Le prestazioni familiari vanno erogate anche agli stranieri extracomunitari con permesso breve

Giovedì, 13 Gennaio 2022
La decisione sancita dalla Corte Costituzionale è stata già recepita nella disciplina del nuovo assegno unico. Le prestazioni familiari spettano anche ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti per motivi di lavoro o di ricerca per un periodo superiore a sei mesi.

Il bonus bebe' e l'assegno di maternità erogato dai comuni vanno assegnati anche ai cittadini di paesi extracomunitari ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi. Lo stabilisce la Corte costituzionale che martedì ha esaminato le questioni di illegittimità sollevate dalla Corte di cassazione in merito ai due benefici economici ritenuti lesivi del principio di eguaglianza, perché concedono le prestazioni ai soli stranieri con permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo.

La decisione

La Corte ha riesaminato le questioni sollevate a sua volta dalla Cassazione sulle discipline del bonus bebè (art. 1, comma 125, legge n. 190/2014) e dell'assegno maternità (art. 74 dlgs n. 151/2001), ritenute lesive del principio di eguaglianza e della tutela della maternità, perché subordinano il riconoscimento agli stranieri extraUe solo se titolari di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. In attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa della Corte informa che ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dai due assegni i cittadini extraUe ammessi in Italia a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali, però, è consentito anche di lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno superiore a sei mesi. In particolare, la Consulta ha ritenuto che le norme sono in contrasto con gli art. 3 e 31 della Costituzione e con l'art. 34 della carta dei diritti dell'Ue.

Stesse tutele

La questione è stata già illustrata sulle pagine di questa rivista nei mesi scorsi e la decisione, pertanto, non è nuova. Anche perché sulla stessa lunghezza d'onda si è pronunciata la Corte di giustizia Ue con la sentenza alla causa C-350/2020 nella quale è stato ribadito che l'Italia, non essendosi avvalsa della facoltà di limitare la parità di trattamento tra cittadini italiani ed extraue, è tenuta a garantire parità di accesso alle prestazioni sociali ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel nostro paese.

Sul punto, peraltro, era stata aperta anche una procedura di infrazione relativa alla mancata applicazione della direttiva europea 2011/98 a cui il legislatore si è adeguato recentemente con la legge europea 2019/2020 riconoscendo il diritto al bonus bebe', agli assegni familiari erogati dai comuni (art. 65 della legge n. 448/1998), all'assegno di maternità di base erogato dai comuni (art. 74 del Dlgs n. 151/2011) e all'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del Dlgs n. 151/2001) anche agli stranieri con permesso di soggiorno per lavoro o ricerca di durata superiore a sei mesi. Il principio, in generale, si applica per tutte le prestazioni familiari, cioè tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

Cosa cambia

La decisione arriva in un momento ricco di novità. La riforma dell'assegno unico, tra l'altro, ha abrogato il bonus bebè' e gli assegni familiari erogati dai comuni (art. 65 della legge n. 448/1998) mentre ha confermato gli assegni di maternità comunali (art. 74 e 75 del dlgs n. 151/2001) adeguandosi sin da subito ai nuovi criteri.

La legislazione vigente ha già recepito l'orientamento disponendo che le prestazioni familiari (in particolare l'assegno unico e gli assegni di maternità comunali) siano riconosciute anche nei confronti dei cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro per un periodo superiore a sei mesi o sia di permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro per un periodo superiore a sei mesi (restano fuori i soggetti con permesso di studio).

Per cui la decisione della Consulta è destinata ad esplicare efficacia solo sulle domande ancora pendenti e su quelle per le quali non risultano ancora scaduti i termini di prescrizione e decadenza. 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati