Gestione Separata, Niente iscrizione se il reddito è inferiore a 5mila euro e manca l'abitualità

Valerio Damiani Mercoledì, 17 Marzo 2021
La regola vale anche per i professionisti iscritti ad ordini e collegi che  non assolvano l'obbligo IVS presso la Cassa Professionale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione respingendo un ricorso dell'INPS. 
Il professionista iscritto all'Albo che non assolve l'obbligo assicurativo presso la propria Cassa di riferimento deve farlo presso la gestione separata dell'INPS esclusivamente nel caso in cui il reddito percepito sia superiore a 5mila euro annui oppure, se inferiore, ove l'attività professionale viene svolta con i caratteri di abitualità. A tal fine, tuttavia, non è possibile inferire l'abitualità dalla mera circostanza che l'attività libero-professionale presupponga l'iscrizione all'albo quanto, piuttosto, occorre accertare di volta in volta le modalità di svolgimento della predetta attività che ben può, pertanto, non presentare tale caratteristica.

E' quanto, in sintesi, ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7227/2021 che ha accolto la tesi della difesa di una avvocatessa non iscritta alla Cassa Forense in quanto priva del reddito minimo richiesto, secondo le disposizioni dell'epoca vigenti, per l'obbligatorietà dell'iscrizione.

La questione

La professionista in relazione ai predetti periodi aveva percepito redditi inferiori a 5mila euro annui e l'INPS, sulla considerazione che l'obbligo assicurativo non era stato assolto presso la Cassa Forense, aveva richiesto l'iscrizione alla gestione separata a prescindere dall'accertamento della natura abituale dell'attività svolta. La Cassazione, nel solco dei precedenti orientamenti, ribadisce che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (purchè superiore a 5mila euro annui) anche di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, venendo meno tale obbligo solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

Nel caso di specie la professionista non era iscritta alla Cassa in virtu' della percezione di un reddito annuo inferiore al minimo previsto dai regolamenti vigenti all'epoca. Pertanto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sarebbe scattato: a) in presenza di un reddito annuo superiore a 5mila euro (a prescindere dall'occasionalità); b) in presenza di un reddito annuo inferiore a 5mila euro ma solo a condizione che fosse acclarato il carattere abituale dell'attività esercitata. Posto che l'interessata si trovava in questa seconda ipotesi l'indagine va condotta sulle modalità con cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.

La decisione

In tal senso, spiegano i giudici, non è possibile desumere alcuna presunzione tale per cui un'attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata. Secondo la Corte, resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando le presunzioni ricavabili ad esempio dall'iscrizione all'albo, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva escluso il carattere abituale dell'attività; la Corte di Cassazione ha dunque confermato l'orientamento della corte di merito respingendo la richiesta dell'INPS di ribaltare la sentenza.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati