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PASSAGGIO DA APE VOLONTARIO A QUOTA 100

22/03/2019 18:14#60930 da SanderW
Risposta da SanderW al topic PASSAGGIO DA APE VOLONTARIO A QUOTA 100

aveglio ha scritto: Ho ottenuto nell' Ottobre scorso l'ape volontaria, il 5 febbraio ho presentato, tramite patronato, domanda per quota 100. Il 20 Marzo ho chiesto notizie della mia domanda tramite INPS Risponde, la risposta, peraltro molto rapida, è stata, la seguente:
Gentile utente,
con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo ....
Le comunichiamo quanto segue:

"Siamo in attesa del quesito su compatibilità fra ape volontaria e pensione quota 100"

Avevo letto, proprio su PensioniOggi, che dovrebbe arrivare un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro/INPS, speriamo presto.
In linea generale la normativa in essere non dovrebbe impedire il passaggio da Ape a quota 100.


La risposta ufficiale è un capolavoro di ottusità burocratica, chi l’ha scritta andrebbe licenziato per giusta causa.
Quale quesito? Quale compatibilità?
La legge è chiara, e le circolari Inps pure:
www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?s...del%2013-02-2018.htm
Vedi punto 8.
Quota 100 è un trattamento pensionistico diretto, quindi non è compatibile con l’Ape, che va interrotto, va fatto il ricalcolo delle rate di restituzione che devono iniziare subito. Che altro devono pensare?

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22/03/2019 17:32#60925 da aveglio
Risposta da aveglio al topic PASSAGGIO DA APE VOLONTARIO A QUOTA 100
Ho ottenuto nell' Ottobre scorso l'ape volontaria, il 5 febbraio ho presentato, tramite patronato, domanda per quota 100. Il 20 Marzo ho chiesto notizie della mia domanda tramite INPS Risponde, la risposta, peraltro molto rapida, è stata, la seguente:
Gentile utente,
con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo ....
Le comunichiamo quanto segue:

"Siamo in attesa del quesito su compatibilità fra ape volontaria e pensione quota 100"

Avevo letto, proprio su PensioniOggi, che dovrebbe arrivare un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro/INPS, speriamo presto.
In linea generale la normativa in essere non dovrebbe impedire il passaggio da Ape a quota 100.

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01/03/2019 12:59#60126 da GHIGO
Risposta da GHIGO al topic PASSAGGIO DA APE VOLONTARIO A QUOTA 100
nel mio caso, l'inps non ha ancora comunicato nulla alla banca, poiché l'accredito dell'ape dell'1.3 mi è arrivato regolarmente, avendo fatto domanda per quota 100 in data 15.2 ( i 30 gg per la comunicazione alla banca da parte dell'inps scadono il 17.3.
Dopo di che l'inps ha 30 gg per comunicare alla banca (che a sua volta ha 15 gg per il ricalcolo della rata) la data in cui decorre la pensione.
Minimo si va a fine aprile...

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28/02/2019 10:39#60085 da Maggiolone53
Risposta da Maggiolone53 al topic PASSAGGIO DA APE VOLONTARIO A QUOTA 100
Aspettiamo vigili e fiduciosi....

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27/02/2019 13:06#60061 da GHIGO
Risposta da GHIGO al topic PASSAGGIO DA APE VOLONTARIO A QUOTA 100
Perfetto, questo è quanto si sa.
E' evidente che il rischio è quello di stare dai tre ai quattro mesi senza ape volontaria e senza pensione quota 100, specie se i tempi dell'approvazione del decreto. come probabile, dureranno sino agli sgoccioli, e cioè fino a fine marzo, e tenendo presente che dato il numero di domande presentate i tempi per la liquidazione della quota 100 non saranno brevi, senza contare che di mezzo c'e' anche il rinnovo delle cariche...

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27/02/2019 11:02#60057 da SanderW
Risposta da SanderW al topic PASSAGGIO DA APE VOLONTARIO A QUOTA 100
Nella mia copia del contratto alla sezione 10 dice così:
Qualora nella fase di erogazione dell'APE il Soggetto finanziato richieda all'INPS la liquidazione di un trattamento
pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e
7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
entro 30 giorni dalla predetta richiesta, l'INPS, per conto del Soggetto finanziatore, ne dà comunicazione all'Istituto
Finanziatore che sospende l'erogazione dell'APE.
Nei successivi 30 giorni, l'INPS - sempre per conto del soggetto finanziato - dà comunicazione all'Istituto Finanziatore
della data di decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto, inoltrando, contestualmente, proposta
di integrazione contrattuale in funzione della rideterminazione dell'inizio del periodo di ammortamento del
Finanziamento.
L'Istituto Finanziatore trasmette entro 15 giorni lavorativi all'INPS l'accettazione della proposta di integrazione
contrattuale, corredata del nuovo piano di ammortamento e dell'importo della nuova rata.
Il Soggetto finanziato riceve – all’indirizzo email del Soggetto finanziato, utilizzato per l’identificazione SPID – la
comunicazione dell’accettazione da parte dell’istituto Finanziatore della predetta proposta di integrazione contrattuale
che verrà pubblicata sul sito dell’INPS nella sezione a lui dedicata, insieme al nuovo piano di ammortamento e
all’importo della nuova rata di ammortamento.
Dal momento della predetta pubblicazione si intende perfezionata l'integrazione del contratto di finanziamento.
L'Istituto Finanziatore provvede a rimborsare al Soggetto Finanziato le quote sospese e maturate fino alla data di
decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto a partire dalla prima data utile successiva a quella
del perfezionamento dell'integrazione contrattuale.
Qualora l'INPS comunichi la reiezione della richiesta di trattamento pensionistico diretto, l'Istituto Finanziatore riprende
l'erogazione della quota mensile di APE, comprensiva delle mensilità di APE sospese. Il rimborso del Finanziamento
inizia dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e ha una durata di 240 mesi secondo il Piano di
ammortamento.
Le quote del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo di Garanzia non goduti sono restituite al
Soggetto finanziato da parte rispettivamente dell'Impresa Assicuratrice e dall'INPS in qualità di ente gestore del Fondo.
All'operazione di estinzione anticipata conseguente alla liquidazione di un trattamento pensionistico diretto prima del
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia non si applicano gli indennizzi a favore dell'Istituto Finanziatore
di cui al precedente art. 9. (Questo vuol dire che non c’è la penale dell’1% prevista in caso di estinzione anticipata).
Ringraziano per il messaggio: Maggiolone53

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