grazie
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- cochise
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18/08/2016 17:15#30641
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic settim salv no diritto
Concordo con la linea di attacco di ferocesaladino e, al contempo, il suggerimento di Handy.
In pratica esistono anche i presupposti per una richiesta risarcimento per i danni subiti a livello di stress psicofisico.
In pratica esistono anche i presupposti per una richiesta risarcimento per i danni subiti a livello di stress psicofisico.
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
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- ferocesaladino
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18/08/2016 16:16#30640
da ferocesaladino
Risposta da ferocesaladino al topic settim salv no diritto
Apprezzo i suggerimenti, ma hai dimenticato il significato del termine "paraculo".
Dal vocabolario Teccani: chi sa abilmente e con disinvoltura volgere a proprio favore una situazione, o fare comunque il proprio interesse.
l'onorevole gnocchi ha gia precentemente osservato (abilmente e con disinvoltura) che l'8° salvaguardia sarà riservata ai cessati 2011 perchè questi meritano e non gli intrusi della settima cessati dal 2012 (post fornero). 8.000 esclusi non avevano diritto, questo risponderanno, caro fortunato(?) salvaguardato, leggi i messaggi precedenti.
Non disperdiamo le energie in azioni futili.
Pararsi il culo dalle querele comporta lo scarico di responsabilità dei vari funzionari verso i loro superiori gerarchici.
E comunque non esclude i ricorsi amministrativi che, alle condizioni giuridiche che ho elencato in precedenza, meritano accoglimento.
In quanto ai costi, i sindacalisti potrebbero indirizzarci a professionisti poco esosi. Non servono principi del foro,
basta anche un novellino, la legge è chiara.
Dal vocabolario Teccani: chi sa abilmente e con disinvoltura volgere a proprio favore una situazione, o fare comunque il proprio interesse.
l'onorevole gnocchi ha gia precentemente osservato (abilmente e con disinvoltura) che l'8° salvaguardia sarà riservata ai cessati 2011 perchè questi meritano e non gli intrusi della settima cessati dal 2012 (post fornero). 8.000 esclusi non avevano diritto, questo risponderanno, caro fortunato(?) salvaguardato, leggi i messaggi precedenti.
Non disperdiamo le energie in azioni futili.
Pararsi il culo dalle querele comporta lo scarico di responsabilità dei vari funzionari verso i loro superiori gerarchici.
E comunque non esclude i ricorsi amministrativi che, alle condizioni giuridiche che ho elencato in precedenza, meritano accoglimento.
In quanto ai costi, i sindacalisti potrebbero indirizzarci a professionisti poco esosi. Non servono principi del foro,
basta anche un novellino, la legge è chiara.
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- Handy
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18/08/2016 15:46#30639
da Handy
Risposta da Handy al topic settim salv no diritto
Al di là delle azioni legali (ci vuol tempo e soldi per farle bene) mi permetto di suggerire ai giustamente inferociti NON salvaguardati della settima una cosa vista come il fumo negli occhi da burosauri ed esponenti governativi :
Letterine CIRCOSTANZIATISSIME e firmate con nome e cognome alle redazioni dei principali quotidiani italiani e magari a qualche talk show TV (ripartono tra pochi giorni).
Lascerei perdere invece gli inflazionatissimi e demenziali social, tipo fbk&twitter.
Letterine CIRCOSTANZIATISSIME e firmate con nome e cognome alle redazioni dei principali quotidiani italiani e magari a qualche talk show TV (ripartono tra pochi giorni).
Lascerei perdere invece gli inflazionatissimi e demenziali social, tipo fbk&twitter.
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