Agenzie di Viaggio, Via libera all'esonero contributivo

Giovedì, 28 Luglio 2022
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Entro il 9 settembre i datori di lavoro dovranno presentare istanza per la quantificazione dell’esonero potenzialmente fruibile.

Via libera alle domande di quantificazione per la decontribuzione totale prevista dal «decreto sostegni ter» in favore di agenzie di viaggi e tour operator. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 89/2022 pubblicata ieri in cui spiega che nel «Portale delle Agevolazioni» è da ieri disponibile il modulo «AT_2TER» da utilizzare per quantificare lo sgravio fruibile. Il modulo va prodotto entro il 9 settembre 2022 dai datori di lavoro che abbiano ricevuto lo specifico codice autorizzazione (CA) «2J».

L'agevolazione     

Lo sgravio è stato introdotto dall'art. 4 del dl 4/2022, convertito dalla legge 25/2022, a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di «competenza» da aprile ad agosto del corrente anno. Consiste dell'esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico (solo la quota datoriale), senza alcuna ripercussione negativa sulle pensioni dei lavoratori, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.

L'Inps spiega che lo sgravio opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi ed è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nei richiamati settori, vale a dire i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione «79» a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno assunta dal datore. E’ cumulabile anche con eventuali altri incentivi ma solo nel caso in cui sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta nel predetto periodo di competenza. Naturalmente il beneficio è subordinato al rispetto della regolarità contributiva, all’assenza di violazioni delle norme sulle condizioni del lavoro e dei Ccnl applicabili.

Domande di quantificazione

Dal 27 luglio al 9 settembre 2022 i datori di lavoro interessati alla fruizione dello sgravio devono inoltrare la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line «AT_2TER», reso disponibile all’interno dell’applicazione «Portale delle Agevolazioni» accessibile dal portale telematico Inps. Le domande possono essere inoltrate dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il CA “2J”entro il 30 giugno 2022 (cfr: messaggio inps 2712/2022)

Nel modulo il datore di lavoro dovrà fornire gli elementi utili a quantificare l’esonero potenzialmente fruibile tra cui: il codice fiscale del datore di lavoro; la relativa matricola aziendale; le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande); l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022; la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.

Inoltre, dovrà dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.

L’Inps verificherà il rispetto dei requisiti richiesti e quantificherà provvisoriamente l’esonero spettante a ciascun datore di lavoro sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi. Qualora il datore ritenesse l’ammontare del beneficio non coerente potrà presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero. Solo all’esito delle operazioni di riesame l’Inps comunicherà l’importo dell’esonero definitivamente accolto nei limiti delle risorse disponibili (56,25 milioni di euro) e darà le relative istruzioni ai datori di lavoro per il recupero tramite le denunce contributive.

Documenti: Circolare Inps 89/2022

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