La Società che affitta l'immobile non deve iscriversi alla gestione commercianti Inps

Valerio Damiani Mercoledì, 23 Maggio 2018
L'attività non ha natura commerciale. Nè tale natura può essere presunta in base alla forma giuridica della società. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione respingendo un ricorso dell'Inps. 
L'attività di una società, anche di persone, limitata al solo affitto dell'immobile di proprietà e alla riscossione dei relativi canoni non è qualificabile come commerciale e, pertanto, i soci non sono tenuti all'iscrizione presso la gestione speciale dei commercianti. E' il principio fissato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 12331 del 18 Maggio 2018 con la quale i giudici hanno respinto la tesi dell'Inps nella quale l'istituto chiedeva il pagamento di quattro anni di mancati versamenti contributivi al socio accomandatario di una SAS.

La pretesa creditoria dell'istituto di previdenza faceva perno sulla presunzione della natura commerciale dell'attività in virtu' del fatto che la società era stata costituita in forma di società in accomandita semplice e non nella più ben limitata forma della società semplice. La natura commerciale della società era pure desunta dallo statuto della società, particolarmente ampio, che contemplava al suo interno numerose attività di natura commerciale. Quanto basta, secondo l'Inps, per far nascere l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale dei commercianti per il socio accomandatario. Anche perchè questi non aveva contestato, durante il giudizio di merito, la sua partecipazione abituale e prevalente all'esercizio dell'attività aziendale.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, respinto la tesi dell'Inps accogliendo il controricorso presentato dal titolare dell'impresa confermando così le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Torino che gli avevano già dato ragione. Secondo i Giudici di Piazza Cavour "la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e che si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare". In altri termini, "presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la legge n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi".

In particolare nel caso di specie era stato dimostrato che il socio non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva attività diverse da quella limitata alla riscossione del canone di locazione dell'immobile di cui era proprietaria, e pertanto non sussistevano gli estremi per l'iscrizione alla gestione dei lavoratori commercianti.

L'attività commerciale va verificata nel concreto

La Corte fornisce anche altri due importanti chiarimenti. In primo luogo lo svolgimento dell'attività commerciale deve essere verificato in concreto non potendosi desumere nè dell'oggetto sociale nè dalla forma giuridica assunta dalla società. Pertanto  non si può desumere la natura commerciale in base alla circostanza che la società sia stata costituita in forma diversa da quella semplice. Inoltre i giudici chiariscono che la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita.

 

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