Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. Kamsin E' quanto ha stabilito il Tribunale di Perugia (Ordinanza del 15 Luglio 2014) che ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012 (sulla prima salvaguardia), nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiano trovano nuova occupazione.

Il caso prendeva le mosse da un lavoratore che aveva terminato di lavorare a seguito di accordi con il datore il 31/12/2011 e che aveva raggiunto la fatidica quota 96 nel Dicembre 2012. La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione. Vincolo che tuttavia non trovava riscontro nella norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in quanto solo con il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stata aggiunta tale condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione.

Il Tribunale di Perugia ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l'effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall'interessato. Nella sua motivazione il giudice ha affermato, dunque, il seguente principio: ha diritto ad andare in pensione il lavoratore cessato, il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412ter codice di procedura civile, entro il 31/12/2011, e che sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

I giudici rilevano poi come sia irrilevante la eventuale rioccupazione del lavoratore successiva alla cessazione dell'originario rapporto subordinato, in quanto tale condizione ostativa, prevista dal decreto attuativo, non risulta in alcun modo esplicitata nelle richiamate disposizioni di rango primario. Queste ultime si limitano a riservare alla disciplina regolamentare la sola verifica delle risorse disponibili e dunque il monitoraggio da parte dell'Inps delle domande di pensionamento ai fini del controllo del raggiungimento del limite numerico massimo consentito dalle risorse disponibili, ma risulta privo di alcuna idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico. Consegue che è illegittimo il rigetto da parte dell'ufficio territoriale del lavoro dell'istanza di accesso alla salvaguardia presentata dal lavoratore cessato in quanto rioccupato.

L'indirizzo emerso dovrebbe pertanto travolgere anche gli ulteriori paletti in materia introdotti nella seconda salvaguardia e nella terza salvaguardia (dove il limite è stato temperato ma risulta ancorato ad un vincolo di reddito).

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I trattamenti di cassa integrazione in deroga non potranno superare gli 11 mesi nel 2014, e i 5 mesi nel 2015, il beneficio sarà concesso inoltre solo ai lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità aziendale (8 mesi per il 2014). Esclusi dal beneficio i casi di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa e gli studi professionali. Kamsin Sono questi i nuovi paletti fissati nel decreto interministeriale Lavoro-Economia numero 83473 firmato lo scorso 1° Agosto (il testo è qui disponibile) che riordina i criteri di concessione della cassa e della mobilità in deroga. Le novità entreranno subito in vigore.

Per quanto riguarda la fruizione della cassa integrazione in deroga il provvedimento incrementa l'anzianità lavorativa necessaria per accedere al trattamento da 90 giorni ad almeno 12 mesi, fissa un limite di 11 mesi per il 2014 e 5 mesi per il 2015 per la fruizione del beneficio. Norme ancora piu' restrittive sulla mobilità in deroga per la quale il decreto stabilisce che, per il 2014, il beneficio non potrà superare i 5 mesi, non ulteriormente prorogabili, per quei lavoratori che abbiamo già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuative. Per quei lavoratori che non hanno raggiunto i 3 anni di prestazione la proroga per il 2014 salirà fino a 7 mesi, anche in questo caso non ulteriormente prorogabili. Solo ai lavoratori del Mezzogiorno, che ricadono nelle aree individuate dal Dpr 218, la mobilità in deroga potrà essere prorogata di ulteriori 3 mesi sia che abbiano tre anni di mobilità in deroga alle spalle sia che non li raggiungano. Dal 1° gennaio 2017 la mobilità in deroga scomparirà per tutti.

Il regime Transitorio - Il decreto prevede anche un regime transitorio, limitato al 2014, nel quale sono ammesse specifiche deroghe a livello nazionale e regionale per consentire una gestione razionale del passaggio dal precedente all'attuale regime.  La cassa integrazione in deroga potrà essere concessa per crisi aziendali temporanee, o determinate da eventi transitori, e in caso di ristrutturazione o riorganizzazione. Solo per il 2014 è possibile "derogare" ai nuovi tetti di durata. A livello nazionale, solo in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, ed entro un limite di spesa di 55 milioni. A livello regionale, entro 70 milioni e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite.

La nuova modalità di autorizzazione - Il provvedimento modifica anche la procedura di autorizzazione dell'ammortizzatore sociale: l'azienda dovrà presentare, in via telematica, a Inps e Regione, la domanda di proroga concessione dello strumento; per poter accedere al beneficio, inoltre, l'impresa deve avere prima fatto ricorso agli strumenti ordinari di flessibilità.

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Uscita al 1° Settembre per quattromila docenti, stop all'istituto del trattenimento in servizio, possibilità per le pubbliche amministrazioni di collocare in pensione a 62 anni i dipendenti con la massima anzianità contributiva (l'asticella sale a 68 anni per i primari e i professori universitari), stop alle penalizzazioni per i precoci. Kamsin Sono queste le novità che saranno oggi, dopo giornate di acceso dibattito parlamentare, approvate in prima lettura dalla Camera dopo la fiducia ottenuta questa notte dal governo al dl 90/2014.

Nonostante lo scontro tra Ragioneria dello Stato e Parlamento delle ultime ore l'impalcatura delle norme che erano state approvate venerdì scorso in Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha sostanzialmente retto. Per i trattenimenti in servizio è confermato lo stop dal 31 Ottobre 2014 con la deroga al 31 Dicembre 2015 in favore dei magistrati. Per i militari resterà in vigore l'attuale disciplina dell'ausiliaria e del richiamo a lavoro di chi è in pensione in quanto è stato  cancellato per i "trattenimenti" dei vertici delle forze armate richiamati in ufficio il limite temporale del 31 dicembre 2015. I pensionati, pubblici o privati, potranno avere incarichi e consulenze ma solo gratuite e della durata massimo di un anno. Tra gli emendamenti approvati e mantenuti nel testo del provvedimento, come già anticipato nei giorni scorsi da Pensioni Oggi, c'è anche la parola fine alla disincentivazione nell'accesso alla pensione anticipata sino al 2017 qualora il pensionando non abbia raggiunto i 62 anni (vedi i dettagli della norma).

Contestatissima la deroga in favore dei quota 96 della scuola, che è stata però confermata nel decreto praticamente intatta rispetto alla versione iniziale. 4 mila professori, per favorire il ricambio generazionale, potranno lasciare il posto di lavoro dal 1° Settembre 2014 producendo una apposita istanza all'Inps entro 15 giorni dalla conversione in legge del provvedimento. Interessati dalla misura saranno coloro che hanno raggiunto 60 anni di età e 36 di contributi (o 61 anni di età e 35 di contributi) entro il 31 Agosto 2012 (e che quindi avevano raggiunto la quota 96 entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012). 

L'Aula della Camera ha votato questa notte la fiducia al Governo, e oggi, molto probabilmente, dopo l'esame degli ordini del giorno, darà il primo via libera al dl Madia con i primi interventi più urgenti sulla pubblica amministrazione. Il provvedimento dovrà poi passare al Senato, e va convertito in legge entro il 24 agosto.

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Dietrofront dell'Inps sul bonus alle assunzioni di donne disoccupate. L'incentivo continuerà a operare dal 1° luglio, anche se è scaduta e non è stata rinnovata la decisione Ue che fissava le zone agevolate. Kamsin E' quanto ha indicato l'Inps con il messaggio inps 6319/2014 che ha corretto una precedente interpretazione dopo alcuni chiarimenti prevenuti dal ministero del lavoro. Pertanto, è a tutti gli effetti ripristinato lo sgravio contributivo del 50% per la durata di 12/18 mesi sulle assunzioni di donne di qualunque età, disoccupate e residenti nei territori svantaggiati individuati dal dm 27 marzo 2008.

Il bonus è quello previsto dalla riforma Fornero sul mercato del lavoro che incentiva le assunzioni di particolari categorie di lavoratori effettuate dal 1° gennaio 2013. Il bonus spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle a termine e anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati (stabilizzazione). Spetta, inoltre, anche in caso di part-time e per l'assunzione a scopo di somministrazione. Possono fruirne i datori di lavoro (imprese e professionisti), incluse le cooperative di lavoro, mentre non spetta per i rapporti di lavoro ripartito, domestico, intermittente e accessorio. L'incentivo consiste nella riduzione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine, incluse eventuali proroghe; per la durata di 18 mesi in tutto, tra primo e secondo rapporto di lavoro, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione a termine (sempreché la trasformazione avvenga entro la scadenza del beneficio).

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I primari, cioè i medici responsabili di struttura complessa, e i professori non potranno essere collocati d'ufficio in pensione prima dei 68 anni sempre a condizione che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi per gli uomini, 41 anni e 6 mesi per le donne). Plafond aggiuntivo di 600mila euro per i quota 96 della scuola con alcune modifiche sul termine di pagamento del TFS. Ma la misura resta intatta. Kamsin Sono queste le limature che sono state presentate dal Relatore Emaunuale Fiano (Pd) per rispettare alcuni rilievi emersi in Commissione Bilancio ieri alla Camera. Dopo queste modifiche il testo dovrebbe tornare all'esame dell'assemblea alla quale il governo chiederà la questione di fiducia. Che dovrebbe essere votata già stasera dopo le 23. Il testo della legge di conversione al Dl sulla Pa, come anticipato da Pensioni Oggi, dovrebbe quindi ricevere il primo disco verde domani, al massimo venerdì in modo da iniziare l'iter al Senato la prossima settimana. 

Nonostante i rilievi opposti dalla Ragioneria dello Stato sulle coperture per i quota 96 e per eliminare i disincentivi sulle penalizzazioni, le forze politiche hanno quindi dimostrato ieri di non voler indietreggiare. Sui Quota 96 della scuola la Commissione Bilancio ha chiesto di specificare meglio la decorrenza del TFS per i 4 mila docenti che avevano raggiunto un diritto a pensione entro il 31 Agosto 2012, ma il termine di pagamento rimarrebbe comunque ancorato alle regole post-Fornero con uno slittamento di alcuni anni. Inoltre la Bilancio ha proposto di introdurre una copertura aggiuntiva di 600mila euro per le lavoratrici che avevano chiesto il passaggio al metodo di calcolo contributivo per l'assegno previdenziale e che, con la deroga, potranno richiedere un trattamento piu' favorevole ancorato ai parametri misto e retributivo (vedi i dettagli). Le risorse arriveranno da una riduzione del Fondo per i comuni montani istituito dalla Finanziaria 2013.

Con queste limature la misura per i quota 96 dovrebbe aver superato anche l'ultimo scoglio e quindi essere a portata di mano. Soddisfazione confermata anche dal presidente della commissione Bilancio, Francesco Boccia (Pd) che ha indicato che l'impegno sulla scuola "è stato rispettato nonostante l'incomprensibile parere contrario del Mef". Dovrebbe essere confermata anche l'eliminazione della disincentivazione all'uscita anticipata sino al 2017 per i lavoratori precoci.

Un piccolo restyling interessa invece il pensionamento d'ufficio al perfezionamento della massima anzianità contributiva. Viene elevata infatti a 68 anni (dai 65 anni) l'asticella per collocare in quiescenza i medici responsabili di struttura complessa e i professori universitari. Per questi ultimi inoltre  il licenziamento per sopraggiunti limiti di età potrà scattare solo alla fine dell'anno accademico in cui li hanno compiuti e su decisione del Senato accademico. Non solo. Per ogni docente che andrà via bisognerà assumerne un altro oppure un ricercatore a tempo indeterminato.

Viene anche specificato che la regola per cui non si possono ricoprire incarichi una volta in pensione non riguarderà solo i membri delle giunte degli enti territoriali ma anche i componenti o i titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali.

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