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STRATEGIA LEGALE x RECUPERO DANNI, (dedicato a TUTTI i Pensionati)

22/02/2017 00:09#35305 da ercolani.enrico
Grazie ancora..... punto53, questo "estratto" è stato x Me come l'accensione di una lampada in un'ambiente...... Oscuro, mi ha fatto riflettere su come dei "beceri" individui OSCURANTISTI stanno manovrando le Ns/ vite........ e ci tengono all'oscuro di certe News riguardo alle pensioni Ex-Inpdap !

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21/02/2017 15:33#35297 da punto53
Da chi vive in Tunisia...In tanti mi scrivono in privato per avere informazioni sulla defiscalizzazione:

In virtù degli accordi esistenti tra Italia e Tunisia finalizzati ad evitare la doppia imposizione, il pensionato ha la possibilità quanto mai interessante in questi tempi di crisi, di raddoppiare a tutti gli effetti il valore della propria pensione trasferendo la propria residenza e vivendo per almeno 6 mesi all'anno anche non consecutivi sul suolo tunisino, accreditando la pensione direttamente su una banca tunisina riscuoterà l'intera pensione lorda senza alcuna trattenuta. Tale importo verrà invece assoggettato a tassazione in Tunisia con un regime fiscale decisamente favorevole.
La disponibilità della pensione lorda unità ad un cambio favorevole ed al costo della vita inferiore del 50% rispetto all'Italia fanno sì che una pensione modesta in Italia diventi una pensione di tutto rispetto in Tunisia.
Inoltre la Tunisia è l'unico paese al mondo che defiscalizza le pensioni agli ex Inpdap
Ringraziano per il messaggio: ercolani.enrico

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20/02/2017 21:00#35264 da me
La tassazione delle pensioni italiane percepite all’estero
In materia di tassazione di redditi percepiti da soggetti non residenti, la normativa nazionale prevede all’articolo 23 del Tuir che “co. 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: […] c. 2 lett. a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati […]”.

Pertanto, secondo la normativa interna italiana, le pensioni italiane percepite da non residenti dovrebbero comunque essere tassate in Italia.

Si pensi, per fare un esempio, al caso di un cittadino italiano ex lavoratore dipendente che giunto all’età pensionabile si trasferisce in un paese esotico richiedendo l’accredito della pensione nel suo nuovo paese di residenza.
Secondo la normativa nazionale, l’ente italiano che eroga la pensione dovrebbe in ogni caso applicare le relative trattenute.
Al riguardo, tuttavia, è necessario analizzare quanto disposto dalle Convenzioni contro le Doppie imposizioni che lo stato italiano ha stipulato con i paesi esteri.

Il Modello di Convenzione OCSE 2014 all’art. 18 prevede, infatti, che “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e simili compensi pagati ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”

Tralasciando per un attimo la deroga prevista dal primo periodo dell’articolo che ci rimanda al successivo art. 19, è evidente come il modello di convenzione OCSE, attraverso la presenza dell’avverbio ‘soltanto’, limiti la potestà impositiva esclusivamente nel paese di residenza del percettore e non dell’ente erogatore.
Pertanto, generalmente, un italiano trasferito all’estero, riceverà la propria pensione esentasse in quanto dovrà dichiararla nel nuovo paese di residenza.

L’art. 18 del modello di Convenzione rimanda però a particolari disposizioni contenute nell’art. 19 par. 2. Riportiamo in seguito il citato paragrafo 2 dell’articolo 19 - Funzioni pubbliche-: “2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica è residente e ha la nazionalità di questo Stato.”

Come evidente, il paragrafo 2 dell’art. 19 ammette una deroga alla tassazione esclusiva nel paese di residenza del percettore relativamente alle pensioni inerenti funzioni pubbliche, prevedendo, invece, la tassazione esclusiva nel paese dello Stato che eroga detta pensione.
In altri termini, un italiano che ha svolto una funzione pubblica in Italia (ad esempio l’insegnante pubblico), pur trasferendosi all’estero, percepirà la propria pensione al netto delle imposte dovute in Italia, a meno che non dimostri che, oltre a risiedere nel paese estero, ne ha anche la nazionalità.
Chiaramente sono state analizzate le previsioni del modello di Convenzione. Le singole convenzioni potrebbero contenere previsioni differenziate.

Ad esempio, l’art. 19 della Convenzione tra Italia e Marocco e di quella tra Italia ed Australia, non hanno recepito quanto previsto dal Modello OCSE. Queste Convenzioni, infatti, non prevedono all’art. 18 alcuna differenziazione tra pensioni pubbliche e/o private. Gli artt. 18 delle convenzioni citate trattano indifferentemente il regime impositivo relativo alle pensioni pubbliche e/o private.
Riportiamo, per completezza, l’art. 18 della convenzione tra Italia e Marocco “Articolo 18 - Pensioni.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.”

Come evidente, l’art. 18 limita la potestà impositiva in relazione alle pensioni, siano esse private o pubbliche, soltanto nel paese di residenza del percettore, pertanto, la pensione percepita da un ex residente italiano ora pensionato ma trasferitosi in Marocco, sarà tassabile soltanto in Marocco e non anche in Italia, non dovendo detta pensione trovare indicazione in una qualche dichiarazione dei redditi Italiana.

Il fatto che l'art. 18 gestisca in questo caso anche il regime delle pensioni pubbliche discende dalla circostanza che manca la previsione derogatoria dell'art. 19 per le pensioni pubbliche.

Le istruzioni ministeriali al Modello Redditi PF2017 evidenziano cosa dispongono alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di tassazione delle pensioni. Ad esempio le convenzioni che l’Italia ha stipulato con Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela prevedono che le pensioni pubbliche siano assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana mentre le pensioni private siano assoggettate a tassazione solo in Italia. Diversamente, le Convenzioni che l’Italia ha con Belgio e Germania prevedono che le pensioni pubbliche siano assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera, mentre se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese; diversamente le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.


Ho trovato questo articolo ma e' esatto quello che ho evidenziato in rosso ?[/i]

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20/02/2017 16:18#35254 da ercolani.enrico
Grazie x il Tuo contributo, punto53, Ogni "riflessione", ogni pensiero, ogni strategia x combattere una CASTA insensibile alle legittime aspettative di un popolo....... considerato da oltre 40 anni da "lorsignori" umili sudditi ubbidienti e/o SERVI della GLEBA !

NO, NO, NO ... E poi NOOOO ! NON SUBIREMO altre "Angherie" burocratiche & legislative ....... Scrivete tutto ciò che pensate..... OGNI Vs/ CONTRIBUTO sarà considerato...... ORO !

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20/02/2017 14:49#35249 da punto53
Per i pensionati interessati ad andare a vivere in Tunisia , ho ricevuto questa esperienza tramite facebook

Ciao Giovanni io vivo ad Hammamet insieme a mio marito pensionato, mi fa piacere avere amici italiani ed è per questo che chiedo l'amicizia anche a te. Io e mio marito abbiamo scelto questa strada come protesta verso uno Stato che non esiste. Però dopo più di tre anni ci piace stare qui ed inoltre usufruiamo anche della defiscalizzazione della pensione. Se hai voglia ti invito a leggere la mia pagina Facebook Tunisia da Amare. Ciao
Ringraziano per il messaggio: ercolani.enrico

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