Il Bonus Psicologo raddoppia e diventa strutturale

Venerdì, 16 Febbraio 2024
Domande entro il 31 maggio 2024 per l’annualità 2023. Sale il contributo massimo erogabile: per gli ISEE inferiori a 15.000€ il contributo sarà di 1.500€ annui, 1.000€ per gli ISEE tra 15.000 e 30.000€ e 500€ sino a 50.000€.

Si rinnova il bonus psicologo, il contributo una tantum per la fruizione di sedute psicoterapeutiche destinato alle persone fisiche con Isee non superiore a 50.000€. Il beneficio potrà essere richiesto ogni anno con un importo raddoppiato rispetto al 2022. Lo rende noto l’Istituto di previdenza nella Circolare n. 34/2024 in cui spiega che dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande con riferimento all’annualità 2023.

Bonus Psicologo

La misura era stata introdotta nel 2022 per sostenere il recupero psicofisico delle persone «in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico». L’Inps ha disciplinato il beneficio con Circolare n. 83/2022 che ha fatto seguito al decreto interministeriale Salute-Economia 31 maggio 2022.

L’articolo 1, co. 538 della legge n. 197/2022 ha reso strutturale la misura stanziando 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Il decreto interministeriale Salute-Economia del 24 novembre 2023 ha confermato il meccanismo già utilizzato lo scorso anno introducendo una nuova disciplina in merito all’importo massimo erogabile per ciascuna fascia ISEE oltre al termine concesso ai beneficiari per la fruizione.

Importo 2023

A decorrere dal 2023 la misura del bonus è graduata in funzione dell’ISEE: per Isee inferiori a 15.000 euro è previsto un contributo fino a 50 euro a seduta per un massimo di 1.500 euro (600€ nel 2022); per Isee compresi tra 15.000 e 30.000 euro (resta il contributo fino a 50 euro a seduta) ma con un massimo di 1.000 euro (400€ nel 2022) e per gli Isee superiori a 30.000 euro sino a 50.000€ si arriva al massimo a 500 euro di spesa complessiva (200€ nel 2022). E’ richiesta la residenza in Italia.

Può essere chiesto una sola volta per ciascuna annualità e, se riconosciuto, va speso presso uno dei «professionisti» regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa. Può essere ottenuto anche da chi ne ha beneficiato nel 2022.

Domande entro il 31 maggio

L’Inps spiega che con riferimento all’annualità 2023 gli interessati possono presentare domanda a decorrere dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024 esclusivamente per via telematica all’Inps tramite il servizio “Contributo sessioni Psicoterapia”. Il cittadino deve essere in possesso di un’attestazione ISEE valida non superiore a 50.000€ (in caso di difformità/omissioni è possibile regolarizzare l’ISEE entro 30 giorni dal termine ultimo concesso per la presentazione della domanda).

Graduatorie

Allo spirare del termine per la presentazione delle domande l’Istituto ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie di assegnazione del beneficio comunicandolo agli interessati via Sms e/o email. Le graduatorie saranno ordinate per Regione e Provincia secondo il valore Isee del richiedente e, a parità di ISEE, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.   

In caso di accoglimento sarà reso noto l’importo del buono e un «codice univoco» che il beneficiario dovrà fornire al professionista prescelto ad ogni seduta (il quale, a sua volta, lo utilizzerà ai fini della rendicontazione e del rimborso). 

Dalla data di pubblicazione del messaggio contenente le graduatorie gli interessati avranno 270 giorni per «spendere» il buono presso uno dei professionisti accreditati.

Documenti: Circolare Inps 34/2024

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