Cooperative, Lo stato di crisi abbatte anche i contributi previdenziali

Giovedì, 09 Giugno 2022
A distanza di anni l’Inps si adegua al parere del Ministero del Lavoro. Per il periodo di durata del piano di crisi aziendale gli obblighi contributivi possono essere assolti sulla retribuzione effettivamente corrisposta al socio.

Stop alla regola del minimale contributivo per la cooperativa che delibera lo stato di crisi. Per tutta la durata della crisi aziendale la cooperativa può versare i contributi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci ancorché esse risultino inferiori ai minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria. E’ quanto, in sintesi, precisa l’Inps nel messaggio n. 2350/2022 pubblicato ieri sconfessando l’orientamento seguito sinora e dando rilievo, dopo oltre 10 anni, alla posizione espressa dal Ministero del Lavoro.

La questione

Riguarda le società cooperative che abbiano adottato un «piano di crisi aziendale» ai sensi della legge n. 142/2001. In tale circostanza, l’articolo 6 abilita le stesse a ridurre il trattamento retributivo corrisposto ai soci lavoratori a patto che la deliberazione del «piano di crisi aziendale» contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l'effettività dello stato di crisi aziendale, sia accertata la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.

Nei primi anni era sorto un dubbio se la cooperativa dovesse adempiere i propri obblighi contributivi mediante il computo sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore oppure dovesse comunque rispettare la regola del minimale contributivo (di cui all’articolo 1, co. 1 della legge n. 338/1989). Sino ad oggi l’Inps ha seguito la seconda opzione e numerosi datori di lavoro si sono visti intimare il pagamento di contributi in misura superiore alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Orientamento condiviso anche dalla Cassazione che ha rimarcato l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello retributivo. Secondo la Corte «la delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle leggi, regolamenti, contratti collettivi che a mente dell'art. 1 del d.l. n. 338 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi» (Cass. N. 15172/2019).

Il dietrofront

Ora il cambio di direzione. Rispolverando il parere del Ministero del Lavoro nell’interpello n. 48/2009 l’Istituto stressa l’eccezionalità dell’articolo 6 della legge n. 142/2001 rispetto alle regole del minimale contributivo precisando che per il periodo di durata del piano di crisi aziendale «è consentito il superamento dell’articolo 1, co. 1 del dl n. 338/1989». Per cui anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal Ccnl di categoria la contribuzione previdenziale potrà essere versata in base ai minori importi concretamente erogati al socio. Resta fermo solo il rispetto del cd. «minimo dei minimi» di cui all’articolo 1, co. 2 del dl n. 338/1989 (cioè 49,91€ al giorno ai valori 2022).

Contenzioso

L’Inps spiega che provvederà in autotutela a riesaminare i provvedimenti adottati in modo difforme dal predetto orientamento e ad annullare il contenzioso pendente.

Documenti: Messaggio Inps 2350/2022

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