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Aggiornamenti APE SOCIAL 2018

25/05/2018 19:04#53202 da vladim
Risposta da vladim al topic Aggiornamenti APE SOCIAL 2018
salve
ho presentato domanda requisiti e accesso ape social il 9/3/18
e ancora non ho avuto comunicazione da parte inps.(ok x il 30-giugno)
fra tutti gli iscritti non c'è nemmeno una persona che abbia
ricevuto la lettera dall'inps che attesta che la sua domanda è stata accettata?

pensavo che in questo forum i futuri apisti scrivessero le loro emozioni,preoccupazioni,

ecc.ecc.invece tutto tace bho!!!
non c'è discussione,scarsa partecipazione.qualcuno a delle notizie buone o cattive da comunicare?

grazie saluti

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25/05/2018 18:53#53201 da vinbast
Risposta da vinbast al topic Aggiornamenti APE SOCIAL 2018
La mancata applicazione dell'APE social a coloro che maturano i requisiti nel corso del 2018 dovrebbe essere conseguenza di un improbabile annullamento della stessa legge istitutiva o degli emendamenti ad essa apportati nell'ultima legge di bilancio. Invece, se come verosimilmente accadrà, il nuovo governo non dovesse prorogare l'APE social dopo il 31/12/2018, termine ultimo previsto per la sperimentazione, comunque gli effetti della riforma non sarebbero retroattivi e coloro che matureranno i requisiti entro la fine del 2018 dovrebbero godere del beneficio.
Ringraziano per il messaggio: pieroales

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25/05/2018 15:06#53198 da pieroales
Risposta da pieroales al topic Aggiornamenti APE SOCIAL 2018
Alcuni giornali online, riprendendo delle ipotesi sulle riforme delle pensioni riportate dal sole24h, ipotizzano addirittura lo stopo per l'APE Social 2018.
"Tra le varie iniziative che dovrebbe dar seguito Conte, vi sono sicuramente quelle delle misure in tema di pensione coem riporta il Sole24Ore.
Non subito però, ci dovrebbe, essere quota 100 ( somma età angrafica e contributiva con un minimo di 64 anni) e quota 41,5 senza nessun vincolo anagrafico, ma solo nel 2019 con la legge di bilancio.

Non si capisce, invece se durerà l'Ape Social ancora nel 2018 oppure se ci sarà lo stop subito o, onvec,e continuerà fino alla prossima legge di bilancio, così per i lavori gravosi e le realtive misure. E, poi, Opzione Donna dovrebbe essere ripristinata."

Pensate che sia possibile annullare l'APE SOCIAL 2018, mettendo ulteriore nervosismo alle tantissime famiglie in difficoltà che aspettano l'Ape come unica fonte per sopra vivere?

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13/05/2018 09:48#52802 da pieroales
Risposta da pieroales al topic Aggiornamenti APE SOCIAL 2018
Salve Side
La procedura la conosco anche perchè è l'INPS con lo schema di domande di verifica e di accesso mi impone il rispetto della tempistica:

La verifica, subito dopo la NASPI;
L'accesso all'APE dopo i tre mesi da disoccupato e senza ammortizzatori .

Il problema, secondo me è che purtroppo l'Ente Previdenziale emana circolari che poi corregge con messaggi e quindi il rischio è che il funzionario legge ed applica la circolare e non legge il messaggio di rettifica e quindi non applica la dovuta correzione.

Il caso in questione è la circolare 34 del 23/02/2018, dove al paragrafo 2 capoverso 8 riporta, erroneamente, che per fare la domanda di verifica occorrevano, dopo la NASPI, i tre mesi senza ammortizzatore.
Questa, chiamiamola svista è stata corretta "tempestivamente" con il messaggio n. 1587 dell'11 aprile 2018 che tra le altre cose riporta testualmente:

Si segnala, infine, che al paragrafo 2, 8° capoverso, della circolare n. 34/2018 la frase
“Pertanto, per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi,nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti al punto 1 del
messaggio n. 2884 del 11.07.2017)” è stata sostituita con la seguente: “Pertanto, per poter conseguire l’ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente
della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver
mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa
vigente”.

La correzione è chiara: i tre mesi occorrono per conseguire l'APE Sociale e non per la verifica.
La circolare 34 è stata ripubblicata con la nota di correzione ad Aprile2018, ma con la data di Febbraio 2018.

Mi scuso se sono stato lungo nella trattazione, ma spero che serva a qualcuno di noi , magari per accelerare la pratica.

Saluti e buona Domenica

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13/05/2018 08:29 - 13/05/2018 08:44#52801 da Side
Risposta da Side al topic Aggiornamenti APE SOCIAL 2018
Piero,
l'istanza per il riconoscimento dei requisiti, può essere presentata dal giorno successivo il termine della prestazione di disoccupazione, ma per l'istanza di accesso al beneficio pensionistico, dai primi mesi del 2018 Inps ha implementato nella procedura, una dichiarazione di responsabilità riferita alla scadenza dei 3 mesi di inoccupazione.
In questo caso presentandola prima di tale scadenza si rischierebbe di rendere una dichiarazione non conforme (falsa), o se presentata quando la richiesta di responsabilità non era ancora prevista, di vedersi respinta la domanda...quindi si dovrà attendere per forza di cose la scadenza dei 3 mesi di inoccupazione ...saluti

The dark "Side" of the moon

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12/05/2018 13:50 - 13/05/2018 10:22#52793 da pieroales
Risposta da pieroales al topic Aggiornamenti APE SOCIAL 2018
La mia collega , di anni 64, con 38 anni di contribuzione, con dimissioni per giusta causa da rapporto di lavoro a T.I., con conseguente NASPI goduta per intero e cessata il 20 Marzo 2018, con domanda di verifica contribuzione inviata il 23 Marzo 2018,
alla quale l'INPS aveva respinto la domanda di verifica APE Social disoccupati, perchè secondo loro non ha i requisiti,
ieri ha sollecitato l'inps per sapere le motivazioni del rigetto, oggi, con INPS RISPONDE, hanno risposto in questi termini:

Non si trova nella seguente condizione: disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbia concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Siccome sull'età, sui contributi, sul fatto che si dimessa per giusta causa non ci sono assolutamente dubbi, a quanto pare il problema l'INPS lo individua sulla non maturazione dei tre mesi dalla fine della NASPI.







Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto, che:

- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav;

- abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.

Si precisa che la percezione dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini dell’APE sociale trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016.

Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto, che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;

Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto, che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti

Possono, invece, essere valutati in via prospettica, purchè si perfezionino entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, i seguenti requisiti:

- il requisito anagrafico dei 63 anni;

- l’anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni;

- i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa di cui all’art. 1, comma 179, lettera d), come meglio esplicitato dall’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;

- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel par. 2.

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