Bonus Assunzioni, Ecco gli sgravi contributivi per il 2026

Giovedì, 14 Maggio 2026
I chiarimenti in tre circolari dell’Istituto che attuano le previsioni contenute nel decreto 1° maggio (dl n. 62/2026). I datori di lavoro del settore privato potranno godere di uno sgravio contributivo totale per 12 o 24 mesi sulle assunzioni a tempo indeterminato realizzate nel corso del 2026.

Operativo il restlying per i bonus assunzioni nel 2026 a favore di donne, giovani e zone del mezzogiorno. I datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026 potranno godere di uno sgravio contributivo totale (100%) per un periodo tra i 12 ed i 24 mesi a seconda dei casi. Lo rende noto l’Inps con tre circolari gemelle (n. 55/2026; 56/2026 e 57/2026) che dettano le istruzioni attuative dell’articolo 1 del decreto legge n. 62/2026 (cd. «decreto 1° maggio»).

I bonus sulle assunzioni

Il nuovo decreto, come noto, riorganizza gli incentivi all'occupazione, riprendendo e modificando le misure nate con il decreto Coesione (DL n. 60/2024). Queste ultime erano state recentemente prorogate dal decreto Milleproroghe (DL n. 200/2025, legge n. 26/2026): fino al 30 aprile 2026 per i bonus under 35 e over 35 nella ZES, e fino al 31 dicembre 2026 per il bonus donne.

Le agevolazioni introdotte dal decreto del 1° maggio coprono l'intero anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), sovrapponendosi così alla precedente proroga del Milleproroghe. Quest'ultima, tra l'altro, non era mai diventata operativa poiché mancava ancora il via libera dell'Unione Europea. Per risolvere definitivamente questo cortocircuito normativo, il decreto del 1° maggio ha espressamente abrogato la proroga contenuta nel Milleproroghe.

I chiarimenti dell’Inps riguardano le versioni del bonus che riguardano le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne e Zes rinviando ad una fase successiva una quarta versione, sempre contenuta nel dl n. 62/2026, riguardante la stabilizzazione dei rapporti a termine instaurati con giovani under 35, anch’esso con esonero contributivo totale. Tutte le tre agevolazioni, infatti, non possono trovare applicazione per le assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a tempo determinato già in essere.

Bonus Donne

Il bonus riguarda i datori di lavoro del settore privato, esclusi domestici e apprendisti, che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026 donne di ogni età e residenza, senza impiego da 24 o 12 mesi (cioè «molto svantaggiate») o semplicemente «svantaggiate». Ai datori è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% fino a 650€ mensili (800€ in zona Zes) per una durata pari a 24 mesi per le donne senza impiego da 24 mesi o 12 mesi (cioè «molto svantaggiate»); 12 mesi per le donne «svantaggiate».

La fruizione dell’esonero è subordinata alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, assenza di licenziamento nei sei mesi precedenti e trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai Ccnl nazionali applicabili.

Bonus Giovani 2026

Il bonus riguarda i datori di lavoro del settore privato, esclusi domestici e apprendisti, che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026 giovani under35 senza impiego da 24 o 12 mesi (cioè «molto svantaggiati») o «svantaggiati». Ai datori è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% fino a 500€ mensili (650€ in zona Zes) per una durata pari a 24 mesi per i giovani senza impiego da 24 mesi o 12 mesi (cioè «molto svantaggiati»); 12 mesi per i giovani «svantaggiati».

La fruizione dell’esonero è subordinata alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, assenza di licenziamento nei sei mesi precedenti e trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai Ccnl nazionali applicabili.

Bonus Zes 2026

Il bonus riguarda i datori di lavoro del settore privato fino a 10 dipendenti, esclusi dirigenti, domestici e apprendisti, che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026 nei territori Zes (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria) lavoratori over35 disoccupati da almeno 24 mesi. Ai datori è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% fino a 650€ mensili per 24 mesi.

La fruizione dell’esonero è subordinata alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, assenza di licenziamento nei sei mesi precedenti e trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai Ccnl nazionali applicabili.

La domanda

Per accedere agli esoneri, i datori di lavoro devono inviare una domanda telematica all'INPS tramite il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" (il modulo aggiornato sarà annunciato con un prossimo messaggio) selezionando il rispettivo bonus da fruire (ZES, Giovani, Donne).

Nella domanda vanno indicati:

  • Dati dell'impresa e numero di dipendenti.
  • Dati del lavoratore e dichiarazione dello stato di disoccupazione.
  • Tipologia di contratto (orario pieno o part-time).
  • Retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale.
  • Sede in cui si svolgerà il lavoro.
  • Dichiarazione di rispettare i minimi retributivi previsti.

Come per altri aiuti analoghi l’Inps spiega che la domanda può essere presentata sia per le assunzioni già effettuate (in tal caso rilascia subito l’esito di accoglimento con l’importo spettante) sia per quelle non ancora effettuate. In tal caso l'Inps calcola il bonus e accantona le risorse; il datore di lavoro riceve una notifica (PEC/MyINPS) e ha un termine perentorio di 10 giorni per assumere il lavoratore e inviare l'Unilav. In caso di ritardo, le risorse accantonate vengono perse (ma si può fare una nuova domanda).

Come di consueto in caso di successivo passaggio al full-time il bonus mensile non potrà comunque superare la cifra massima già autorizzata. Invece in caso di riduzione dell’orario di lavoro il datore di lavoro ha l'obbligo di riparametrare e ridurre l'importo del bonus.

Documenti: Circolare Inps 55/2026; Circolare Inps 56/2026; Circolare Inps 57/2026

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