Contributi sospesi sino al 2020 per il sisma di Ischia

Bruno Franzoni Mercoledì, 07 Novembre 2018
Lo prevede il decreto legge 109/2018 per tutelare i lavoratori coinvolti nel sisma del 21 Agosto 2017. I contributi sospesi dovranno essere versati nel 2021. Le istruzioni nella Circolare Inps attuativa.
Contributi sospesi per lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e iscritti alla gestione dei parasubordinati residenti nei comuni coinvolti nel sisma dello scorso anno ad Ischia sino al 31 dicembre 2020. Lo chiarisce l'Inps nella Circolare numero 105/2018 pubblicata ieri in cui l'Istituto fornisce le prime istruzioni attuative relative all’articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

La disposizione da ultimo richiamata ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria Inail in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 – data di entrata in vigore del citato decreto – al 31 dicembre 2020, nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, coinvolti nel sisma l'estate del 2017. Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle imprese colpite dal sisma, similmente a quanto previsto per il terremoto in Centro Italia nel 2016-2017.

I contributi sospesi dovranno essere versati successivamente, entro il 31 gennaio 2021, in unica soluzione oppure in 60 rate a partire da febbraio 2021 senza applicazione di interessi e sanzioni.

Sospensione contributiva

La sospensione dei contributi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 21 agosto 2017, nei comuni sopra citati. Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 1) i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); 2) i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); 3) gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 (nel documento sono indicate le diverse scadenze per le quali opera la sospensione). Nella sospensione sono ricompresi anche i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, già in corso alla data del 29 settembre 2018. Ai lavoratori che abbiano già effettuato il pagamento dei contributi non è concessa la restituzione degli importi.

Modalità

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura Inps competente, utilizzando a tal fine il modello “SC93” reperibile nella sezione “Tutti i moduli” sul sito istituzionale. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura a disposizione sul sito dell’Istituto. Potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse gestioni. L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

Il recupero nel 2021

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi nel periodo temporale in questione sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021.

Inoltre, entro il 31 gennaio 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, saranno riavviati i piani di rateazione concessi dall’Istituto. Ne consegue che, per effetto della suddetta riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 gennaio 2021, l’importo delle rate sospese nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2021, circostanza che può profilarsi solo in caso di rateazione per la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia autorizzato il prolungamento delle rate a 36/60, riprenderà secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato.

Sospese anche le procedure esecutive

Il documento dell'Inps, informa, inoltre che vengono sospese  dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps (come, in particolare, quelle relative all'omesso pagamento dei contributi previdenziali), nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Tali termini riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, fino alla stessa data l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito. Tale sospensione interviene ope legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 105/2018

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati