Assegno temporaneo per i figli minori, Ecco a chi spetta

Nicola Colapinto Venerdì, 02 Luglio 2021
L'assegno può essere corrisposto interamente al genitore convivente con il minore anche in caso di affido condiviso. I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo l'entrata in vigore del dl n. 79/2021.

L'affido condiviso rende possibile l'erogazione dell'assegno temporaneo interamente al genitore convivente con il minore purché ci sia l'accordo dell'altro genitore. Lo chiarisce, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 93/2021 pubblicata ieri in cui spiega che si tratta di una eccezione alla regola secondo cui in caso di separazione/divorzio con affido convidiso l'assegno viene ripartito al 50% tra i due genitori.

Assegno temporaneo

Il dl n. 79/2021, come noto, ha anticipato il debutto dell'assegno unico per le famiglie che non percepiscono gli assegni al nucleo familiare.

Oltre al possesso per il nucleo familiare del richiedente di un Isee inferiore a 50mila euro annui, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale (sono inclusi anche i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria);

b) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (cioè essere residenti o domiciliati in Italia per più della metà dell'anno);

c) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età (il requisito del carico è soddisfatto se il reddito del minore non supera i 4.000€ annui);

d) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

e) non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare;

Oltre a ciò l'INPS spiega che il richiedente l’Assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. Pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l’Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore in caso di affido condiviso dei minori.

Platee beneficiarie

L'INPS conferma che la misura si rivolge ai lavoratori autonomi, ai disoccupati privi di ammortizzatori sociali e, più in generale, agli inattivi. Vi rientrano però anche i lavoratori dipendenti e assimilati attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono gli ANF (in tal caso l'assegno temporaneo spetta congiuntamente all'RdC e con le modalità di erogazione dell'RdC, fino a concorrenza dell'importo spettante in ciascuna mensilità). E' possibile, peraltro, cumulare il beneficio con le detrazioni per i figli a carico, il bonus bebè, il premio alla nascita, gli assegni erogati dai comuni a favore dei nuclei con almeno tre figli minori e gli assegni familiari di cui al DPR n. 797/1955 (erogati a favore dei compartecipanti familiari e i piccoli coloni, i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri, i pensionati a cui la prestazione è corrisposta dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). 

Misura

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore di 18 anni. L'importo è graduato in funzione del numero dei figli e dalla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021. Si va da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio (gli importi maggiori sono riconosciuti a favore dei nuclei con più di due figli). Inoltre per ciascun figlio minore con disabilità (medio, grave e non autosufficiente) gli importi sono maggiorati di 50 euro al mese. Il beneficio si azzera in presenza di un ISEE pari o superiore a 50mila euro, non è soggetto a imposizione fiscale e dura dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Domande al via

La domanda va presentata dal 1° luglio 2021 tramite il sito INPS, contact center integrato oppure patronati; se prodotta entro il 30 settembre 2021 si ha diritto anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; se presentata dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio minore (quindi se ci sono due figli bisogna presentarla due volte). La somma viene corrisposta sull'IBAN intestato al richiedente oppure con bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale. Per i beneficiari dell'RdC l'accredito avviene direttamente sulla carta RdC.

Serve una DSU valida

Al momento della presentazione della domanda occorre una DSU valida nella quale sia presente il minore per il quale si chiede l'assegno. In assenza la domanda non potrà essere accolta. Se l'ISEE presenta omissioni/difformità è possibile presentare una nuova DSU (sanatoria) consentendo l'attivazione del beneficio retroattivamente (cioè dalla data di presentazione originaria della domanda).

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Documenti: Circolare Inps 93/2021

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