Alluvione Lombardia, Nessuna sanzione sui contributi Inps pagati in ritardo

Martedì, 07 Novembre 2023
Chiarimento Inps in merito all’agevolazione contenuta nel dl n. 132/2023. Rimessione in termini al 31 ottobre 2023 del pagamento dei contributi in scadenza tra il 4 ed il 31 luglio 2023.

Nessuna sanzione per i datori di lavoro, committenti e lavoratori autonomi coinvolti nell’alluvione in Lombardia che hanno versato entro il 31 ottobre i contributi in scadenza tra il 4 ed il 31 luglio 2023. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3882/2023.

Rimessione in Termini

I chiarimenti riguardano la proroga al 31 ottobre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 4 luglio al 31 luglio 2023 contenuta nel decreto legge n. 132/2023 (proroghe fiscali) a favore dei territori colpiti dagli eventi metereologici eccezionali nella Regione Lombardia. Il legislatore ha disposto, tra l’altro, il differimento del versamento dei contributi INPS a favore dei soggetti che al 4 luglio 2023 avevano la residenza o la sede legale o quella operativa nei Comuni citati dalla delibera del Cdm del 28 agosto 2023.

Proroga al 31 ottobre 2023

Il beneficio, spiega l’Inps, interessa tutti i datori di lavoro del settore privato (compresi i domestici); gli autonomi (commercianti, artigiani e agricoli) i committenti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps. In particolare il differimento riguarda:

  • I versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati relativi alla mensilità di giugno 2023 nonché ai versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, relative a compensi effettivamente erogati nel mese di giugno 2023;
  • I versamenti relativi al saldo della contribuzione dovuta per l’anno di imposta 2022 e al primo acconto anno di imposta 2023 per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla gestione separata. L’agevolazione riguarda solo le attività per le quali sono stati approvati gli «ISA» o i soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali di vantaggio (es. forfettario);
  • I versamenti afferenti all’emissione 2023, prima rata, con scadenza originaria di pagamento 16 luglio 2023 per i lavoratori autonomi agricoli e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
  • I contributi relativi al secondo trimestre 2023 per i datori di lavoro domestico. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il differimento opera se i termini di scadenza del versamento pari a 10 giorni dalla fine dell’attività, ricadono nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023.

L’Inps ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi eventualmente già versati.

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